La Corte di Cassazione ritiene una persona analfabeta responsabile della firma apposta
L'11ª Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che una persona analfabeta che ha firmato come garante in un contratto di credito non può essere considerata ignara del contenuto del contratto e sarà ritenuta responsabile del debito.
Una persona analfabeta ha fatto da garante per un parente che ha richiesto un prestito in banca, apponendo la propria firma sul documento di fideiussione. In seguito al mancato pagamento del debito da parte del debitore, la banca ha avviato una procedura esecutiva nei confronti del garante.
Dopo che il garante ha contestato il debito dichiarando di non saper leggere né scrivere, la banca ha intentato una causa contro di lui.
Il tribunale locale che ha esaminato il caso ha richiesto i registri scolastici del garante alla Direzione dell'Istruzione Nazionale di Kumluca. Non essendo stato trovato alcun registro, il tribunale ha respinto la causa con la motivazione che chi non sa leggere né scrivere non può essere considerato a conoscenza del contenuto del documento firmato.
LA CASSAZIONE HA ANNULLATO LA SENTENZA
Esaminando il fascicolo a seguito del ricorso, l'11ª Sezione Civile della Corte di Cassazione ha annullato la decisione del tribunale locale.
DALLE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
Nella decisione della Sezione, è stato indicato che il garante non ha negato di aver firmato il documento in questione, ma ha sostenuto di non conoscerne il contenuto.
Nella sentenza, in cui si osserva che la firma indica l'identità della persona, la identifica e la distingue dalle altre, è stata inclusa la seguente constatazione: "La firma esprime, completa e rivela in modo definitivo la volontà di assumersi un obbligo e, in particolare, la volontà di dichiarazione."
Nella decisione, precisando che chi non sa leggere né scrivere può utilizzare un'impronta digitale o un segno fatto a mano al posto della firma, è stato affermato quanto segue:
"Se una persona analfabeta utilizza una firma, può stipulare un contratto e assumersi un obbligo con tale firma. Anche se si accettasse che il convenuto non sappia leggere né scrivere, questa situazione non comporterebbe di per sé l'invalidità del contratto, né si può accettare, solo per questo motivo, che non conosca il contenuto del contratto che ha firmato. La firma, di cui non vi è dubbio che appartenga al convenuto, è sufficiente per la conclusione del contratto e per l'assunzione dell'obbligo da parte del convenuto."
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