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Annullata dalla Corte Costituzionale la sanzione contro i membri di un partito politico che distribuivano volantini

La Corte Costituzionale ha stabilito che la sanzione amministrativa pecuniaria inflitta ai membri dell'Emek Partisi (Partito del Lavoro) per la distribuzione di volantini ha violato la libertà di espressione, ordinando il pagamento di un risarcimento per danni morali.

Annullata dalla Corte Costituzionale la sanzione contro i membri di un partito politico che distribuivano volantini

Nel distretto di Körfez, a Kocaeli, due persone appartenenti all'organizzazione provinciale di Kocaeli dell'Emek Partisi sono state fermate dalla polizia mentre tentavano di distribuire volantini intitolati “Cosa faremo per vivere da esseri umani” e “Mafia e bande sono compagni di viaggio del sistema! Solo la lotta dei lavoratori può ripulire il nostro Paese dal potere!”. Sono state multate ai sensi dell'articolo 42 della Legge sui reati minori (Kabahatler Kanunu) con l'accusa di aver affisso manifesti senza autorizzazione. Tuttavia, le persone fermate hanno contestato la sanzione, dichiarando di non aver affisso alcun manifesto e di essersi limitate a distribuire volantini del partito.

I ricorsi presentati sono stati respinti in via definitiva dal Giudice di Pace di Körfez. Di conseguenza, i due cittadini si sono rivolti alla Corte Costituzionale tramite ricorso individuale, sottolineando che la sanzione amministrativa non aveva basi legali e che la distribuzione di volantini e l'affissione di manifesti sono azioni legalmente distinte.

DECISIONE DI VIOLAZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E RISARCIMENTO DI 30 MILA LIRE

L'Alta Corte ha stabilito che la libertà di espressione dei ricorrenti è stata violata, ordinando il pagamento di un risarcimento per danni morali pari a 30 mila lire per ciascuno. È stato inoltre deciso di trasmettere una copia della sentenza al Giudice di Pace di Körfez affinché venga avviato un nuovo processo per porre rimedio alle conseguenze della violazione.

Nelle motivazioni della sentenza, è stato sottolineato che l'atto di “affissione di manifesti”, previsto dall'articolo 42 della Legge sui reati minori applicata nel caso, non si è verificato. Nel fascicolo presentato alla Corte, è stato precisato che non sono state riscontrate prove che attestino l'affissione di manifesti da parte degli interessati. L'Alta Corte ha incluso la seguente valutazione nelle motivazioni:

“Non è possibile punire le persone ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 5326 a meno che non vi sia un manifesto o un annuncio affisso nei luoghi e nelle modalità specificate dalla legge. Nel ricorso, nonostante l'amministrazione non abbia dimostrato che i ricorrenti abbiano compiuto l'atto di affissione, le decisioni del giudice emesse in seguito all'opposizione alla sanzione amministrativa sono state respinte in via definitiva senza alcuna valutazione sugli elementi necessari per configurare il reato di affissione di manifesti ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 5326, né su come tale atto si sia concretizzato nel caso specifico. In questo caso, si è giunti alla conclusione che l'interferenza con la libertà di espressione dei ricorrenti non fosse prevista dalla legge. Per le ragioni esposte, è necessario decidere che la libertà di espressione, garantita dall'articolo 26 della Costituzione, è stata violata. È necessario disporre il pagamento di un risarcimento per danni morali di 30 mila lire nette a ciascuno dei ricorrenti, in conformità con la richiesta e nel quadro della regola del ripristino dello status quo, per i danni morali che non possono essere riparati con il solo accertamento della violazione.”


Fonte della notizia: 12punto

AYM