La Corte Costituzionale annulla una norma del Codice Penale: è incostituzionale
La Corte Costituzionale ha annullato la disposizione del Codice Penale turco (TCK) che disciplina il reato di "commettere un reato per conto di un'organizzazione senza esserne membro".
Secondo la decisione della Corte Costituzionale (AYM) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, la Corte d'Assise di Patnos e la 22ª Corte d'Assise di Istanbul avevano richiesto all'alta corte l'annullamento del 6° comma dell'articolo 220 del TCK, che disciplina il reato di "commettere un reato per conto di un'organizzazione senza esserne membro", sostenendo che fosse contrario agli articoli 2, 13 e 38 della Costituzione.
Nelle istanze di ricorso, è stato sostenuto che la norma contestata non fosse accessibile né prevedibile in modo da prevenire comportamenti arbitrari da parte degli organi che esercitano il potere pubblico, e che la mancanza di determinatezza nella norma fosse incompatibile con i principi dello Stato di diritto e della legalità in materia di reati e pene.
Valutando la richiesta, la Corte Costituzionale ha sottolineato nella sua decisione che, sebbene la norma contestata sia una disposizione di legge accessibile, affinché si possa affermare che sia determinata, i risultati che emergono dalla sua applicazione devono essere prevedibili.
Nella decisione è stato affermato che è necessario determinare se la norma contenga misure protettive contro l'intervento arbitrario dell'autorità pubblica nei confronti dei diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione.
"AMPLIA LA PORTATA DEL REATO"
Nella decisione, in cui si afferma che non è stata inclusa alcuna regolamentazione su cosa debba intendersi per concetto di "reato commesso per conto di un'organizzazione" presente nella norma e che non è stata fatta alcuna distinzione tra i reati commessi, sono state incluse le seguenti espressioni:
"In altre parole, indipendentemente dalla sua natura o gravità, quando si valuta che un qualsiasi reato sia stato commesso per conto di un'organizzazione da una persona che non ne è membro, gli individui vengono puniti anche per il reato di associazione a delinquere. Questa situazione amplia la portata di un reato che prevede un'accusa e una pena estremamente gravi in modo tale che i criteri risultano incerti. Si comprende inoltre che le autorità giudiziarie interpretano il concetto di reato commesso per conto di un'organizzazione in modo diverso a seconda delle caratteristiche di ogni caso concreto e che la determinatezza non può essere garantita nemmeno dall'interpretazione giudiziaria."
"DEVE ESSERE DIMOSTRATO CON UNA MOTIVAZIONE SUFFICIENTE"
Nella decisione, in cui si afferma che il fatto che una persona venga punita anche per il reato di associazione a delinquere qualora venga accettato che abbia commesso un reato per conto dell'organizzazione è un altro aspetto da considerare ai fini dell'esame di determinatezza, è stata fatta la seguente valutazione: "In linea di principio, affinché una persona possa essere punita per associazione a delinquere di stampo mafioso/terroristico, si dovrebbe considerare la continuità, la stabilità e l'intensità delle sue azioni, o, anche in assenza di tali caratteristiche, se il reato possa essere commesso solo da membri dell'organizzazione in relazione alla natura del reato e al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione; deve essere dimostrato con una motivazione sufficiente che la persona ha un legame organico con l'organizzazione e che ha agito consapevolmente e volontariamente all'interno della struttura gerarchica dell'organizzazione."
Nella decisione sono state incluse le seguenti espressioni:
"Tuttavia, quando viene applicata la norma contestata, le condizioni specifiche richieste per il reato di associazione a delinquere non vengono ricercate nei confronti di chi non è membro dell'organizzazione ma commette un reato per suo conto, e senza alcuna distinzione tra le due categorie di persone, chi non è membro ma commette un reato per conto dell'organizzazione viene punito come se fosse un membro. Pertanto, una persona viene punita per associazione a delinquere, in conformità con le disposizioni sul concorso reale, oltre al reato commesso, con la motivazione che ha commesso un reato che si sostiene sia collegato, anche se debolmente, a un'organizzazione armata, senza che il legame con l'organizzazione sia chiaramente dimostrato. Questa situazione fa sì che chi commette un reato per conto di un'organizzazione affronti pene più severe rispetto ai membri dell'organizzazione stessa.
Inoltre, sebbene sia possibile applicare la norma anche per reati non collegati a un diritto fondamentale, nel caso in cui il reato commesso riguardi l'esercizio di diritti fondamentali, a causa dell'interpretazione estensiva derivante dall'incertezza del concetto di 'per conto di un'organizzazione' presente nella norma, viene creato un forte effetto deterrente su diritti fondamentali come la libertà di espressione, il diritto di riunione e manifestazione, o la libertà di associazione o di religione e coscienza."
"NON SODDISFA IL REQUISITO DI LEGALITÀ"
Nella decisione è stato inoltre indicato che la norma contestata è suscettibile di un'interpretazione estensiva tale da portare alla condanna di persone per un reato estremamente grave come l'associazione a delinquere, senza alcuna prova concreta di appartenenza all'organizzazione e senza considerare in che modo il reato commesso abbia contribuito agli scopi dell'organizzazione in termini di natura e gravità; pertanto, la norma non è determinata e prevedibile in modo da prevenire pratiche arbitrarie dell'autorità pubblica e, sotto questo aspetto, non soddisfa il requisito di legalità.
La Corte Costituzionale, stabilendo che l'espressione "chi commette un reato per conto di un'organizzazione senza esserne membro, viene punito anche per il reato di associazione a delinquere" presente nella norma contestata è contraria all'articolo 38 della Costituzione, ha annullato all'unanimità il 6° comma dell'articolo 220 del TCK, che disciplina il reato di "commettere un reato per conto di un'organizzazione senza esserne membro".
Nella decisione è stato affermato che, in seguito all'annullamento della prima frase, è necessario annullare anche la seconda e la terza frase dello stesso comma, che non hanno più possibilità di applicazione.
L'alta corte ha ritenuto opportuno che la decisione entri in vigore dopo 4 mesi.
Fonte della notizia: AA
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