Sentenza della Corte di Cassazione che riguarda 1 milione di insegnanti
La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza che stabilisce un precedente riguardante gli insegnanti debitori. Nella decisione, che interessa da vicino 1 milione e 201 mila insegnanti, l'Assemblea Generale Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che "può essere pignorato solo un quarto dell'indennità per le lezioni supplementari".
Secondo le informazioni ottenute dall'İçtihat Bülteni, un insegnante debitore aveva richiesto la revoca del pignoramento applicato su 1/4 del suo stipendio percepito dalla Direzione Distrettuale dell'Istruzione Nazionale e sull'intero importo dell'indennità per le lezioni supplementari. L'insegnante, sostenendo di avere difficoltà a vivere con il proprio stipendio, di avere spese extra a causa della gravidanza della moglie (visite mediche e integratori alimentari) e di dover percorrere 110 km al giorno tra andata e ritorno per recarsi nella scuola di Dalaman dove presta servizio, risiedendo a Fethiye, aveva chiesto la revoca del pignoramento applicato sull'indennità per le lezioni supplementari, limitandolo alla parte eccedente 1/4 del suo stipendio.
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO HA ACCOLTO LA RICHIESTA
Il Tribunale di Primo Grado, rilevando che nel fascicolo della Direzione Esecutiva di Dinar lo stipendio del debitore era stato pignorato per 1/4 e l'intera indennità per le lezioni supplementari era stata pignorata separatamente, ha stabilito che tale procedura era contraria alla prassi e alla legge. Di conseguenza, ha accolto il ricorso, ordinando la revoca del pignoramento sull'intero importo dell'indennità per le lezioni supplementari, disponendo la prosecuzione del pignoramento sulla base di 1.262,62 TL, calcolati come 1/4 del totale dello stipendio e dell'indennità, e ordinando la restituzione al ricorrente (il debitore) dell'importo di 4.672,99 TL indebitamente trattenuto, maggiorato degli interessi legali. Contro la suddetta decisione del Tribunale di Primo Grado, il legale del creditore ha presentato ricorso in appello entro i termini previsti.
Il Tribunale Regionale di Giustizia ha annullato la sentenza, ma ha emesso una nuova decisione a favore dell'insegnante debitore.
Il Tribunale Regionale di Giustizia ha stabilito che, poiché la parte ricorrente aveva parzialmente accolto la richiesta di revoca del pignoramento sull'intero importo dell'indennità per le lezioni supplementari (sostenendo che la trattenuta dovesse essere pari a 1/4 del totale dello stipendio e dell'indennità), il ricorso doveva essere parzialmente accolto. D'altra parte, ha ritenuto non corretta la decisione di restituire al ricorrente l'importo di 4.672,99 TL indebitamente trattenuto, maggiorato degli interessi legali, in assenza di una specifica richiesta in tal senso. Pertanto, accogliendo parzialmente il ricorso del creditore, ha annullato la decisione del Tribunale di Primo Grado e ha stabilito che il pignoramento dovesse proseguire sulla base di 1.262,62 TL, calcolati come 1/4 del totale dello stipendio e dell'indennità, respingendo le richieste eccedenti.
Contro la suddetta decisione del Tribunale Regionale di Giustizia, i legali delle parti hanno presentato ricorso per cassazione entro i termini previsti.
La 12ª Sezione Civile della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia con la motivazione: “Nell'articolo 83 della Legge sull'Esecuzione e il Fallimento (İİK) sono elencati i beni parzialmente pignorabili e non esiste alcuna disposizione che consideri le indennità per le lezioni supplementari come parte dello stipendio. In questo caso, non vi è alcun ostacolo legale al pignoramento dell'intero importo di tale indennità”.
Il Tribunale Regionale di Giustizia, nel caso concreto, ha emesso una sentenza di resistenza, motivando che, come dichiarato dal legale del creditore durante l'udienza, il pignoramento applicato sullo stipendio del debitore era pari a 1/4 dello stesso e che, dopo aver detratto l'importo ritenuto necessario per il sostentamento del debitore e della sua famiglia, il pignoramento sullo stipendio e sull'indennità per le lezioni supplementari non doveva superare 1/4 del totale; di conseguenza, il pignoramento eccedente 1/4 del totale dello stipendio e dell'indennità è stato revocato.
La sentenza di resistenza è stata impugnata dal legale del creditore entro i termini previsti e il fascicolo è stato portato all'attenzione dell'Assemblea Generale Civile della Corte di Cassazione.
"PUÒ ESSERE PIGNORATO SOLO UN QUARTO DELL'INDENNITÀ PER LE LEZIONI SUPPLEMENTARI"
L'Assemblea Generale Civile della Corte di Cassazione, nel pronunciare la sua sentenza che costituisce un precedente, ha utilizzato le seguenti espressioni:
“Partendo dalle basi giuridiche esposte, l'indennità per le lezioni supplementari può essere definita come il compenso pagato per le lezioni impartite al di fuori dell'orario di insegnamento mensile. In questo senso, l'indennità per le lezioni supplementari è un compenso pagato per le lezioni supplementari, distinto dallo stipendio mensile, nell'ambito dell'articolo 83 della Legge n. 2004. È necessario sottolineare che, come spiegato sopra, il concetto di retribuzione espresso nell'articolo 83 della Legge n. 2004 include ogni tipo di compenso. Ogni tipo di retribuzione ottenuta a seguito di lavoro fisico o intellettuale rientra in questo ambito. Pertanto, è chiaro che anche l'indennità per le lezioni supplementari rientra nel concetto di 'ogni tipo di retribuzione' presente nel testo dell'articolo. Di conseguenza, la sentenza di resistenza emessa dal Tribunale Regionale di Giustizia, che ha tenuto conto delle questioni sopra esposte, è conforme alla prassi e alla legge ed è corretta.”
Fonte della notizia: İHA
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