La Corte Costituzionale annulla il potere conferito al Presidente: enfasi sul principio che "il potere legislativo è inalienabile"
La Corte Costituzionale ha annullato il potere conferito al Presidente della Repubblica dall'articolo 1 della Legge sulla tutela del valore della valuta turca. Nella sentenza, è stato sottolineato che la disposizione è contraria al principio dell'inalienabilità del potere legislativo.
La Corte Costituzionale ha annullato il potere conferito al Presidente della Repubblica con la modifica apportata alla Legge sulla tutela del valore della valuta turca.
L'articolo 1 della legge recitava: "Il Presidente della Repubblica è autorizzato a regolare e limitare l'acquisto e la vendita di valuta estera, denaro, azioni e obbligazioni, nonché di metalli preziosi, pietre preziose e qualsiasi tipo di bene o valore prodotto con essi o contenente tali elementi, la raffinazione di metalli preziosi, l'esportazione o l'importazione di tutti questi beni e valori, titoli commerciali e qualsiasi tipo di strumento o documento atto a garantire il pagamento, e ad adottare decisioni al fine di proteggere il valore della valuta turca."
"LIMITAZIONE AI DIRITTI FONDAMENTALI"
La 13ª Sezione del Consiglio di Stato si è rivolta alla Corte Costituzionale sostenendo che il suddetto articolo fosse incostituzionale. Nella sentenza, la Corte Suprema, valutando il ricorso, ha sottolineato che il potere decisionale in materia di tutela del valore della valuta turca era stato conferito al Presidente della Repubblica, fornendo le seguenti valutazioni:
"La norma conferisce al Presidente della Repubblica il potere di regolamentare e limitare le questioni relative alle transazioni di debito e di disposizione dei beni, o alle attività commerciali, nell'ambito dei diritti menzionati. L'articolo 13 della Costituzione stabilisce che i diritti e le libertà fondamentali possono essere limitati solo per legge. Con la norma in questione, al Presidente della Repubblica è stato conferito il potere di adottare decisioni che influenzano direttamente una parte significativa delle attività economiche, ovvero il commercio e la circolazione di valuta estera e beni preziosi. Il conferimento al Presidente della Repubblica del potere di regolamentazione diretta, senza che i principi e le basi fondamentali relativi alla tutela del valore della valuta turca siano definiti dalla legge, non è compatibile con il principio dell'inalienabilità del potere legislativo."
In linea con queste motivazioni, la Corte Costituzionale ha deciso che la suddetta disposizione è contraria alla Costituzione e ne ha disposto l'annullamento.
Fonte della notizia: 12punto
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