Sentenza della Corte di Cassazione contro un ex genero che ha dato del 'pervertito' all'ex suocera
La quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato l'assoluzione di un uomo processato per aver rivolto un insulto alla sua ex suocera in un messaggio inviato alla sua ex moglie. La Corte ha stabilito che l'atto costituisce il reato di 'diffamazione tramite messaggio' e che l'imputato deve essere condannato.
Secondo la sentenza della quarta sezione penale della Corte di Cassazione, un uomo residente nel distretto di Ereğli, a Konya, ha inviato un messaggio WhatsApp alla sua ex moglie chiedendole di tenere la propria madre lontana dal loro figlio.
PROCESSO PER L'ESPRESSIONE 'PERVERTITO'
Nel messaggio, l'ex genero ha utilizzato il termine "pervertito" riferendosi alla sua ex suocera. A seguito di una denuncia, è stato aperto un procedimento penale contro l'ex genero per il reato di "diffamazione tramite messaggio".
IL TRIBUNALE REGIONALE AVEVA DISPOSTO L'ASSOLUZIONE
Il 1° Tribunale Penale di Ereğli, che ha esaminato il caso, ha stabilito che l'azione dell'imputato costituiva il reato di "diffamazione in contumacia" e ha assolto l'imputato dall'accusa, motivando che l'imputato e la vittima non si trovavano faccia a faccia.
L'ex suocera, costituitasi parte civile nel processo, ha presentato ricorso contro la sentenza di assoluzione del tribunale locale.
LA CASSAZIONE ANNULLA LA SENTENZA
Esaminando il ricorso, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza, stabilendo che l'azione dell'imputato rientra nel reato di "diffamazione tramite messaggio".
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
Nella decisione della Corte, viene specificato che il reato di diffamazione può essere commesso sia in presenza della vittima che in sua assenza, affermando: "Se l'autore, nel compiere l'atto, sa e vuole che l'insulto rivolto alla vittima possa essere percepito direttamente dalla vittima stessa, in tal caso il reato si considera commesso in presenza."
Nella sentenza, in cui viene spiegato che il termine "diffamazione tramite messaggio" si riferisce ai casi in cui il reato non viene commesso in presenza fisica ma è considerato come tale, viene indicato che ciò è definito come reato dal secondo comma dell'articolo 125 del Codice Penale Turco n. 5237.
Nella decisione si legge: "Una lettera, una conversazione telefonica o un messaggio scritto contenente insulti vengono puniti come se fossero stati pronunciati in presenza."
Nella sentenza, in cui si sottolinea che affinché la diffamazione tramite messaggio sia punita come se fosse avvenuta in presenza è necessario che l'imputato abbia agito con l'intento di trasmettere il messaggio, viene evidenziato che se il messaggio fosse stato inviato a qualcun altro e fosse venuto a conoscenza della vittima solo per caso, il reato di diffamazione in presenza non si configurerebbe.
Nella decisione viene spiegato che, se l'azione viene compiuta in situazioni in cui la vittima non è presente o non può venirne a conoscenza direttamente, si configura il reato di "diffamazione in contumacia".
Nel caso concreto, è stato stabilito che l'imputato, nel messaggio inviato alla sua ex moglie, "si è rivolto direttamente alla sua ex suocera, parte civile, e ha agito con l'intento di trasmettere il messaggio".
Per questo motivo, nella sentenza in cui si sottolinea che l'imputato deve essere punito ai sensi del secondo comma dell'articolo 125 del Codice Penale Turco, che disciplina il reato di "diffamazione tramite messaggio", è stato rilevato che l'assoluzione basata su una motivazione non corretta è contraria alla legge.
Fonte della notizia: AA
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