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La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso: confermato il requisito di 1 anno per il divorzio consensuale

La Corte Costituzionale (AYM) ha respinto la richiesta di annullamento della disposizione del Codice Civile turco che richiede che il matrimonio sia durato almeno un anno per poter procedere con un divorzio consensuale. Nelle motivazioni si legge: "È evidente che la norma offre ai coniugi la possibilità di rivalutare le proprie decisioni".

La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso: confermato il requisito di 1 anno per il divorzio consensuale

La Corte Costituzionale (AYM) ha respinto la richiesta di annullamento della disposizione del Codice Civile turco che richiede che il matrimonio sia durato almeno un anno per poter procedere con un divorzio consensuale.

Il 18° Tribunale della Famiglia di Ankara si era rivolto alla Corte Costituzionale chiedendo l'annullamento dell'articolo del Codice Civile turco n. 4721, applicato nel caso in esame, che stabilisce il requisito secondo cui "l'unione matrimoniale deve essere durata almeno un anno per poter presentare istanza di divorzio".

Nella petizione, in cui si richiedeva l'annullamento dell'espressione "... un anno..." contenuta nella prima frase del terzo comma dell'articolo 166 del Codice Civile turco n. 4721, è stato sostenuto che la norma ignora la volontà delle persone, rende eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e l'attuazione del principio di uguaglianza, e mantiene legalmente valido per un certo periodo un matrimonio che è stato di fatto concluso dalle parti. È stato inoltre sottolineato che questa situazione costringe le parti a ricorrere a procedure diverse e a sopportare lunghi processi giudiziari per poter presentare istanza di divorzio nei casi in cui il periodo di un anno non sia ancora trascorso.

LA CORTE COSTITUZIONALE HA RESPINTO IL RICORSO

La Corte Costituzionale ha respinto la richiesta di annullamento della norma.

Nelle motivazioni è stato indicato che subordinare la validità della presunzione che l'unione matrimoniale sia profondamente scossa, nonostante la volontà concorde dei coniugi, alla condizione che sia trascorso un anno dal matrimonio, rientra nel potere discrezionale del legislatore.

Nella motivazione, in cui si osserva che nell'articolo 166 della legge n. 4721 il fatto che l'unione matrimoniale sia profondamente scossa è regolato come uno dei motivi di divorzio, sono state fatte le seguenti osservazioni:

"Si comprende che il legislatore, al fine di preservare l'istituzione familiare nella misura del possibile, non desidera che i coniugi prendano decisioni in tal senso e presentino istanza di divorzio senza che sia trascorso un certo periodo di tempo dal matrimonio. È evidente che un tale effetto dilatorio offrirà ai coniugi la possibilità di rivalutare le proprie decisioni. Se il matrimonio dura almeno un anno, è possibile per i coniugi divorziare con questa procedura; inoltre, non vi è alcun ostacolo alla presentazione di un'istanza di divorzio basata su altri motivi di divorzio regolati dalla suddetta legge."

Nelle motivazioni dell'Alta Corte è stato sottolineato che, di conseguenza, la limitazione imposta al diritto delle persone di richiedere il rispetto della propria vita privata e familiare non impone un onere sproporzionato agli individui ed è considerata proporzionata.


Fonte della notizia: AA

Tribunale della Famiglia Corte Costituzionale causa di divorzio Divorzio