La Corte Costituzionale annulla il limite minimo di 5 mila lire per il ricorso in appello
La Corte Costituzionale (AYM) ha annullato il limite minimo di 5 mila lire per il ricorso in appello. La decisione di annullamento presa dall'Alta Corte entrerà in vigore tra nove mesi.
La Corte Costituzionale ha deciso di annullare le disposizioni di legge che impedivano il ricorso in appello contro le cause fiscali, le azioni di risarcimento danni e gli atti amministrativi di valore inferiore a 5 mila lire, nonché la norma che prevedeva l'adeguamento annuale di tale limite in base al tasso di rivalutazione.
Secondo la decisione pubblicata nell'edizione odierna della Gazzetta Ufficiale, la 2ª Sezione per le controversie fiscali del Tribunale amministrativo regionale di Samsun e il 13° Tribunale amministrativo di Istanbul si erano rivolti alla Corte Costituzionale per chiedere l'annullamento del "limite di 5 mila lire per il ricorso in appello" previsto dall'articolo 45 della Legge sulla procedura di giustizia amministrativa, nonché della disposizione contenuta nell'articolo aggiuntivo 1 della stessa legge, relativa alla "determinazione di tale limite ogni anno in base al tasso di rivalutazione".
Nelle richieste di annullamento si sosteneva che, nel periodo intercorso tra la data di presentazione della causa e la data della sentenza, il limite monetario determinato dal tasso di rivalutazione potesse variare, il che potrebbe ostacolare l'esercizio del diritto di ricorso in appello.
ENTRERÀ IN VIGORE TRA 9 MESI
Esaminando il ricorso, la Corte Costituzionale ha stabilito che le suddette disposizioni di legge sono contrarie alla Costituzione e ne ha disposto l'annullamento. La sentenza di annullamento dell'Alta Corte entrerà in vigore tra 9 mesi.
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA
Nella decisione di annullamento della Corte Costituzionale, è stato ricordato che in precedenza era stato annullato anche il "limite di 581 mila lire per il ricorso in Cassazione" previsto dalla Legge sulla procedura di giustizia amministrativa, poiché non regolamentato in modo prevedibile.
Nella sentenza, in cui si afferma che anche per il limite monetario applicato a chi intende presentare ricorso in appello non è chiaro né prevedibile quale data debba essere presa in considerazione, si legge: "Il limite monetario stabilito per poter ricorrere in appello potrebbe essere determinato in base alla data dell'atto o dell'azione, alla data della richiesta all'amministrazione, alla data della causa o alla data della sentenza del tribunale di primo grado."
Nella decisione, in cui si sottolinea che anche l'aggiornamento annuale del limite monetario può generare incertezza, si afferma: "Si è giunti alla conclusione che le norme non soddisfano il requisito di legalità, poiché non è stato regolamentato in modo chiaro, netto e senza lasciare spazio a dubbi quale data debba essere presa come riferimento per il limite monetario ai fini del ricorso in appello."
Fonte della notizia: AA
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