Nuova decisione della BDDK sui limiti di credito per le banche
La BDDK ha introdotto nuove restrizioni per le banche di sviluppo e investimento al fine di ridurre il rischio di credito. Le banche potranno erogare prestiti in base al loro capitale principale e si adegueranno gradualmente ai nuovi tassi.
L'Agenzia di Regolamentazione e Vigilanza Bancaria (BDDK) ha adottato una decisione significativa, introducendo nuove restrizioni sull'erogazione di crediti da parte delle banche di sviluppo e investimento. Con questa normativa, i prestiti che tali banche possono concedere a una persona o a un gruppo sono stati limitati in relazione al loro capitale principale.
Nella dichiarazione rilasciata dalla BDDK si legge: "L'Agenzia di Regolamentazione e Vigilanza Bancaria, tenendo conto della funzione di erogazione di crediti per investimenti delle banche di sviluppo e investimento, ha determinato i limiti di credito mettendoli in relazione con i coefficienti di leva finanziaria delle banche, al fine di contribuire alla gestione delle concentrazioni del rischio di credito".
PREVISTO UN PROCESSO DI TRANSIZIONE GRADUALE
Nella nota è stato inoltre specificato che: "Nell'ambito del Regolamento sulla Misurazione e Valutazione del Livello di Leva Finanziaria delle Banche, saranno applicati limiti di credito più rigorosi per le banche che operano con un coefficiente di leva finanziaria inferiore". È stato inoltre sottolineato che alle banche sarà concesso un periodo di transizione graduale per conformarsi ai nuovi tassi.
Le informazioni fornite dalla BDDK in merito alla questione sono le seguenti:
"In base al primo comma dell'articolo 43, agli articoli 77 e 93 della Legge Bancaria n. 5411 e all'articolo 17 del Regolamento sulla Determinazione dei Gruppi di Rischio e sui Limiti di Credito (Regolamento), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21/12/2023 con numero 32406;
1) Ad eccezione della Istanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. e della İller Bankası A.Ş., il rapporto tra l'importo totale del rischio dei crediti che le banche di sviluppo e investimento possono concedere a una persona fisica o giuridica o a gruppi di rischio, su base consolidata e non consolidata, non deve superare il tasso corrispondente al livello del coefficiente di leva finanziaria indicato nella tabella seguente,
2) Per le banche di sviluppo e investimento istituite dopo il 01/01/2020 e il cui coefficiente di leva finanziaria calcolato su base non consolidata per la fine del mese è pari o superiore al dieci percento, i limiti di credito di cui al primo articolo saranno applicati ridotti di cinque punti per cinque anni dalla data di ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio,
3) Per quanto riguarda i limiti sopra indicati, si applicano le disposizioni del Regolamento relative alla determinazione dei gruppi di rischio, al calcolo dell'importo del rischio, alle operazioni non soggette ai limiti di credito, alla segnalazione dei limiti di credito, alla non conformità ai limiti e all'eliminazione degli sforamenti,
4) In caso di sforamento dei limiti per motivi non rientranti nel quarto comma dell'articolo 16 del Regolamento e non dipendenti dalla volontà della banca, tali importi di sforamento devono essere eliminati entro il periodo determinato dall'Agenzia e, durante tale periodo, non saranno applicate sanzioni amministrative pecuniarie alla banca a causa dello sforamento,
5) Ad eccezione dei crediti concessi ai gruppi di rischio di cui le banche fanno parte, i crediti per progetti o investimenti con scadenza superiore a tre anni e le quote di partecipazione acquisite allo scopo di fornire finanziamenti non sono soggetti ai limiti di credito previsti dalla presente Decisione,
6) In caso di sforamento dei limiti di cui all'articolo 1 alla data della presente Decisione, tali importi di sforamento devono essere eliminati per il dieci percento entro il 31/12/2025, per il trenta percento entro il 31/12/2026, per il sessanta percento entro il 31/12/2027 e per il cento percento entro il 31/12/2028; in caso di sforamento dei limiti di cui all'articolo 2, tali sforamenti devono essere eliminati entro un anno,
7) L'Ufficio di Presidenza è autorizzato in merito alla proroga dei termini sopra indicati e alla modifica delle esenzioni,
8) È stato deciso che la presente Decisione venga comunicata alle Associazioni di Categoria e pubblicata sul sito web dell'Agenzia"
Fonte della notizia: 12punto
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