Guai a chi non chiama 'mamma' la suocera!
La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza che potrebbe costituire un precedente per le cause di divorzio. Secondo la decisione, non rivolgersi ai genitori del coniuge chiamandoli 'mamma' e 'papà' rappresenta una colpa grave.
La 2ª Sezione Civile della Corte di Cassazione, nel pronunciare la sentenza definitiva su una causa di divorzio precedentemente impugnata, ha stabilito un criterio che farà giurisprudenza in casi analoghi. L'alta corte ha confermato la legittimità della decisione del tribunale di primo grado, che aveva ritenuto la moglie "in colpa" nel procedimento di divorzio per non essersi rivolta ai suoceri chiamandoli "mamma" e "papà".
Il Tribunale della Famiglia n. 8 di Bursa, che ha condotto il processo, aveva dichiarato la moglie pienamente responsabile, decretando il divorzio delle parti e respingendo le richieste di risarcimento della donna, con la motivazione che quest'ultima non chiamava i suoceri "mamma" e "papà", si comportava in modo freddo nei loro confronti, mostrava un'eccessiva gelosia verso il marito e aveva abbandonato la casa coniugale.
In seguito al ricorso in appello, la 2ª Sezione Civile del Tribunale Regionale di Giustizia di Bursa ha esaminato la sentenza, stabilendo che il comportamento della donna di "non rivolgersi ai suoceri chiamandoli 'mamma' e 'papà'" non costituiva una colpa tale da scuotere le fondamenta dell'unione matrimoniale, dichiarando quindi le parti ugualmente responsabili. La sezione ha accolto parzialmente il ricorso in appello della donna.
A seguito del ricorso contro la sentenza d'appello, la 2ª Sezione Civile della Corte di Cassazione ha esaminato il fascicolo, ritenendo la moglie gravemente colpevole nel divorzio per non aver chiamato i suoceri "mamma" e "papà", decidendo di annullare la sentenza d'appello e confermando la decisione relativa al divorzio delle parti.
ECCO COME SONO STATE DETERMINATE LE 'PERCENTUALI DI COLPA' DELLE PARTI
Nella sentenza della Corte di Cassazione si afferma che la decisione riguardante il fatto che l'unione matrimoniale delle parti sia stata scossa dalle fondamenta e il conseguente divorzio è conforme alle disposizioni di legge, mentre la valutazione effettuata in merito alla determinazione delle percentuali di colpa delle parti è risultata errata.
Nella sentenza della Cassazione si osserva che l'affermazione dell'uomo di "non voler vivere con la moglie", attribuita come colpa dalla 2ª Sezione del Tribunale Regionale di Giustizia di Bursa, è avvenuta durante i periodi di separazione delle parti e, pertanto, non può essere imputata all'uomo come colpa.
Nella sentenza, che include la constatazione secondo cui "in base agli altri comportamenti colpevoli determinati e verificatisi, la moglie convenuta-ricorrente è pienamente responsabile degli eventi che hanno causato il divorzio", si afferma che "è corretto che il tribunale di primo grado abbia deciso di respingere la domanda di divorzio della moglie convenuta-ricorrente".
In questo contesto, la sentenza comunica che la richiesta di divorzio della donna è diventata priva di oggetto e che non è corretto che il tribunale d'appello abbia condannato l'altra parte al pagamento delle spese processuali e delle competenze legali a favore della donna.
Fonte della notizia: 12punto
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