Sentenza esemplare della Corte di Cassazione: marito condannato al risarcimento per aver dato della 'zingara' alla moglie
La crisi, iniziata soli 14 giorni dopo il matrimonio, è sfociata in un divorzio tra insulti e umiliazioni. Il marito, che aveva apostrofato la moglie come "zingara", è stato giudicato colpevole dalla Corte di Cassazione e condannato a pagare 15 mila lire turche di risarcimento danni morali e un assegno di mantenimento mensile di 10 mila lire turche.
La 2ª Sezione Civile della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del tribunale locale che condannava al risarcimento e al mantenimento un marito giudicato colpevole nel divorzio per aver dato della "zingara" alla propria consorte.
Secondo la sentenza, un uomo residente a Çorum aveva presentato istanza di divorzio sostenendo che la moglie avesse abbandonato la casa coniugale soli 14 giorni dopo le nozze, che durante il matrimonio lei lo avesse insultato e avesse tenuto comportamenti provocatori, e che anche il figlio della donna, nato da una precedente unione, si fosse comportato in modo aggressivo e irrispettoso nei suoi confronti.
In risposta, la donna ha dichiarato che le accuse del marito erano prive di fondamento legale e non rispecchiavano la realtà. La donna ha inoltre presentato una controquerela, affermando che durante il breve matrimonio il marito aveva costantemente osteggiato le sue parole e azioni creando discussioni, rivolgendole insulti e umiliazioni chiamandola "zingara" o "donna zingara", arrivando persino a cacciarla di casa.
Nel processo svoltosi presso il 2º Tribunale della Famiglia di Çorum, è stato accertato che l'uomo era colpevole per aver insultato la moglie dandole della "zingara" e per aver tenuto comportamenti umilianti, mentre le accuse da lui mosse non sono state provate. Il tribunale ha respinto la richiesta dell'uomo e accolto quella della donna. È stato decretato il divorzio per "scuotimento delle fondamenta dell'unione coniugale" e l'uomo è stato condannato a versare alla donna 15 mila lire turche di risarcimento danni morali e un assegno di mantenimento mensile di 10 mila lire turche.
La 4ª Sezione Civile del Tribunale Regionale di Giustizia di Samsun, esaminando il fascicolo in seguito al ricorso dell'uomo, ha respinto l'appello ritenendo che non vi fossero irregolarità legali nella decisione del tribunale di primo grado.
In seguito a tale decisione, la 2ª Sezione Civile della Corte di Cassazione, esaminando il ricorso presentato dall'uomo, ha confermato la sentenza stabilendo che non vi era alcuna violazione di legge, né procedurale né sostanziale, nella decisione del tribunale locale.
Nella sentenza della Corte di Cassazione si legge: "La decisione sottoposta a revisione è conforme alla procedura e alla legge in base alle reciproche accuse e difese delle parti, ai documenti presentati, alle norme giuridiche applicabili alla controversia, alla qualificazione del rapporto giuridico, ai requisiti del processo, alle norme di giudizio e di prova, nonché alle motivazioni indicate nella sentenza; pertanto, le ragioni addotte dall'uomo nel ricorso non sono state ritenute tali da giustificare l'annullamento della decisione".
Fonte della notizia: AA
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