La Corte di Cassazione mette un punto fermo: anche loro potranno ricevere l'indennità di preavviso
La Corte di Cassazione ha stabilito che anche i lavoratori impiegati in attività agricole e servizi domestici, solitamente esclusi dal Codice del Lavoro, possono avere diritto all'indennità di preavviso in determinate condizioni. Nella sentenza, che costituisce un precedente, viene specificato che le persone assunte con contratto a tempo indeterminato, qualora il rapporto di lavoro venga interrotto senza una giusta causa, possono richiedere l'indennità di preavviso ai sensi delle disposizioni del Codice delle Obbligazioni turco.
Una coppia sposata, impiegata presso un maneggio, si è rivolta alle autorità giudiziarie sostenendo che il loro rapporto di lavoro era stato interrotto senza il pagamento di alcuna indennità. Uno dei ricorrenti, S.M., ha dichiarato di occuparsi della cura di 15 cavalli, una mucca e due cani presenti nella struttura, oltre alla pulizia delle stalle e ai lavori di giardinaggio. La moglie, Z.M., ha invece riferito di essersi occupata della cucina e dei lavori domestici.
La coppia, sostenendo di aver lavorato ininterrottamente per circa cinque anni, ha affermato che i loro contratti di lavoro erano stati risolti in modo ingiusto e senza preavviso, richiedendo pertanto, oltre al TFR e all'indennità di preavviso, il pagamento di straordinari, riposi settimanali, festività nazionali e generali, nonché delle ferie annuali non godute.
IL DATORE DI LAVORO HA CHIESTO IL RIGETTO DELLE RICHIESTE
Il proprietario del maneggio, convenuto in giudizio, ha sostenuto che S.M. si occupasse esclusivamente della cura dei cavalli e che le richieste non potessero essere valutate nell'ambito della Legge sul Lavoro n. 4857. Ha inoltre affermato che la cura quotidiana dei cavalli avveniva in tempi limitati, che il ricorrente aveva molto tempo libero durante la giornata e che in tali momenti si dedicava al proprio orto.
Il datore di lavoro ha chiesto il rigetto della causa, precisando che Z.M. lavorava esclusivamente nei servizi domestici all'interno della casa padronale.
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO HA RESPINTO LA DOMANDA
Il 1° Tribunale del Lavoro, dopo aver esaminato il fascicolo, ha valutato che S.M. prestava servizio come stalliere e che, a causa della natura del lavoro svolto, le disposizioni della Legge sul Lavoro non potevano essere applicate. Il tribunale ha inoltre respinto le richieste di entrambi i ricorrenti, stabilendo che anche Z.M. era impiegata in servizi domestici e che, pertanto, non rientrava nell'ambito di applicazione della Legge n. 4857.
SENTENZA CHE COSTITUISCE UN PRECEDENTE DALLA CORTE DI CASSAZIONE
A seguito del ricorso contro la sentenza, il fascicolo è giunto dinanzi alla 9ª Sezione Civile della Corte di Cassazione. La Sezione ha rilevato che le testimonianze riguardanti la risoluzione dei contratti di lavoro non contenevano informazioni concrete e che il datore di lavoro non aveva presentato alcun verbale a supporto dell'asserita assenza ingiustificata.
Nella sentenza si legge quanto segue:
"I testimoni del ricorrente e del convenuto ascoltati durante il processo non possiedono informazioni concrete e dirette riguardanti la risoluzione dei contratti di lavoro. Il datore di lavoro convenuto non ha presentato al fascicolo alcun verbale di assenza relativo ai giorni in cui si sostiene che i ricorrenti non si siano presentati al lavoro. Considerando tali aspetti e il contenuto del fascicolo, è emerso che i contratti di lavoro dei ricorrenti sono stati risolti dal datore di lavoro convenuto, ma quest'ultimo, su cui grava l'onere della prova, non è riuscito a dimostrare che la risoluzione fosse basata su una giusta causa. Pertanto, tenendo conto della natura del lavoro svolto, sebbene i ricorrenti non abbiano diritto al TFR, essi hanno diritto all'indennità di preavviso ai sensi degli articoli 432 e 438 del Codice delle Obbligazioni turco n. 6098; di conseguenza, tale credito deve essere calcolato e messo a sentenza."
STABILITO IL DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI PREAVVISO
La Corte di Cassazione ha stabilito che, a causa della natura del lavoro svolto, i ricorrenti non hanno diritto al TFR, ma che, non essendo stata dimostrata una giusta causa per la risoluzione dei contratti, essi possono ricevere l'indennità di preavviso ai sensi delle disposizioni del Codice delle Obbligazioni. Di conseguenza, la sentenza è stata annullata con l'ordine di procedere al calcolo e alla liquidazione dell'indennità di preavviso.
Fonte della notizia: İHA
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