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Definiti i sussidi per l'acquacoltura

Nella Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati i sussidi che il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste erogherà agli allevatori di prodotti ittici per il periodo 2024-2026

Definiti i sussidi per l'acquacoltura

Il "Comunicato sui sussidi per l'acquacoltura", preparato dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore con validità a partire dal 1° gennaio 2024.

Con il comunicato sono state stabilite le procedure e i principi relativi ai pagamenti dei sussidi per l'acquacoltura che verranno effettuati negli anni 2024, 2025 e 2026 a favore degli allevatori in possesso di un certificato di acquacoltura approvato dal Ministero e registrati nel Sistema Informativo per l'Acquacoltura (SUBİS).

In base a ciò, i sussidi saranno concessi a coloro che allevano prodotti ittici come trote, carpe, mitili e, nell'ambito delle nuove specie, storioni, rombi, dentici, pagri, saraghi, cernie, saraghi pizzuti, ombrine, corvine, saraghi maggiori, mormore, ombrine boccadoro, ricciole, dentici corazzati, pesci gatto, barbi, pesci gatto africani, anguille, tilapia, gamberi di fiume, gamberi, sanguisughe medicinali, trote del Mar Nero e trote fario.

Ai produttori in possesso di un certificato di acquacoltura che praticano l'allevamento intensivo delle specie specificate e l'allevamento di mitili, verrà corrisposto un sussidio pari all'importo stabilito nella decisione.

Un sostegno pari al prezzo unitario base sarà fornito anche ai produttori che praticano l'allevamento su piccola scala in vasche di terra, principalmente per il consumo interno, utilizzando acqua sotterranea estratta con energia elettrica o acqua di sorgente senza l'ausilio di energia.

Per le imprese che soddisfano i requisiti di sussidio, verrà fornito un sostegno aggiuntivo per ciascun criterio tecnico, come avere una capacità di progetto annua pari o inferiore a 50 tonnellate, essere membri di associazioni di produttori, essere membri di organizzazioni agricole di primo grado e praticare la produzione a ciclo chiuso.

L'IMPORTO DEL SUSSIDIO SARÀ EROGATO DIRETTAMENTE

I produttori che desiderano beneficiare del sussidio dovranno presentare domanda alla direzione provinciale/distrettuale dove si trova l'impianto di acquacoltura per il tipo di sostegno richiesto.

Ai produttori organizzati che beneficeranno dei sussidi previsti dal suddetto comunicato, l'importo del sostegno sarà pagato direttamente, a condizione che siano membri delle unioni centrali.

Gli enti e le istituzioni pubbliche non potranno beneficiare di questi sussidi.

Il finanziamento necessario per i pagamenti dei sussidi sarà coperto dal bilancio del Ministero per il sostegno agricolo, nel quadro dei principi specificati nella "Decisione sui sussidi per l'allevamento da erogare negli anni 2024-2026". I pagamenti saranno effettuati sui conti aperti o da aprire a nome dei produttori presso le relative filiali bancarie.

Poiché i pagamenti dei sussidi nell'ambito della decisione costituiscono una risorsa pubblica, non potranno essere oggetto di pignoramento, esecuzione forzata, cessione o operazioni simili prima del trasferimento sul conto del beneficiario.

1,50 TL DI SUSSIDIO PER L'ALLEVAMENTO IN VASCHE DI TERRA

D'altra parte, secondo le informazioni ottenute dall'inviato dell'agenzia AA presso il Ministero, con il comunicato che mira alla semplificazione, le imprese in possesso di un certificato di acquacoltura approvato dal Ministero e che svolgono attività di acquacoltura riceveranno sussidi in base alle specie prodotte e al metodo di produzione.

In questo contesto, verrà effettuato un pagamento di sussidio base per chilogrammo pari a 1,20 lire per l'allevamento di trote e carpe, 3 lire per l'allevamento di nuove specie, 1,50 lire per l'allevamento di pesci in vasche di terra e 1 lira per l'allevamento di mitili.

Inoltre, gli allevatori con una capacità di progetto annua pari o inferiore a 50 tonnellate potranno ricevere un sussidio aggiuntivo variabile tra 0,60 e 0,99 lire, quelli che praticano la produzione a ciclo chiuso tra 2,40 e 6 lire, i membri delle associazioni di produttori tra 0,04 e 0,12 lire e i membri di organizzazioni agricole di primo grado tra 0,02 e 0,06 lire.


Fonte della notizia: AA

agricoltura Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste Gazzetta Ufficiale Çiftçi