Sarà possibile istituire un comitato di credito
Il "Regolamento sulle operazioni di credito delle banche", preparato dalla BDDK, è entrato in vigore dopo essere stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Il "Regolamento sulle operazioni di credito delle banche", preparato dalla BDDK, è entrato in vigore dopo essere stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Secondo il regolamento, l'autorità di concedere crediti nelle banche apparterrà in linea di principio al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione sarà tenuto a stabilire le politiche relative alla concessione di crediti, all'approvazione e ad altri principi amministrativi, a garantirne l'attuazione e il monitoraggio e ad adottare le misure necessarie. Il consiglio di amministrazione potrà delegare l'autorità di concessione del credito a un comitato di credito da istituire o alla direzione generale. Per la concessione di crediti o la delega di autorità da parte del consiglio di amministrazione, sarà richiesta la proposta scritta della direzione generale. Nelle proposte da presentare per i crediti da concedere sotto l'autorità del consiglio di amministrazione, del comitato di credito, del direttore generale, del vice direttore generale o dei comitati in cui sono presenti il direttore generale o il vice direttore generale, sarà obbligatorio allegare le analisi finanziarie e i rapporti di intelligence dei richiedenti il credito.
Nella determinazione del limite di credito da concedere a una persona fisica o giuridica, il consiglio di amministrazione potrà delegare l'autorità di concessione del credito fino a un massimo del dieci percento del patrimonio netto al comitato di credito e dell'uno percento alla direzione generale. La direzione generale potrà utilizzare l'autorità di concessione del credito a essa delegata anche tramite altre unità, direzioni regionali o filiali.
Sarà necessario che l'autorità sia stata delegata dal consiglio di amministrazione in forma scritta prima della concessione del credito, con ambito e limiti determinati in modo chiaro e dettagliato, includendo le questioni che devono essere abitualmente stabilite nella concessione del credito, in particolare l'importo, il tipo e le garanzie da acquisire.
Coloro che detengono l'autorità di concessione del credito non potranno partecipare alle fasi di valutazione e decisione relative alle operazioni di credito in cui sono parte essi stessi, il coniuge, i figli sotto la loro tutela o altre persone fisiche e giuridiche che costituiscono un gruppo di rischio con loro, e dovranno comunicare tale circostanza per iscritto al comitato di controllo. Questo comma non si applicherà ai crediti da concedere al gruppo di rischio di cui fa parte la banca, limitatamente ai membri del consiglio di amministrazione o al direttore generale della banca che, esclusivamente in virtù di tali cariche, rientrano nel gruppo di rischio di cui fa parte la banca ai sensi del secondo comma dell'articolo 49 della Legge.
I processi di valutazione, approvazione e flusso di lavoro per le operazioni di credito, i contratti di servizio, le operazioni di compravendita di beni e operazioni simili effettuate con il gruppo di rischio di cui fa parte la banca e con le persone indicate nel primo comma dell'articolo 50 della Legge saranno determinati per iscritto dal consiglio di amministrazione. I contratti di servizio, le operazioni di compravendita di beni, le operazioni di credito, lo storno dei crediti e operazioni simili al di sopra della soglia di rilevanza da determinare dal consiglio di amministrazione saranno effettuati previa approvazione del consiglio di amministrazione. Il Consiglio sarà autorizzato a porre limiti in merito a tale soglia di rilevanza. Le condizioni richieste per la concessione di crediti e altre operazioni non dovranno differire dalle condizioni di mercato in tutte le fasi, inclusi l'assegnazione, il pagamento e la garanzia relativi a tali operazioni.
Le persone coinvolte nelle decisioni e nei processi relativi ai crediti da concedere a tali soggetti e ad altre operazioni da effettuare con essi dovranno essere determinate in modo da prevenire conflitti di interesse. L'alta direzione sarà tenuta ad adottare tutte le misure necessarie affinché le unità di assegnazione e monitoraggio del credito prestino la massima attenzione al rispetto delle condizioni stabilite in questo articolo.
Il corretto svolgimento delle operazioni della banca rientranti in questo articolo, nonché il monitoraggio e la rendicontazione di tali operazioni, saranno riesaminati dalle unità di controllo interno. Le irregolarità riscontrate saranno comunicate all'alta direzione insieme alle misure raccomandate.
Formazione del comitato di credito
Potrà essere istituito un comitato di credito composto dal direttore generale della banca o dal suo sostituto e da almeno due membri scelti dal consiglio di amministrazione della banca tra i propri membri che possiedono i requisiti richiesti per il direttore generale, esclusa la durata, ai sensi dell'articolo 25 della Legge, per svolgere i compiti assegnati dal consiglio di amministrazione in merito ai crediti. Per sostituire un membro del comitato di credito che non potrà partecipare a una riunione, saranno scelti due membri supplenti tra i membri del consiglio di amministrazione che possiedono i requisiti richiesti per il direttore generale, esclusa la durata. Per l'elezione dei membri e dei supplenti del comitato di credito sarà richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri del consiglio di amministrazione.
Nelle banche straniere che operano aprendo filiali in Turchia, qualora venga istituito un comitato di credito, il consiglio di amministrazione svolgerà contemporaneamente le funzioni di comitato di credito.
Il comitato di credito si riunirà con la partecipazione di tutti i membri. Le decisioni prese all'unanimità dal comitato di credito saranno applicate direttamente, mentre quelle prese a maggioranza saranno applicate previa approvazione del consiglio di amministrazione. L'ordine del giorno del comitato è stabilito dal direttore generale o, in sua assenza, dal suo sostituto e sarà comunicato agli altri membri. Per la concessione di crediti da parte del comitato di credito sarà richiesta la proposta scritta della direzione generale.
Il consiglio di amministrazione sarà tenuto a vigilare sulle attività del comitato di credito. Ciascuno dei membri del consiglio di amministrazione sarà autorizzato a richiedere al comitato di credito qualsiasi tipo di informazione sulle sue attività e a effettuare qualsiasi controllo ritenga necessario.
Le decisioni del comitato di credito saranno registrate nel libro delle decisioni. Il libro delle decisioni del comitato di credito sarà tenuto secondo le procedure e i principi a cui è soggetto il libro delle decisioni del consiglio di amministrazione.
Le banche saranno obbligate a misurare i rischi a cui saranno esposte a causa dei crediti, ad analizzare e monitorare regolarmente la forza finanziaria della controparte, a fornire le informazioni e i documenti necessari e a determinare i principi relativi a questi.
È stato reso obbligatorio per le banche ottenere dai clienti un certificato di situazione contabile per i crediti in contanti e non in contanti superiori a cinque milioni di lire turche.
Limitazioni relative ai mutui ipotecari, ai prestiti auto e ad altri prestiti al consumo
Per i crediti concessi ai consumatori per l'acquisto di abitazioni e per i crediti garantiti da ipoteca immobiliare, esclusi i prestiti auto, il limite massimo del rapporto credito-garanzia sarà determinato in conformità al quarto comma. Sarà obbligatorio che la valutazione degli immobili presi a garanzia per i crediti soggetti a limitazione sia effettuata da società di valutazione autorizzate dal Consiglio o dal Consiglio per i mercati dei capitali e che tali valori siano utilizzati nella limitazione.
Per i prestiti auto concessi ai consumatori per l'acquisto di veicoli passeggeri, per i prestiti garantiti da veicoli o per le operazioni di leasing finanziario da effettuare, il limite massimo del rapporto credito-garanzia sarà determinato in conformità al quarto comma. Per i veicoli passeggeri di seconda mano, il valore del veicolo sarà basato sul valore di riferimento dell'assicurazione casco.
Fatti salvi i crediti concessi ai consumatori per l'acquisto di abitazioni e per la ristrutturazione di abitazioni al fine di acquistare beni o servizi in modo tale da costituire una parte integrante dell'abitazione ai sensi dell'articolo 684 del Codice Civile Turco n. 4721 del 22/11/2001, la locazione di abitazioni ai consumatori tramite leasing finanziario, altri crediti per l'acquisto di immobili, crediti concessi per il finanziamento di tasse scolastiche e universitarie, crediti concessi per il finanziamento di debiti verso istituzioni ed enti pubblici a condizione che il pagamento sia effettuato direttamente sul conto dell'istituzione o dell'ente interessato, nonché i crediti concessi per la ristrutturazione di tali crediti, la scadenza massima da applicare ai crediti al consumo e alla ristrutturazione dei crediti al consumo sarà determinata in conformità al quarto comma.
Il Consiglio, previo parere della Presidenza della Strategia e del Bilancio e del Ministero del Tesoro e delle Finanze, sarà autorizzato a determinare le limitazioni contenute in questo articolo o a introdurre ulteriori limitazioni.
Fonte della notizia: 12punto
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