La Corte di Cassazione annulla la sentenza del tribunale locale: dire questo a un poliziotto non è considerato reato di 'resistenza'
La Corte di Cassazione ha stabilito che le parole "Se chiamo Ankara vedrai, ti farò trasferire", rivolte agli agenti durante una discussione, non costituiscono il reato di "resistenza a pubblico ufficiale" poiché non contengono "violenza o minaccia" e rientrano nell'ambito della "resistenza passiva".
La 4ª Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato, ritenendola contraria alla legge, la condanna a 5 mesi di reclusione inflitta a un imputato per il reato di "resistenza a pubblico ufficiale", per aver detto agli agenti durante una discussione: "Se chiamo Ankara vedrai, ti farò trasferire".
Secondo la decisione della Corte, nel 2016, una persona residente a Konya ha avuto una discussione con gli agenti presso la stazione di polizia dove si era recata per sporgere denuncia, rivolgendosi ai poliziotti in servizio con le parole: "Se chiamo Ankara vedrai, ti farò trasferire".
IL TRIBUNALE LOCALE AVEVA INFLITTO 5 MESI DI RECLUSIONE
A seguito della denuncia, l'imputato è stato processato per il reato di "resistenza a pubblico ufficiale" e condannato dal 12° Tribunale Penale di Primo Grado di Konya a 5 mesi di reclusione.
L'imputato, sostenendo che la sua azione non costituisse il reato di "resistenza a pubblico ufficiale", ha presentato ricorso contro la decisione del tribunale locale.
LA CASSAZIONE HA ANNULLATO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE LOCALE
La 4ª Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, ha stabilito l'annullamento della condanna con la motivazione che l'azione dell'imputato non integrava il reato contestato.
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
Nella decisione della Corte si afferma che il reato di "resistenza a pubblico ufficiale", disciplinato dall'articolo 265 del Codice Penale turco, è configurato come un "reato a condotta alternativa" e un "atto finalizzato".
Nella sentenza, in cui si sottolinea che tale reato può essere commesso attraverso comportamenti attivi sotto forma di "violenza o minaccia", viene dichiarato che "gli atti di resistenza passiva che non includono condotte tipiche non costituiscono questo reato".
Nella decisione, in cui si specifica che l'imputato non aveva alcuna autorità per modificare la sede di servizio degli agenti di polizia querelanti e che pertanto il reato contestato non sussisteva, sono state incluse le seguenti motivazioni:
"Nel caso oggetto del processo, l'imputato non possedeva alcuna autorità o potere in merito al trasferimento degli agenti di polizia; valutando le suddette parole nel contesto generale della discussione, è emerso che esse non costituiscono l'elemento della minaccia previsto dal reato di resistenza a pubblico ufficiale. Pertanto, è stata ritenuta contraria alla legge la sentenza di condanna emessa dal tribunale locale, nonostante il reato di resistenza a pubblico ufficiale non si fosse configurato."
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