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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge che modifica la Legge sulle miniere e altre normative

La legge recante modifiche alla Legge sulle miniere e ad altre leggi è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed è entrata in vigore.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge che modifica la Legge sulle miniere e altre normative

La legge contenente modifiche alla Legge sulle miniere e ad altre normative è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Nell'ambito delle modifiche, sono stati aggiunti nuovi commi alla Legge sulle coste n. 3621. Di conseguenza, ad eccezione dei bacini idrici destinati all'approvvigionamento di acqua potabile e per uso domestico, delle zone umide e delle fasce costiere e litoranee rientranti nel campo di applicazione della suddetta legge, sarà possibile installare impianti di produzione di energia rinnovabile senza la necessità di un piano regolatore nelle aree dichiarate come zone di risorse energetiche rinnovabili dal Ministero dell'Energia e delle Risorse Naturali, incluse le superfici marine, i bacini artificiali, i laghi artificiali e i laghi naturali.

Nelle suddette aree, le persone giuridiche titolari di pre-licenze o licenze di produzione basate su fonti idrauliche potranno installare impianti di produzione multi-fonte basati su fonti energetiche rinnovabili. Nelle aree designate, al fine di soddisfare il fabbisogno elettrico degli impianti destinati all'irrigazione agricola appartenenti alla Direzione Generale delle Opere Idrauliche Statali (DSİ) o ai consorzi di bonifica, potranno essere installati impianti di produzione di energia elettrica senza licenza basati su fonti rinnovabili dalla Direzione Generale della DSİ o, previa autorizzazione della stessa, dai consorzi di bonifica.

Inoltre, nelle suddette aree situate entro i confini comunali, i comuni interessati e i loro enti collegati potranno installare impianti di produzione di energia elettrica senza licenza basati su fonti rinnovabili, previa autorizzazione della Direzione Generale della DSİ.

Con la modifica apportata alla Legge sul mercato del gas naturale n. 4646, è stata aggiunta la definizione di "liquefazione del gas naturale: la liquefazione del gas naturale prodotto internamente e/o importato, al fine di esportarlo all'estero o di rivenderlo all'interno del Paese".

Alla suddetta legge è stato aggiunto il seguente articolo: "È obbligatorio per le persone giuridiche che gestiranno impianti di liquefazione, da istituire al fine di liquefare il gas naturale prodotto internamente e/o importato per l'esportazione all'estero o per la rivendita interna, ottenere una licenza dal Consiglio. Le persone giuridiche che richiedono una licenza di liquefazione del gas naturale devono possedere la forza tecnica ed economica necessaria e soddisfare le altre condizioni specificate nei regolamenti.

Le attività svolte negli impianti di liquefazione non sono considerate attività di stoccaggio. Gli operatori degli impianti di liquefazione sono responsabili della costruzione e della gestione degli impianti in cui operano, in conformità con gli standard e i criteri tecnici pertinenti. Le procedure e i principi relativi alle attività da svolgere negli impianti di liquefazione sono determinati dal Consiglio previo parere del Ministero."

Alla Legge sull'efficienza energetica n. 5627 sono state aggiunte le definizioni di: "Richiedente: persone fisiche o giuridiche che desiderano beneficiare degli incentivi per l'efficienza energetica", "Intensità di carbonio: la quantità di emissioni di anidride carbonica emesse per unità di prodotto e/o area o simili" e "Consumo energetico specifico: la quantità di energia consumata per unità di prodotto e/o area o simili".

Nell'ambito della modifica alla Legge sulla regolamentazione nucleare n. 7381, l'esercente potrà trasferire al trasportatore l'obbligo di stipulare un'assicurazione o fornire una garanzia per il trasporto di materiali nucleari, previa ottenimento delle necessarie approvazioni e inserendo clausole esplicite nel contratto scritto con il trasportatore, indicanti la richiesta del trasportatore e il consenso dell'esercente. Il trasportatore che assume l'obbligo sarà responsabile come esercente ai sensi della legge.

È stato aggiunto un articolo transitorio alla Legge sul mercato dell'elettricità n. 6446. In base a ciò, ad eccezione di coloro che hanno acquisito diritti a seguito di contratti firmati in esito a gare per zone di risorse energetiche rinnovabili, le persone giuridiche che desiderano terminare le licenze di produzione esistenti, le pre-licenze, le domande di licenza o modificarle riducendo la potenza installata prima della data di entrata in vigore del presente articolo, potranno vedere le proprie licenze, pre-licenze o domande di licenza terminate o modificate e le proprie garanzie parzialmente o totalmente restituite, a seconda dei casi, se presenteranno domanda entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

Le persone giuridiche che desiderano annullare i contratti firmati a seguito di gare per zone di risorse energetiche rinnovabili, se presenteranno domanda al Ministero entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, vedranno terminare i relativi contratti e tutti i diritti e gli obblighi ivi previsti; le loro licenze di produzione, pre-licenze e domande di pre-licenza/licenza saranno terminate e le garanzie restituite.


Fonte della notizia: AA

Comuni gas naturale Ministero dell'Energia e delle Risorse Naturali elettricità Regolamentazione Nucleare Gazzetta Ufficiale energia rinnovabile