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Gazzetta Ufficiale / 11-15 giugno 2025

Il Ministero dell'Ambiente, dell'Urbanizzazione e del Cambiamento Climatico ha pubblicato il Regolamento recante modifiche al Regolamento sull'applicazione della vigilanza edilizia, il Comunicato recante modifiche al Comunicato sulle procedure e i principi relativi alla vigilanza sulle attività degli organismi di vigilanza edilizia, all'applicazione di sanzioni amministrative e alla riscossione delle sanzioni pecuniarie amministrative, e il Comunicato recante modifiche al Comunicato sulle procedure e i principi relativi alla determinazione in ambiente elettronico degli organismi di vigilanza edilizia che firmeranno contratti di servizio con i proprietari degli edifici. Con il regolamento e le due modifiche ai comunicati, le garanzie richieste agli organismi di vigilanza edilizia saranno determinate a partire dal 2026 in base all'indice dei prezzi al consumo (TÜFE) anziché all'indice dei prezzi alla produzione (ÜFE). È stato eliminato l'obbligo del Sistema di Distribuzione Elettronica per le strutture con un'area di costruzione inferiore a 500 m2 ed è stata data ai proprietari la possibilità di lavorare con l'organismo di vigilanza edilizia di propria scelta, anziché con quello assegnato dal Ministero, e di firmare un contratto di servizio con un compenso compreso tra l'1,75% e il 3,50%. È stata inoltre introdotta una disposizione che consente la risoluzione del contratto in caso di negligenza da parte degli organismi di vigilanza edilizia nei loro doveri legali, come la presa in consegna della produzione di casseforme e armature e la supervisione del getto di calcestruzzo. Ampliando le aree di responsabilità delle imprese di vigilanza edilizia, è stato stabilito che, in caso di crollo dell'edificio entro 15 anni dal rilascio del certificato di agibilità o di danni arrecati alle strutture circostanti durante la fase di costruzione, si procederà alla revoca dell'autorizzazione dell'impresa e alla confisca della garanzia.

Il Ministero del Tesoro e delle Finanze ha pubblicato il Comunicato recante modifiche al Comunicato Generale del Consiglio di Investigazione sui Crimini Finanziari (MASAK) (Serie n. 19) (Serie n. 28). Tale modifica ha facilitato i fornitori di servizi di asset crittografici nell'esecuzione dei processi di identificazione remota dei clienti, nell'ambito di un meccanismo di controllo più solido e verificabile.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 2020/17953 del 09.01.2025, ha stabilito che la disposizione del contratto collettivo che consente ai dipendenti pubblici non iscritti al sindacato firmatario di beneficiare del contratto di equilibrio sociale pagando una specifica quota di adesione (era previsto che nel contratto collettivo potesse essere richiesta una quota fino al doppio) è conforme alla legge, e che la contraria decisione del Consiglio di Stato violava il divieto di discriminazione in materia di diritti sindacali. Nella sentenza si è motivato che beneficiare dei diritti finanziari e sociali derivanti dal contratto collettivo è un privilegio degli iscritti al sindacato firmatario che ha contribuito alla stipula dello stesso, e che il fatto che i non iscritti possano beneficiare del contratto pagando una specifica quota non lede la libertà di organizzazione, ma al contrario tutela la giustizia sociale.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 2023/33667 del 09.01.2025, ha emesso una decisione di violazione che costituirà un precedente, stabilendo che alcuni fascicoli definiti in appello e non appellabili in Cassazione possono essere oggetto di ricorso. Dopo che la corte d'appello ha annullato la sentenza di assoluzione emessa dal tribunale di primo grado, condannando gli imputati per alcuni reati e ordinando indagini su altre accuse e prove, la conferma delle sentenze di condanna emesse dal tribunale di primo grado dopo un secondo esame d'appello, senza udienza, ha impedito di fatto la difesa orale davanti al tribunale regionale e l'esercizio dei relativi diritti procedurali, violando il diritto di accesso al tribunale. Nel caso di specie, è stato spiegato che la corte d'appello ha emesso una decisione di annullamento per motivi diversi da quelli espressamente previsti dalla legge, privando così il ricorrente del diritto di ricorrere in Cassazione. È stato inoltre indicato che, in casi simili, la sentenza di condanna emessa dal tribunale di primo grado dopo l'annullamento dell'assoluzione da parte della corte d'appello deve essere considerata, nella sostanza, come una sentenza di condanna emessa dal Tribunale Regionale (Corte d'Appello), che in tal caso il diritto di ricorso in Cassazione delle parti è stato sottratto e che le parti possono ricorrere ai mezzi di impugnazione straordinari tramite l'art. 308/A del Codice di Procedura Penale (CMK).

Il Consiglio dei Dipartimenti per le Controversie Fiscali del Consiglio di Stato, l'organo decisionale più alto del Consiglio di Stato, ha emesso una decisione permanente, definitiva e inappellabile a seguito di sentenze contrastanti tra il 5° e il 7° Dipartimento per le Controversie Fiscali del Tribunale Amministrativo Regionale di Istanbul in merito ai valori unitari minimi al m2 dei terreni ai fini dell'imposta sugli immobili. Con la sentenza n. 2024/6 e decisione n. 2025/1 del 26.02.2025, ha stabilito che, in conformità con le disposizioni della Legge sulle Procedure Fiscali relative alla determinazione dei valori unitari minimi, poiché è possibile effettuare una valutazione del valore per isolati, strade o zone diverse in base al valore per ogni quartiere ai sensi della Legge sull'Imposta sugli Immobili, è possibile considerare aree come isolati, particelle, complessi residenziali e centri commerciali come zone distinte ai fini del valore e procedere a una valutazione differenziata (non essendo necessario che vi sia un valore unico e immutabile su base di quartiere).

Con la decisione del 10.06.2025 emessa dal Consiglio per la Vigilanza Pubblica, la Contabilità e gli Standard di Revisione, le soglie per i criteri di revisione generale sono state fissate a 300 milioni di lire per il totale attivo e a 600 milioni di lire per il fatturato netto annuo. Per l'esercizio contabile 2024, si prenderanno come riferimento le soglie dell'esercizio contabile in questione per quanto riguarda l'assoggettamento alla revisione o l'uscita dal perimetro di revisione. Tale modifica normativa si applicherà agli esercizi contabili che iniziano dal 1° gennaio 2025.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 2024/169 e decisione n. 2025/72 del 06.03.2025, ha annullato il 2° comma dell'art. 3 della Legge sulla Tutela del Valore della Valuta Turca, con efficacia dopo 9 mesi (dal 13.03.2026). L'articolo annullato prevedeva l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa fino al valore di mercato della merce in caso di ingresso/uscita non autorizzata di valuta estera, metalli preziosi e pietre preziose dal Paese. La Corte Costituzionale ha basato la decisione di annullamento sul fatto che consentire l'esame di questioni come il grado di colpa della persona, la provenienza dei beni preziosi e la misura in cui lo scopo legale protetto è stato danneggiato, ovvero permettere un intervento basato sulle circostanze del caso, potrebbe portare a risultati diversi, mentre la normativa vigente impedisce ciò imponendo direttamente la sanzione, gravando così eccessivamente sugli individui.

Il Consiglio dei Dipartimenti per le Controversie Fiscali del Consiglio di Stato, con la decisione n. 2025/1 e sentenza n. 2025/13 del 09.04.2025, ha emesso una sentenza che farà giurisprudenza, stabilendo che le operazioni di inclusione tra i contribuenti soggetti a regimi speciali possono ledere gli interessi di persone fisiche e giuridiche che non avevano la qualifica di contribuente alla data in cui tale operazione è stata effettuata, pertanto tali soggetti hanno la legittimazione ad agire in giudizio contro tali decisioni.