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Modificate le aliquote di ritenuta d'acconto temporaneamente ridotte. Erano state portate al 5%

Aggiornate le aliquote di ritenuta d'acconto applicate ai depositi in lire turche. Le aliquote di ritenuta fiscale sul reddito, che in condizioni normali sono applicate al 15% per i conti di deposito, erano state temporaneamente ridotte al 5%. La validità di tale disposizione è scaduta ieri. Una nuova normativa è stata introdotta nell'edizione odierna della Gazzetta Ufficiale.

Modificate le aliquote di ritenuta d'acconto temporaneamente ridotte. Erano state portate al 5%

Secondo il decreto presidenziale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, l'aliquota di ritenuta d'acconto sui conti con scadenza fino a 6 mesi è salita dal 5% al 7,5%.

L'aliquota di ritenuta d'acconto sui conti con scadenza fino a 1 anno è salita dal 3% al 5%.

Il 'Decreto Presidenziale sulle Aliquote di Ritenuta previste nell'Articolo 67 provvisorio della Legge sull'Imposta sul Reddito n. 193' è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore.

Secondo il decreto, le aliquote di ritenuta d'acconto applicate ai depositi in lire turche sono state aggiornate.

La ritenuta d'acconto sarà pari a zero per i depositi convertiti in lire turche da conti protetti dal tasso di cambio o in valuta estera.

L'aliquota di ritenuta d'acconto sui conti con scadenza fino a 6 mesi è salita dal 5% al 7,5%. L'aliquota di ritenuta d'acconto sui conti con scadenza fino a 1 anno è salita dal 3% al 5%.

L'aliquota di ritenuta d'acconto, che era pari a zero per le scadenze superiori a 1 anno, è diventata del 2,5%.

REDDITI DERIVANTI DA FONDI DI INVESTIMENTO

Con il decreto, al fine di incoraggiare gli investitori a orientarsi verso titoli emessi in lire turche, la durata dell'applicazione della ritenuta d'acconto ridotta sui redditi derivanti da fondi di investimento il cui portafoglio è costituito da lire turche e titoli emessi in lire turche è stata prorogata fino al 31 luglio.

Per evitare la fungibilità tra gli strumenti di investimento, l'aliquota di ritenuta d'acconto sui redditi derivanti da fondi di investimento in lire turche è stata fissata al 7,5% invece del 10%.

Inoltre, per i redditi che saranno ottenuti da oggi in poi dalle quote di partecipazione ai fondi di investimento acquisite tra il 23 dicembre 2020 e il 30 aprile 2024, si applicherà l'aliquota dello 0% in vigore prima della modifica apportata con questo decreto.

Per i redditi derivanti da fondi di investimento variabili, misti, eurobond, di debito estero, esteri, fondi liberi e fondi che contengono il termine "valuta" nel loro titolo, continuerà ad essere applicata una ritenuta d'acconto del 10%, come in precedenza.

Con il decreto, l'applicazione della ritenuta d'acconto allo 0% per i redditi derivanti da titoli di Stato, buoni del Tesoro e certificati di locazione emessi da società di leasing patrimoniale istituite dal Tesoro è stata prorogata fino al 31 luglio.

L'aliquota di ritenuta d'acconto sui redditi derivanti da questi titoli continuerà ad essere applicata allo 0% invece che al 10%.

REDDITI DERIVANTI DA STRUMENTI DI DEBITO EMESSI DALLE BANCHE

Con il decreto, la durata dell'applicazione della ritenuta d'acconto ridotta sui redditi derivanti da obbligazioni e buoni emessi dalle banche e sui redditi derivanti da certificati di locazione in cui l'utilizzatore del fondo è rappresentato da tali banche è stata prorogata fino al 31 luglio. Nelle aliquote di ritenuta d'acconto ridotte applicate in base alle scadenze, sono state apportate modifiche determinando aliquote legate alle scadenze, come nel caso dei depositi.

Nell'ambito della normativa, l'aliquota di ritenuta d'acconto applicata ai redditi derivanti da questi titoli sarà del 7,5% per quelli con scadenza fino a 6 mesi (6 mesi inclusi), del 5% per quelli con scadenza fino a un anno (1 anno incluso) e del 2,5% per quelli con scadenza superiore a un anno, invece del 10%.

Con il decreto, per i redditi che saranno ottenuti da oggi in poi da obbligazioni e buoni bancari acquisiti tra il 23 dicembre 2020 e il 30 aprile 2024 e da certificati di locazione in cui l'utilizzatore del fondo è rappresentato da tali banche, continueranno ad essere applicate le aliquote ridotte (5%, 3% e 0%) in vigore prima della modifica apportata con questo decreto.

PROROGATA LA DURATA DELL'APPLICAZIONE DELLA RITENUTA D'ACCONTO RIDOTTA

Con la normativa, la durata di validità dell'applicazione della ritenuta d'acconto ridotta per i redditi e i guadagni derivanti da titoli garantiti da attività, titoli garantiti da ipoteca, titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteca emessi da istituti di finanziamento ipotecario stabiliti in conformità con le disposizioni della Legge sui Mercati dei Capitali è stata prorogata fino al 31 luglio e l'aliquota di ritenuta d'acconto ridotta è stata fissata al 7,5%.

Inoltre, per i redditi che saranno ottenuti da oggi in poi dai suddetti titoli acquisiti tra il 28 giugno 2022 e il 30 aprile 2024, si applicherà l'aliquota del 5%, che era quella in vigore prima della modifica apportata con questo decreto.

L'aliquota di ritenuta d'acconto applicata ai redditi da interessi e dividendi derivanti da conti di deposito protetti dal tasso di cambio sarà applicata allo 0%. L'applicazione dell'aliquota di ritenuta d'acconto ridotta allo 0% per i redditi derivanti da questi conti continuerà fino al 31 luglio.


Fonte della notizia: AA

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