Approvati altri 14 articoli dell'8° Pacchetto di Riforma Giudiziaria
Proseguono presso l'Assemblea Generale della Grande Assemblea Nazionale Turca (TBMM) le discussioni sull'8° Pacchetto di Riforma Giudiziaria, già approvato dalla Commissione Giustizia. Sono stati adottati altri 14 articoli della prima parte della proposta.
Presso l'Assemblea Generale della TBMM, sono stati approvati altri 14 articoli della prima parte della Proposta di Legge recante modifiche al Codice di Procedura Penale e ad alcune leggi, nonché al Decreto Legge n. 659, nota all'opinione pubblica come "8° Pacchetto di Riforma Giudiziaria".
Secondo gli articoli approvati, in conformità con la Legge sull'Esecuzione e il Fallimento, verrà introdotta una regolamentazione riguardante i termini per il ricorso in appello contro le decisioni definitive emesse dalle sezioni civili dei tribunali regionali di giustizia.
Sarà possibile presentare ricorso contro tali decisioni entro 2 settimane dalla data di notifica; la procedura di ricorso e il relativo esame si svolgeranno secondo le disposizioni del Codice di Procedura Civile.
La disposizione della Legge Antiterrorismo relativa alle "organizzazioni terroristiche" sarà armonizzata con le modifiche apportate al Codice Penale Turco.
La proposta prevede modifiche al Codice Civile Turco in linea con la sentenza della Corte Costituzionale. L'istituto dell'interdizione a causa di una pena detentiva viene modificato, eliminando la condizione di detenzione in un istituto penitenziario come motivo automatico di interdizione.
Partendo dal presupposto che le persone maggiorenni possiedono la capacità di agire, la loro volontà viene posta in primo piano: l'interdizione del condannato che si trova in un istituto penitenziario per l'esecuzione di una pena detentiva definitiva viene lasciata essenzialmente alla sua volontà, mentre per l'esecuzione di pene detentive definitive pari o superiori a un totale di 5 anni, l'interdizione del condannato viene vincolata al criterio della protezione della sua personalità o del suo patrimonio, conferendo all'autorità tutelare il potere discrezionale in merito.
Di conseguenza, una persona maggiorenne che si trova in un istituto penitenziario per l'esecuzione di una pena detentiva definitiva sarà interdetta o le verrà assegnato un amministratore di sostegno (kayyum) su sua richiesta.
Una persona maggiorenne che si trova in un istituto penitenziario per l'esecuzione di una pena detentiva definitiva pari o superiore a un totale di 5 anni potrà essere interdetta, anche in assenza di una sua richiesta, qualora ciò sia ritenuto necessario per la protezione della sua personalità o del suo patrimonio.
L'autorità incaricata dell'esecuzione della pena comunicherà immediatamente all'autorità tutelare l'inizio dell'esecuzione della pena detentiva.
L'autorità tutelare ascolterà il condannato prima di prendere una decisione. Le disposizioni della legge relative all'amministrazione di sostegno si applicheranno a questa regolamentazione nella misura in cui siano compatibili con la sua natura.
In conformità con la sentenza della Corte Costituzionale, secondo la modifica apportata al Codice Civile Turco, per ottenere il rapporto ufficiale del consiglio sanitario richiesto per decidere l'interdizione a causa di malattia mentale o infermità mentale, si potrà ricorrere alle disposizioni dell'articolo della legge intitolato "procedura".
CESSAZIONE DELLA TUTELA
Nel contesto della sentenza della Corte Costituzionale, secondo la modifica apportata al Codice Civile Turco, per garantire l'ottenimento del rapporto ufficiale del consiglio sanitario, potranno essere prelevati dal corpo della persona campioni biologici come sangue o simili, nonché capelli, saliva e unghie.
Sarà possibile sottoporre la persona ai trattamenti medici necessari e, se necessario, la persona potrà essere collocata in una struttura sanitaria per un periodo massimo di 20 giorni sulla base di un rapporto medico preliminare.
La decisione di collocamento presa sulla base del rapporto medico preliminare sarà immediatamente notificata all'interessato e ai suoi familiari.
L'interessato o i suoi familiari potranno presentare ricorso contro tale decisione all'autorità di controllo entro 10 giorni dalla notifica. Il ricorso presentato non sospenderà l'esecuzione della decisione. Il ricorso sarà deciso con urgenza dall'autorità di controllo.
La proposta disciplina, in linea con la sentenza della Corte Costituzionale, i casi in cui la tutela può essere fatta cessare durante il periodo di detenzione.
Di conseguenza, la tutela sulla persona interdetta a causa di una condanna a una pena detentiva cesserà automaticamente con la fine legittima dello stato di detenzione.
Durante il periodo di detenzione, la cessazione della tutela sarà possibile, per quanto riguarda le decisioni di interdizione basate sull'esecuzione di una pena detentiva inferiore a un totale di 5 anni, in presenza della richiesta della persona; per quanto riguarda le decisioni di interdizione basate sull'esecuzione di una pena detentiva definitiva pari o superiore a un totale di 5 anni, sarà possibile se, su richiesta della persona, viene meno il motivo della protezione della personalità o del patrimonio.
COMMETTERE REATI PER CONTO DI UN'ORGANIZZAZIONE
Secondo la modifica apportata al Codice Penale Turco, al fine di combattere più efficacemente il crimine e garantire la deterrenza, l'importo minimo della multa giudiziaria giornaliera sarà aumentato da 20 a 100 lire, e l'importo massimo da 100 a 500 lire. Questa disposizione entrerà in vigore il 1° giugno 2024.
Tenendo conto delle motivazioni di annullamento della Corte Costituzionale, con la modifica apportata al Codice Penale Turco, l'atto di commettere un reato per conto di un'organizzazione pur non essendo membro della stessa viene disciplinato come un reato autonomo.
Di conseguenza, la persona che commette un reato per conto di un'organizzazione pur non essendone membro, sarà punita con una pena detentiva aggiuntiva da 2 anni e 6 mesi a 6 anni. A seconda della natura del reato commesso, la pena da infliggere potrà essere ridotta fino alla metà. Questa disposizione si applicherà solo alle organizzazioni armate.
La persona che commette un reato per conto di un'organizzazione sarà punita separatamente sia per il reato commesso che per il reato di aver commesso un crimine per conto dell'organizzazione.
REATI CONTRO L'ORDINE COSTITUZIONALE
Per quanto riguarda i "reati contro la sicurezza dello Stato e i reati contro l'ordine costituzionale e il suo funzionamento" specificati nel TCK, la persona che commette un reato per conto di un'organizzazione armata pur non essendone membro sarà punita con un'ulteriore pena detentiva da 5 a 10 anni. A seconda della natura del reato commesso, la pena da infliggere potrà essere ridotta fino alla metà.
Con la modifica apportata al Codice di Procedura Penale, viene ampliato l'ambito delle richieste di risarcimento dovute a misure cautelari.
Secondo la disposizione, oltre alle operazioni di fermo e arresto, potranno presentare richiesta di risarcimento anche le persone che non hanno potuto beneficiare delle possibilità di ricorso previste dalla legge contro le misure di controllo giudiziario.
Viene data la possibilità di presentare richiesta di risarcimento a coloro per i quali, dopo l'applicazione di obblighi di controllo giudiziario – inclusi l'obbligo di non lasciare la propria abitazione o l'obbligo di sottoporsi a trattamenti o esami medici, compreso il ricovero ospedaliero per disintossicarsi da sostanze stupefacenti, stimolanti, volatili o alcol – è stata decisa l'archiviazione o l'assoluzione.
Si prevede che le richieste di risarcimento dovute a misure cautelari vengano presentate alla Commissione per i Risarcimenti istituita, con l'obiettivo di concludere tali richieste rapidamente tramite la via del ricorso amministrativo.
In questo modo, si garantirà che le decisioni sulle richieste di risarcimento che non richiedono un processo vengano prese in breve tempo. Queste disposizioni entreranno in vigore il 1° giugno 2024.
SOSPENSIONE DELLA PRONUNCIA DELLA SENTENZA
Nel Codice di Procedura Penale, nell'ambito della pronuncia della sentenza e della sospensione della pronuncia della sentenza, se la pena inflitta al termine del processo per il reato imputato all'imputato è una pena detentiva di 2 anni o meno, o una multa giudiziaria, il tribunale potrà decidere per la sospensione della pronuncia della sentenza.
Le disposizioni relative alla conciliazione rimarranno riservate. La sospensione della pronuncia della sentenza, fatte salve le disposizioni relative alla confisca, significherà che la sentenza emessa non produrrà effetti giuridici nei confronti dell'imputato.
Affinché si possa decidere per la sospensione della pronuncia della sentenza, sarà necessario che l'imputato non sia stato precedentemente condannato per un reato doloso, che il tribunale, tenendo conto delle caratteristiche personali dell'imputato e del suo atteggiamento e comportamento durante l'udienza, giunga alla convinzione che non commetterà nuovamente reati, e che il danno subito dalla vittima o dal pubblico a causa del reato sia stato completamente risarcito tramite restituzione in natura, ripristino dello stato precedente al reato o risarcimento.
In caso di sospensione della pronuncia della sentenza, l'imputato sarà sottoposto a un periodo di prova di 5 anni.
Durante il periodo di prova, non potrà essere decisa nuovamente la sospensione della pronuncia della sentenza nei confronti della persona per un reato doloso.
Entro questo periodo, per una durata non superiore a 1 anno determinata dal tribunale, potrà essere deciso che l'imputato, come misura di libertà vigilata, continui un programma di formazione per acquisire una professione o un'arte, lavori a pagamento in un ente pubblico o sotto la supervisione di un altro soggetto che esercita la stessa professione o arte, sia interdetto dal recarsi in determinati luoghi, sia obbligato a frequentare determinati luoghi o adempia ad altro obbligo che verrà stabilito. Durante il periodo di prova, la prescrizione del reato sarà sospesa.
Qualora la condizione di risarcire completamente il danno subito dalla vittima o dal pubblico a causa del reato tramite restituzione in natura, ripristino dello stato precedente al reato o risarcimento non venga soddisfatta immediatamente, la decisione di sospensione della pronuncia della sentenza potrà essere presa anche a condizione che il danno causato alla vittima o al pubblico venga completamente risarcito dall'imputato tramite rate mensili durante il periodo di prova.
Se durante il periodo di prova non viene commesso intenzionalmente un nuovo reato e si agisce in conformità con gli obblighi relativi alla misura di libertà vigilata, la sentenza la cui pronuncia era stata sospesa verrà annullata e si deciderà per l'estinzione del processo.
In caso di commissione intenzionale di un nuovo reato durante il periodo di prova o di violazione degli obblighi relativi alla misura di libertà vigilata, il tribunale pronuncerà la sentenza.
Il tribunale, valutando la situazione dell'imputato che non è riuscito ad adempiere agli obblighi a lui imposti, potrà decidere che una parte della pena, fino alla metà, non venga eseguita, oppure potrà decidere per la sospensione della pena detentiva prevista nella sentenza o per la conversione in sanzioni alternative.
Sarà possibile presentare ricorso contro la sentenza pronunciata o nuovamente emessa.
VIA DELL'APPELLO CONTRO LA SOSPENSIONE DELLA PRONUNCIA DELLA SENTENZA
Fatte salve le disposizioni per le quali la legge stabilisce che siano definitive, sarà possibile ricorrere in appello contro la decisione di sospensione della pronuncia della sentenza.
Se la decisione di sospensione della pronuncia della sentenza viene emessa dal tribunale regionale di giustizia o dalla Corte di Cassazione in qualità di tribunale di primo grado, sarà possibile ricorrere in cassazione. Le decisioni e le sentenze saranno esaminate in appello e in cassazione per quanto riguarda le violazioni di legge relative alla procedura e al merito.
La decisione di sospensione della pronuncia della sentenza sarà registrata in un sistema speciale. Tali registrazioni potranno essere utilizzate solo se richieste dal pubblico ministero, dal giudice o dal tribunale in relazione a un'indagine o a un processo.
Le disposizioni relative alla sospensione della pronuncia della sentenza non si applicheranno ai reati previsti dalle leggi di riforma (inkılap kanunları) tutelate dalla Costituzione.
Il Vicepresidente del Parlamento Bekir Bozdağ, dopo l'approvazione del 16° articolo della proposta, ha sospeso la seduta. Poiché la commissione non ha ripreso il suo posto dopo la pausa, ha chiuso la seduta con l'intenzione di riconvocarla alle ore 14:00.
Fonte della notizia: AA
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