Decisione della Corte Costituzionale sul blocco dell'accesso: entrerà in vigore tra 9 mesi! Un regalo del '10 gennaio' per i giornalisti...
La Corte Costituzionale (AYM) ha emesso una sentenza in merito alla richiesta di annullamento di alcuni articoli della legge n. 5651, che consente di disporre il blocco dell'accesso e/o la rimozione di contenuti. La decisione entrerà in vigore nove mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La Corte Costituzionale (AYM) ha deciso l'annullamento dell'articolo 8/4 della legge n. 5651, con la motivazione che la facoltà del Presidente dell'Autorità per le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (BTK) di disporre il blocco dell'accesso e/o la rimozione di contenuti viola la presunzione di innocenza, e dell'articolo 9, che consente tali misure, poiché limita la libertà di stampa e la libertà di espressione. La Corte ha dichiarato che i relativi articoli sono contrari alla Costituzione.
Secondo quanto riportato da Ali Safa Korkut di Free Web Turkey, la Corte Costituzionale, che ha riunito le richieste di annullamento presentate nel 2020 dal Presidente del CHP Özgür Özel e dal deputato di Istanbul Engin Altay insieme all'ex deputato della 27ª legislatura Engin Özkoç, e quella presentata nel 2022 dal Giudice di Pace di Tavşanlı, ha stabilito che sia la facoltà del Presidente della BTK di ordinare il blocco dell'accesso e/o la rimozione di contenuti, sia, in termini generali, l'emissione di tali ordini, sono contrarie alla Costituzione e ne ha decretato l'annullamento.
La Corte ha stabilito che la decisione entrerà in vigore nove mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
"IL PRESIDENTE DELLA BTK DECIDE SENZA UNA CONDANNA DEFINITIVA"
Di conseguenza, la Corte Costituzionale ha stabilito che la disposizione introdotta nella legge n. 5651 tramite la legge n. 7253, ovvero 'la facoltà del Presidente della BTK di disporre il blocco dell'accesso e/o la rimozione di contenuti a seguito di un proprio accertamento', viola la presunzione di innocenza e ne ha decretato l'annullamento.
Nelle motivazioni, la Corte ha precisato che, sebbene nei confronti di una persona sospettata di un reato possano essere adottate varie misure giudiziarie e amministrative, tali misure devono avere carattere provvisorio e essere collegate al processo penale. La Corte ha rilevato che il Presidente della BTK emette ordini di blocco dell'accesso e/o rimozione di contenuti in modo avulso dal processo penale, osservando che tali misure continuano ad essere applicate anche qualora il procedimento penale si concluda con un esito diverso da una condanna.
"IL BLOCCO DELL'ACCESSO COSTITUISCE UN'INTERFERENZA CON LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE"
La Corte Costituzionale ha inoltre annullato l'articolo 9 della stessa legge, che consente di disporre il blocco dell'accesso e/o la rimozione di contenuti con la motivazione di una "violazione dei diritti della personalità", ritenendolo contrario alla Costituzione.
Affermando che il blocco dell'accesso e/o la rimozione di contenuti limitano la libertà di espressione e la libertà di stampa, la Corte ha sottolineato che l'ambito e i limiti dell'articolo 9 non sono definiti. Ciò, secondo la Corte, crea un ampio margine di discrezionalità per le autorità giudiziarie, aggiungendo di aver riscontrato la difficoltà di ottenere risultati positivi dai ricorsi presentati contro tali decisioni.
Notando che l'emissione di ordini di blocco dell'accesso e/o rimozione di contenuti contro la "violazione dei diritti della personalità" non offre un metodo di intervento graduale, la Corte ha dichiarato: "È emerso che ciò impedisce l'accesso al contenuto in questione entro i confini del Paese, a tempo indeterminato a partire dalla data in cui viene emessa la decisione".
Sotto questo aspetto, la Corte ha affermato che il relativo articolo costituisce una grave interferenza con la libertà di espressione e di stampa, aggiungendo che esso non contiene le garanzie necessarie per assicurare che le decisioni siano proporzionate e conformi alle esigenze di una società democratica.
RICHIAMO ALLA SENTENZA PILOTA
Nella decisione pubblicata oggi, la Corte Costituzionale ha anche richiamato la sua sentenza pilota emessa il 27 ottobre 2021.
Nella sentenza del 27 ottobre 2021, l'Alta Corte aveva stabilito che le decisioni di blocco dell'accesso alle notizie sui siti internet, emesse dai giudici di pace sulla base dell'articolo 9 della legge n. 5651, costituivano una "violazione della libertà di espressione e di stampa" e che la norma doveva essere modificata.
Fonte della notizia: 12punto
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