Corte Costituzionale respinge la richiesta di risarcimento del coniuge tradito verso terzi
La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso individuale presentato da una ricorrente a cui era stata negata la richiesta di risarcimento danni morali nei confronti di una terza persona, a seguito di un tradimento avvenuto durante il matrimonio.
Una donna, sostenendo di essere stata tradita durante il matrimonio, ha intentato una causa per danni morali contro la donna che riteneva essere l'amante del marito legalmente sposato, con la motivazione che "i suoi diritti alla personalità erano stati lesi".
Il tribunale locale ha respinto la causa. Dopo aver visto rigettati anche i suoi ricorsi, la donna, in seguito al diniego del risarcimento danni morali richiesto all'amante del marito, ha presentato un ricorso individuale alla Corte Costituzionale sostenendo che fosse stato violato il suo "diritto al rispetto della vita familiare".
La Corte Costituzionale ha stabilito che il "diritto al rispetto della vita familiare", garantito dall'articolo 20 della Costituzione, non è stato violato nel caso della ricorrente.
Le motivazioni della Corte Suprema saranno depositate in seguito.
LA CASSAZIONE AVEVA GIÀ MESSO IL PUNTO
Mentre le cause per danni morali intentate dai coniugi che sostenevano di essere stati traditi durante il matrimonio contro terzi venivano accolte da alcuni tribunali, venivano respinte da altri.
A causa delle divergenze di opinione tra le sentenze e del perdurare di prassi differenti, la questione è stata portata davanti alla Corte di Cassazione (Yargıtay) per risolvere il contrasto, e l'Assemblea Generale delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione si è riunita per esaminare il tema.
La decisione dell'Assemblea Generale, che ha stabilito che la persona tradita durante il matrimonio non può richiedere un risarcimento danni morali all'amante del coniuge, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale l'8 dicembre 2018.
La Corte di Cassazione aveva stabilito che, in conformità con il 2° comma dell'articolo 174 del Codice Civile turco, il quale recita: "La parte i cui diritti personali sono stati lesi a causa di eventi che hanno portato al divorzio può richiedere il pagamento di una somma di denaro adeguata a titolo di risarcimento danni morali alla parte in colpa.", il risarcimento danni morali può essere richiesto solo al coniuge in colpa e solo tramite una causa di divorzio.
Nelle motivazioni erano state fatte le seguenti osservazioni:
"La terza persona, non essendo parte dell'unione matrimoniale e non avendo quindi alcun obbligo di fedeltà, non è tenuta a rispettare gli obblighi derivanti dal contratto matrimoniale tra i coniugi.
A meno che non vi sia un'altra violazione dei diritti personali commessa dalla terza persona, si è giunti alla conclusione e alla convinzione che non sia possibile per il coniuge tradito richiedere un risarcimento danni morali alla terza persona per il solo fatto di aver avuto una relazione con una persona sposata."
Fonte della notizia: AA
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