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Accusa di 'contenuti osceni' dal datore di lavoro: dipendente crea un gruppo Telegram e perde lavoro e indennità

Un lavoratore che aveva creato un gruppo di messaggistica sui social media, aggiungendo anche i colleghi, è stato licenziato per aver incrinato il rapporto di fiducia. Il lavoratore, accusato dal datore di lavoro di 'pubblicare contenuti osceni in un gruppo creato utilizzando il nome dell'azienda', è tornato a mani vuote anche dal tribunale.

Accusa di 'contenuti osceni' dal datore di lavoro: dipendente crea un gruppo Telegram e perde lavoro e indennità

Un dipendente che aveva creato un gruppo sui social media utilizzando il nome dell'azienda in cui lavorava, includendo nel gruppo anche i propri colleghi, è stato licenziato con l'accusa di aver condiviso contenuti osceni.

Il lavoratore, accusato di aver incrinato la fiducia del datore di lavoro, si è rivolto al Tribunale del Lavoro. Il tribunale ha stabilito che il licenziamento non era giustificato ma valido, respingendo la richiesta di reintegro del lavoratore ricorrente. La decisione è stata impugnata dal lavoratore in appello.

La Sezione Civile della Corte d'Appello ha emesso una sentenza che costituisce un precedente. Nella decisione, è stato ricordato che il ricorrente aveva creato il gruppo e utilizzato il logo dell'azienda come immagine del profilo, pubblicando contenuti osceni all'interno del gruppo.

Nella sentenza si legge:

"Sebbene negli screenshot di Telegram presentati dalla parte convenuta accanto al nome utente del ricorrente appaia la scritta 'fondatore', la parte ricorrente non ha ammesso di essere il fondatore, sostenendo che tale dicitura da sola non possa costituire prova della creazione del gruppo da parte sua. È stato sottolineato che in tali gruppi è possibile essere nominati fondatori/amministratori da terzi e che, in tal caso, il datore di lavoro non è riuscito a dimostrare che il ricorrente abbia creato il gruppo con il nome dell'azienda o che abbia aggiunto il logo aziendale al gruppo. Tuttavia, è evidente che il ricorrente, pur vedendo i contenuti osceni, ha continuato a rimanere nel gruppo e che il fatto che tali contenuti siano stati condivisi in un gruppo che riportava il nome e il logo dell'azienda avrebbe dovuto essere riconosciuto dal ricorrente come un comportamento lesivo della reputazione aziendale. Pertanto, si è giunti alla conclusione che il comportamento del ricorrente abbia incrinato la fiducia del datore di lavoro, che non ci si possa più aspettare che il datore di lavoro continui a lavorare con il ricorrente, che il contratto di lavoro sia stato risolto per una causa valida a causa del comportamento del ricorrente e che la decisione del tribunale locale sia conforme alla procedura, alla legge e al contenuto del fascicolo."



Fonte della notizia: İHA

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