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Il pacchetto fiscale è entrato in vigore: quali sono le nuove disposizioni?

La proposta di legge recante modifiche alle leggi fiscali e ad altre leggi, approvata dalla Grande Assemblea Nazionale Turca (TBMM), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed è entrata in vigore. Con la nuova normativa, la pensione minima è stata portata a 12.500 lire turche. D'altra parte, la tassa di uscita dal Paese, che ha suscitato grandi polemiche nell'opinione pubblica, è stata fissata a 500 lire turche e tale importo sarà soggetto ad aumenti annuali in base al tasso di rivalutazione. Quali sono dunque le novità del nuovo pacchetto fiscale? Ecco i dettagli...

Il pacchetto fiscale è entrato in vigore: quali sono le nuove disposizioni?

Il pacchetto fiscale era stato approvato dall'Assemblea Generale della TBMM il 28 luglio. 

Con la nuova legge, in linea con la decisione di annullamento del Consiglio di Stato, vengono apportate modifiche alla Legge sulla procedura di riscossione dei crediti pubblici. Di conseguenza, viene conferito al Ministro del Tesoro e delle Finanze il potere di richiedere il certificato di "assenza di debiti" anche per i pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche soggette alla Legge sulla gestione e il controllo della finanza pubblica e dalle imprese a capitale rotativo ad esse collegate, in esecuzione di decisioni giudiziarie o ordini di pagamento/esecuzione degli uffici competenti.

Con la modifica alla Legge sull'imposta sul reddito, la parte del valore equo alla data di assegnazione delle azioni, fornite gratuitamente o a prezzo scontato ai dipendenti da datori di lavoro qualificati come startup tecnologiche secondo i criteri stabiliti dal Ministero dell'Industria e della Tecnologia, che non supera l'importo dello stipendio lordo annuale di quell'anno, sarà esente dall'imposta sul reddito.

Se le azioni acquisite in questo modo vengono cedute entro 3 anni interi dalla data di acquisizione, l'intero importo dell'imposta esentata sarà riscosso dal datore di lavoro insieme agli interessi di mora, senza applicazione di sanzioni per evasione fiscale; se cedute tra i 4 e i 6 anni, sarà riscosso il 75% dell'imposta esentata; se cedute tra i 7 e i 12 anni, sarà riscosso il 25% dell'imposta esentata. Il termine di prescrizione per le imposte non riscosse tempestivamente a causa di tale esenzione decorrerà dall'inizio dell'anno solare successivo alla data in cui le azioni sono state cedute dal dipendente. Il Ministero del Tesoro e delle Finanze sarà autorizzato a stabilire le procedure e i principi per l'applicazione di questa disposizione.

IN CASO DI DISCREPANZA SUPERIORE AL 20%, IL CONTRIBUENTE SARÀ INVITATO A FORNIRE SPIEGAZIONI

A seguito delle verifiche effettuate presso i contribuenti, gli importi dei ricavi mensili e annuali saranno determinati calcolando la media dei ricavi giornalieri rilevati. Gli importi dei ricavi così determinati saranno confrontati con quelli dichiarati dai contribuenti per il periodo di attività; qualora la differenza risultante dal confronto superi il 20%, i contribuenti saranno invitati a fornire spiegazioni nell'ambito dell'"istituto dell'invito a spiegare" previsto dalla Legge sulla procedura fiscale. Questa disposizione si applicherà anche ai contribuenti soggetti all'imposta sulle società. Il Ministero del Tesoro e delle Finanze sarà autorizzato a stabilire le procedure e i principi per l'applicazione dell'articolo. La disposizione entrerà in vigore il 1° gennaio 2025.

I pagamenti effettuati dai fornitori di servizi di intermediazione nel commercio elettronico e dai fornitori di servizi di intermediazione nel commercio elettronico, che consentono la stipula di contratti o l'effettuazione di ordini per la fornitura di beni o servizi da parte dei fornitori di servizi di commercio elettronico, ai fornitori di servizi che operano secondo le disposizioni pertinenti, sono inclusi nell'ambito della ritenuta alla fonte.

Si prevede l'applicazione di una ritenuta fiscale sui pagamenti effettuati a persone fisiche in relazione all'acquisto di beni e servizi, tenendo conto dei settori e delle attività determinate dal Presidente. L'obiettivo è garantire la sicurezza fiscale e ridurre l'economia sommersa. Il Presidente è autorizzato a determinare le aliquote per i pagamenti soggetti a ritenuta, separatamente o congiuntamente, in base ai settori di attività, tipi di pagamento, settori, gruppi professionali e tipologie di lavoro. Questa disposizione entrerà in vigore il 1° gennaio 2025.

Con la legge, viene modificata la Legge sulla procedura fiscale tenendo conto delle motivazioni della decisione di annullamento della Corte Costituzionale. Di conseguenza, il limite massimo della garanzia richiesta ai contribuenti nell'ambito dell'applicazione delle garanzie è fissato al 10% dell'importo totale dei documenti falsi, senza superare i 10 milioni di lire.

Il termine per la presentazione della garanzia richiesta è stato esteso da 30 a 60 giorni, garantendo che la garanzia venga restituita ai contribuenti che adempiono ai propri obblighi come previsto e che le persone designate non siano responsabili per tutti i debiti fiscali maturati alla data della richiesta di garanzia.

SANZIONI PER IRREGOLARITÀ SPECIALI

Con la modifica alla Legge sulla procedura fiscale, l'ambito dell'autorità relativa all'obbligo di documentazione di incassi e pagamenti viene ampliato al fine di combattere l'economia sommersa.

L'obiettivo del Ministero del Tesoro e delle Finanze è garantire la sicurezza fiscale nei casi in cui ogni tipo di ambiente digitale, compreso Internet, venga utilizzato per scopi economici e commerciali come pubblicità, annunci, vendite e locazioni, oltre al commercio elettronico. Di conseguenza, viene imposto l'obbligo di notifica relativo alle attività economiche e commerciali ai fornitori di servizi di commercio elettronico, ai fornitori di servizi di intermediazione (persone fisiche e giuridiche che forniscono l'ambiente per le attività di terzi), nonché ai fornitori di accesso, contenuti, hosting e social network. La normativa impone l'obbligo per i fornitori di servizi di intermediazione, di accesso, di hosting o di social network di acquisire le informazioni prodotte o fornite dai fornitori di contenuti relative alle attività economiche e commerciali di terzi.

Secondo la legge, nelle operazioni di valutazione dei metalli preziosi scambiati nella Borsa dei metalli preziosi, il prezzo di borsa potrà essere utilizzato come misura di valutazione.

I metalli preziosi come oro, argento, platino e palladio saranno valutati al prezzo di borsa. Se il prezzo di borsa non esiste o se si comprende che si è formato in modo collusivo, il costo di produzione sarà preso come base per la valutazione al posto di tale prezzo. Questa disposizione si applicherà anche ai crediti e ai debiti, con o senza titoli, relativi a metalli preziosi. I crediti e i debiti basati su contratti di deposito o prestito in metalli preziosi saranno presi in considerazione insieme agli interessi calcolati fino alla data di valutazione. Per la conversione al valore alla data di valutazione dei crediti e debiti derivanti da conti di deposito o di credito basati su metalli preziosi, continueranno ad applicarsi le disposizioni della Legge intitolate "valute estere", "crediti" e "debiti", come nella pratica attuale.

La sanzione per evasione fiscale sarà aumentata del 50% nel caso in cui l'evasione sia causata da attività non registrate senza aver stabilito una posizione fiscale all'insaputa dell'ufficio delle imposte. La stessa disposizione di aumento si applicherà alle sanzioni per evasione fiscale che verranno irrogate a causa di successivi accertamenti relativi allo stesso tipo di imposta e periodo.

Secondo la modifica apportata alla disposizione sulle "irregolarità speciali e relative sanzioni" della Legge sulla procedura fiscale, viene introdotta un'applicazione di sanzioni crescenti nel caso in cui vengano irrogate più sanzioni per irregolarità speciali all'interno di un anno solare, al fine di aumentarne l'effetto deterrente. Inoltre, alla disposizione viene aggiunta una nuova tabella contenente le sanzioni per i gruppi di contribuenti e le relative irregolarità.

In questo contesto, si prevede che alcune sanzioni, oltre ad essere aumentate ogni anno in base al tasso di rivalutazione, vedranno i loro importi rideterminati per aumentarne la deterrenza. Viene introdotta l'applicazione di sanzioni crescenti in caso di irrogazione di più sanzioni per irregolarità speciali all'interno di un anno solare.

A coloro che emettono documenti al di fuori dell'ambito della legge verrà applicata una sanzione per irregolarità speciale doppia; se la situazione viene segnalata entro 5 giorni lavorativi da coloro che sono obbligati a ricevere il documento o dalle controparti dell'operazione prima che l'amministrazione ne venga a conoscenza, ai soggetti che emettono documenti al di fuori dell'ambito della legge verrà applicata una sanzione per irregolarità speciale sestupla.

Se coloro che hanno l'obbligo di emettere i documenti elencati nella legge non adempiono ai propri obblighi e la situazione viene segnalata all'amministrazione entro 5 giorni lavorativi dalle controparti dell'operazione, non verrà applicata alcuna sanzione a queste persone; a coloro che non emettono i documenti, o li emettono in modo incompleto o fuorviante, verrà applicata una sanzione per irregolarità speciale tripla.

La tabella degli importi delle sanzioni relativa all'applicazione prevista di sanzioni crescenti viene aggiunta alla Legge.

LE SANZIONI VENGONO RIDETERMINATE

Con la normativa, il limite inferiore della sanzione per irregolarità speciale irrogata ai notai che certificano documenti senza il pagamento dell'imposta di bollo, o che ne rilasciano copie senza che l'imposta e la sanzione siano state riscosse, è fissato a 40 lire per ogni documento.

Mentre le sanzioni per coloro che non rispettano le disposizioni pertinenti della Legge sulla procedura fiscale vengono aumentate ogni anno in base al tasso di rivalutazione, con questa normativa si mira a rideterminare tali sanzioni per aumentarne la deterrenza.

Verrà irrogata una sanzione per irregolarità speciale a coloro che non rispettano gli obblighi derivanti dalle disposizioni sulla raccolta di informazioni nell'ambito delle clausole di scambio di informazioni degli accordi internazionali di cui la Turchia è parte.

Nel caso in cui i soggetti a cui è imposto l'obbligo di fornire informazioni per garantire la sicurezza fiscale nei casi in cui ogni tipo di ambiente digitale, compreso Internet, venga utilizzato per scopi economici e commerciali come pubblicità, annunci, vendite e locazioni, oltre al commercio elettronico, non effettuino la notifica o la effettuino in modo incompleto o fuorviante, la sanzione per irregolarità speciale da applicare sarà proporzionale alle dimensioni economiche e commerciali di tali contribuenti.

Viene inoltre aumentata la sanzione per irregolarità speciale applicata a coloro che sono soggetti all'obbligo di documentazione ma non lo rispettano. Se chi effettua il pagamento senza rispettare tale obbligo segnala la situazione entro 5 giorni lavorativi prima che l'amministrazione ne venga a conoscenza, non verrà applicata alcuna sanzione.

Nel caso in cui gli incassi relativi alla consegna di beni o alla prestazione di servizi vengano effettuati tramite banche e istituzioni finanziarie simili, istituti di pagamento o PTT utilizzando il nome o il conto di terzi, verrà irrogata una sanzione per irregolarità speciale pari al 10% dell'importo oggetto dell'operazione, non inferiore alle sanzioni applicate secondo questa disposizione per ogni operazione, separatamente sia a chi effettua la consegna di beni o la prestazione di servizi, sia a chi riceve il pagamento per conto proprio o per conto di terzi. Ai sensi di questa disposizione, il totale delle sanzioni per irregolarità speciali irrogate all'interno di un anno solare non potrà superare i 20 milioni di lire.

Salvo i casi consentiti dalla Legge sulle carte di credito e di debito, nel caso in cui gli incassi effettuati utilizzando carte di credito, carte di debito, carte prepagate, codici QR, portafogli elettronici e strumenti di pagamento simili vengano effettuati tramite sistemi di pagamento o dispositivi non registrati a nome del contribuente stesso, ai contribuenti che effettuano l'incasso e a coloro che fanno utilizzare questi sistemi o dispositivi registrati a proprio nome verrà applicata, per ogni operazione, una sanzione pari al triplo della sanzione per irregolarità speciale determinata secondo questa disposizione. In questo contesto, il totale delle sanzioni per irregolarità speciali irrogate all'interno di un anno solare non potrà superare i 20 milioni di lire.

In caso di mancata presentazione o completamento della garanzia richiesta entro i termini, verrà irrogata una sanzione per irregolarità speciale a carico di chi non presenta o non completa la garanzia, pari all'importo della garanzia che avrebbe dovuto essere presentata o completata.

Al fine di garantire la sicurezza fiscale, ai produttori o importatori di registratori di cassa, ai fornitori di servizi sicuri, alle banche, agli istituti di moneta elettronica, agli istituti di pagamento, ai titolari di licenze di gestione di reti di ricarica e a coloro che sono autorizzati a fornire servizi per la creazione, firma, trasmissione e conservazione di libri, documenti e registri elettronici, nonché a coloro che fanno utilizzare, consegnano o vendono programmi come ordini, vendite, contabilità, monitoraggio delle scorte, che agiscono in violazione delle questioni che devono essere eseguite, non eseguite o adempiute da loro, verrà irrogata una sanzione pari a 10 volte la sanzione per irregolarità speciale prevista nella disposizione, separatamente per ogni accertamento. Ai sensi di questa disposizione, il totale delle sanzioni per irregolarità speciali irrogate all'interno di un anno solare non potrà superare i 20 milioni di lire.

Qualora un singolo atto rientrante in questa disposizione richieda più sanzioni per irregolarità speciali previste nelle disposizioni pertinenti della Legge, verrà applicata la più grave tra tali sanzioni.

INDENNITÀ DI STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE ENTRATE

Con la legge, al fine di aumentare l'adesione volontaria alle imposte, l'imposta principale viene esclusa dall'ambito della conciliazione. Le disposizioni in tal senso nella Legge sulla procedura fiscale vengono abrogate.

Al personale dell'Amministrazione delle entrate che lavora effettivamente al di fuori del normale orario di lavoro e al di fuori dell'ufficio, verrà corrisposta un'indennità di straordinario per ogni ora lavorata, pari all'importo risultante dalla moltiplicazione del coefficiente di 160 per il coefficiente mensile dei dipendenti pubblici. Questo pagamento non sarà soggetto ad alcuna imposta o trattenuta, ad eccezione dell'imposta di bollo. L'indennità di straordinario pagabile per ogni dipendente non potrà superare le 50 ore mensili e il numero di personale a cui può essere pagata l'indennità non potrà superare il 20% del numero totale di dipendenti pubblici e personale a contratto presenti negli organici e nelle posizioni dell'organizzazione periferica dell'Amministrazione.

L'importo minimo mensile di pagamento previsto per i beneficiari di pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, fissato a 10.000 lire, sarà aumentato a 12.500 lire.

Secondo la proposta di legge recante modifiche alle leggi fiscali e ad altre leggi approvata dall'Assemblea Generale della TBMM, le attuali domande di conciliazione saranno concluse secondo le disposizioni della Legge sulla procedura fiscale precedenti alla modifica.

Verranno eliminate l'esenzione IVA e la detrazione per i servizi di noleggio e manutenzione forniti nei porti turistici per i mezzi di trasporto marittimo utilizzati in attività non commerciali come escursioni, intrattenimento e sport.

Nelle operazioni di fusione, trasferimento e scissione, sarà consentito il trasferimento alla nuova società dell'IVA a credito e del diritto al rimborso tramite verifica fiscale, indipendentemente dal criterio dei 5 anni solari o dalla prescrizione. Se gli importi dell'IVA detraibile presenti nelle dichiarazioni IVA dei contribuenti non possono essere eliminati tramite detrazione entro 5 anni solari, sarà consentito, al termine di tale periodo, di eliminarli dai registri e di considerarli come costi nella determinazione dell'imposta sul reddito o sulle società tramite verifica fiscale.

Al fine di garantire che i rimborsi IVA dei contribuenti vengano effettuati correttamente e di evitare rimborsi IVA indebiti, la procedura principale per i rimborsi IVA sarà determinata come "verifica fiscale".

Sarà fondamentale che le richieste di rimborso derivanti da operazioni che danno diritto al rimborso ai sensi delle disposizioni di legge vengano soddisfatte in base al risultato del rapporto di verifica fiscale.

L'imposta sul valore aggiunto non detraibile sarà rimossa dal conto dell'IVA a credito del periodo successivo e trasferita in un conto speciale. L'IVA a credito del periodo successivo trasferita al conto speciale, su richiesta dei contribuenti entro 3 anni, sarà considerata come costo nella determinazione dell'imposta sul reddito o sulle società relativa all'anno in cui la verifica è completata, a seguito di una verifica fiscale da effettuare entro un anno dalla data della richiesta, indipendentemente dai termini di prescrizione previsti dalla Legge sulla procedura fiscale. L'imposta sul valore aggiunto per la quale non viene presentata tale richiesta non potrà essere registrata come costo. Il Ministero del Tesoro e delle Finanze sarà autorizzato a determinare procedure diverse dalla verifica fiscale nell'applicazione dell'articolo pertinente e a stabilire le procedure e i principi relativi all'applicazione dell'articolo. Questa disposizione entrerà in vigore il 1° gennaio 2030.

ESENZIONE IVA PER GLI AIUTI ESTERI PER IL TERREMOTO

Con la normativa, verrà fornita un'esenzione IVA per gli aiuti che saranno forniti da istituzioni e organizzazioni statali straniere a causa del terremoto.

Nelle località accettate come zone disastrate con effetti sulla vita generale a causa dei terremoti avvenuti il 6 febbraio 2023, le consegne e i servizi effettuati dal 1° gennaio 2024 a istituzioni e organizzazioni statali straniere per la costruzione di immobili come abitazioni, luoghi di lavoro, scuole, dormitori studenteschi, ospedali, luoghi di culto, centri culturali e artistici, biblioteche, da donare alle amministrazioni pubbliche a bilancio generale nell'ambito del protocollo firmato tra le amministrazioni pubbliche a bilancio generale e le istituzioni e organizzazioni statali straniere, nonché la consegna di abitazioni da donare alle amministrazioni pubbliche a bilancio generale nell'ambito del protocollo firmato tra le amministrazioni pubbliche a bilancio generale e le istituzioni e organizzazioni statali straniere a tali istituzioni e organizzazioni statali straniere, saranno esenti dall'imposta sul valore aggiunto fino al 31 dicembre 2025.

Le imposte sostenute a causa delle consegne e dei servizi effettuati in questo contesto saranno detratte dalle imposte calcolate sulle operazioni imponibili. Le imposte che non possono essere compensate tramite detrazione saranno rimborsate su richiesta del contribuente che opera nell'ambito dell'esenzione ai sensi della disposizione di legge.

Viene eliminata l'esenzione dall'imposta sul reddito e sulle società concessa ai profitti ottenuti dalle vendite effettuate nel mercato interno dalle istituzioni che operano nelle zone franche. Per i contribuenti che svolgono attività produttive nelle zone franche, saranno esenti dall'imposta sul reddito o sulle società solo i profitti ottenuti dalla vendita all'estero dei prodotti fabbricati esclusivamente in tali zone. La normativa si applicherà ai profitti ottenuti a partire dal 1° gennaio 2025.

TASSO DI PREMIO PER I RAMI DI ASSICURAZIONE A BREVE TERMINE AL 2,25%

Con la legge, verranno eliminate le differenze nell'applicazione dell'SCT (imposta speciale sui consumi) che si verificano nella consegna interna e nell'importazione di alcuni beni che saranno importati dalle istituzioni di sicurezza nazionale.

Verrà eliminata la limitazione "fino al 20%" dell'importo minimo dell'imposta fissa prelevata su alcuni prodotti del tabacco; potrà essere prelevata un'imposta fissa pari all'importo minimo dell'imposta fissa per il prodotto contenuto nell'imballaggio unitario.

Anche se i dipendenti della Mezzaluna Rossa Turca (Türk Kızılay) e delle imprese ad essa appartenenti o collegate percepiscono una pensione di vecchiaia o di invalidità da qualsiasi istituto di previdenza sociale, tali pensioni non potranno essere interrotte.

Il tasso di premio per i rami di assicurazione a breve termine sarà fissato al 2,25%; al Presidente verrà conferito il potere di ridurre tale tasso fino all'1,5% e di aumentarlo fino al 2,5%.

L'importo minimo mensile di pagamento previsto per i beneficiari di pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, fissato a 10.000 lire per fascicolo, sarà aumentato a 12.500 lire. Questa disposizione si applicherà a partire dal periodo di pagamento di luglio.

Con la legge, viene terminata l'applicazione relativa al pagamento da parte del Tesoro del premio di sostegno alla previdenza sociale di 5 punti fornito ai datori di lavoro nel caso in cui coloro che sono considerati assicurati prima dell'8 settembre 1999, e a cui è stata collegata per la prima volta una pensione di vecchiaia o di anzianità, continuino a lavorare nello stesso posto di lavoro soggetti al premio di sostegno alla previdenza sociale.

I profitti del periodo contabile pertinente delle imprese collegate di gruppi di imprese multinazionali, il cui fatturato consolidato annuo nel bilancio consolidato dell'impresa madre finale supera il limite di 750 milioni di euro in lire turche in almeno 2 dei 4 periodi contabili precedenti il periodo contabile in cui viene riportato il reddito, saranno soggetti all'"imposta minima integrativa locale e globale sulle società".

Con la legge recante modifiche alle leggi fiscali e ad altre leggi approvata dall'Assemblea Generale della TBMM, verranno apportate modifiche alla Legge sulla previdenza sociale e sull'assicurazione sanitaria generale.

Di conseguenza, il Presidente sarà autorizzato ad aggiungere stanziamenti nel 2024 alla voce pertinente del bilancio del Ministero del Tesoro e delle Finanze al fine di soddisfare il fabbisogno di indennità che sorge nell'ambito delle pensioni pagate dall'assicurazione di invalidità e vecchiaia e dei pagamenti da effettuare mensilmente con le pensioni.

Secondo la modifica apportata alla Legge sull'imposta sulle società, i fondi e le partnership che investono in immobili, esenti dall'imposta sulle società a condizione che siano stabiliti in Turchia, dovranno distribuire come dividendi il 50% dei profitti ottenuti dagli immobili in loro possesso, inclusi quelli di natura commerciale, entro la fine del secondo mese successivo al mese in cui deve essere presentata la dichiarazione dei redditi delle società relativa al periodo contabile in cui sono stati ottenuti.

In caso di mancata distribuzione dei profitti ai soci fino alla percentuale specificata entro tale periodo, le imposte non maturate tempestivamente a causa del beneficio dell'esenzione saranno considerate evase. Questa disposizione si applicherà ai profitti ottenuti a partire dal 1° gennaio 2025.

I pagamenti effettuati dai fornitori di servizi di intermediazione nel commercio elettronico e dai fornitori di servizi di intermediazione nel commercio elettronico, che consentono la stipula di contratti o l'effettuazione di ordini per la fornitura di beni o servizi da parte dei fornitori di servizi di commercio elettronico, ai fornitori di servizi che operano secondo le disposizioni pertinenti, saranno inclusi nell'ambito della ritenuta alla fonte.

Sui pagamenti effettuati alle istituzioni a piena responsabilità fiscale in relazione all'acquisto di beni e servizi, verrà applicata una ritenuta fiscale tenendo conto dei settori e delle attività determinate dal Presidente.

Il Presidente sarà autorizzato a ridurre fino a zero o ad aumentare fino all'aliquota dell'imposta sulle società, separatamente o congiuntamente, i pagamenti soggetti a ritenuta fiscale in base ai settori di attività e ai tipi di pagamento, e i beni e servizi soggetti a ritenuta fiscale in base ai settori di attività, settori, gruppi professionali e tipologie di lavoro.

IMPOSTA MINIMA NAZIONALE SULLE SOCIETÀ

Verrà calcolata un'imposta sulle società del 30% sui profitti delle istituzioni che operano in progetti realizzati secondo la Legge sulla realizzazione di alcuni investimenti e servizi nel quadro del modello Build-Operate-Transfer e in progetti condotti nel quadro del modello di partenariato pubblico-privato secondo le disposizioni della Legge sulla costruzione, il rinnovo e l'acquisizione di servizi di strutture da parte del Ministero della Salute con il modello di partenariato pubblico-privato e modifiche ad alcune leggi e decreti legge.

Con la normativa, questa aliquota si applicherà non solo ai profitti ottenuti esclusivamente da queste attività, ma a tutti i profitti operativi di tali istituzioni. La disposizione sarà valida per le istituzioni che sono direttamente parte dei contratti regolati secondo queste leggi; per i profitti ottenuti dai subappaltatori dalle attività svolte in questo contesto tramite contratti di subappalto, saranno valide le disposizioni generali relative all'aliquota dell'imposta sulle società.

Secondo la disposizione intitolata "imposta minima nazionale sulle società" aggiunta alla Legge sull'imposta sulle società, l'imposta sulle società calcolata non potrà essere inferiore al 10% del profitto societario prima della deduzione di sconti ed esenzioni. In questo calcolo non saranno presi in considerazione l'esenzione per i profitti di partecipazione ottenuti da istituzioni a piena responsabilità fiscale, l'esenzione per i profitti da premio di emissione, le esenzioni per i profitti dei fondi e delle partnership di investimento diverse dai profitti ottenuti dagli immobili posseduti, l'esenzione per i ristorni, l'esenzione applicata ai profitti ottenuti da operazioni di "vendita e retrolocazione" effettuate con società di leasing finanziario e società di leasing di attività, l'esenzione applicata ai profitti ottenuti dalla gestione e dal trasferimento di navi registrate nel Registro navale internazionale turco, nonché la deduzione per fondi di venture capital e la deduzione per luoghi di lavoro protetti. Anche l'esenzione per i profitti delle zone di sviluppo tecnologico dei contribuenti dell'imposta sulle società che rientrano nella definizione di micro e piccole imprese e le deduzioni per R&S e design delle stesse imprese saranno dedotte dal profitto nel calcolo.

Oltre alle imposte non pagate a causa delle deduzioni applicate ai profitti ottenuti esclusivamente dall'attività produttiva dalle istituzioni le cui azioni sono offerte al pubblico per almeno il 20% per essere scambiate per la prima volta nel Mercato Azionario di Borsa Istanbul, dalle istituzioni che esportano e dalle istituzioni che possiedono un certificato di registro industriale e sono effettivamente impegnate in attività produttive, gli importi di contributo agli investimenti nell'ambito dei certificati di incentivo ottenuti dal Ministero dell'Industria e della Tecnologia prima della data di entrata in vigore della normativa saranno dedotti dall'imposta sulle società che deve essere pagata a causa del calcolo dell'imposta minima, limitatamente agli importi di contributo agli investimenti.

Per le istituzioni che iniziano l'attività per la prima volta, queste disposizioni non si applicheranno per 3 periodi contabili a partire dal periodo contabile in cui è iniziata l'attività. L'espressione "profitto societario prima della deduzione di sconti ed esenzioni" in questa normativa indicherà l'importo trovato aggiungendo le spese non accettate legalmente all'utile di bilancio commerciale alla fine del periodo contabile.

Il Presidente sarà autorizzato a ridurre fino a zero o ad aumentare fino a un multiplo l'aliquota in questione, separatamente o congiuntamente, in base ai settori, all'oggetto dell'attività, ai rami di lavoro o alle aree di produzione, e il Ministero del Tesoro e delle Finanze sarà autorizzato a stabilire le procedure e i principi relativi all'applicazione della disposizione.

Queste disposizioni entreranno in vigore alla data di pubblicazione, per essere applicate ai profitti ottenuti nel 2025 e nei periodi di tassazione successivi, e per le istituzioni soggette a un periodo contabile speciale, ai profitti ottenuti nel periodo contabile speciale che inizia nell'anno solare 2025 e nei periodi di tassazione successivi.

IMPOSTA MINIMA INTEGRATIVA LOCALE E GLOBALE SULLE SOCIETÀ

Secondo la modifica apportata alla Legge sull'imposta sulle società, i profitti del periodo contabile pertinente delle imprese collegate di gruppi di imprese multinazionali, il cui fatturato consolidato annuo nel bilancio consolidato dell'impresa madre finale supera il limite di 750 milioni di euro in lire turche in almeno 2 dei 4 periodi contabili precedenti il periodo contabile in cui viene riportato il reddito, saranno soggetti all'"imposta minima integrativa locale e globale sulle società". Nel caso in cui il periodo contabile sia diverso da 12 mesi, l'importo determinato completando il fatturato consolidato calcolato a un anno sarà preso in considerazione nella determinazione del limite di fatturato in questione.

Questa disposizione entrerà in vigore alla data di pubblicazione, per essere applicata ai profitti ottenuti nel 2024 e nei periodi di tassazione successivi, e per le istituzioni soggette a un periodo contabile speciale, ai profitti ottenuti nel periodo contabile speciale che inizia nell'anno solare 2024 e nei periodi di tassazione successivi.

Nel quadro dell'imposta minima integrativa locale e globale sulle società, verranno aggiunte alcune definizioni alla Legge e verranno determinati i soggetti esenti da tale imposta e i profitti esenti da essa.

I profitti ottenuti da attività di trasporto marittimo internazionale e alcuni profitti ottenuti da attività connesse a tale attività saranno esenti dall'imposta minima integrativa locale e globale sulle società.

Le spese relative ai profitti esenti dall'imposta minima integrativa locale e globale sulle società o le perdite derivanti da attività nell'ambito dell'esenzione non potranno essere oggetto di deduzione dai profitti non esenti.

Verrà stabilito il calcolo delle imposte coperte rettificate prese in considerazione nella determinazione del carico fiscale. Nel calcolo del carico fiscale su base nazionale del gruppo di imprese multinazionali, saranno prese in considerazione le imposte coperte rettificate calcolate delle imprese collegate situate in quel paese.

Nel caso in cui l'aliquota dell'imposta sulle società nella legislazione del paese pertinente sia inferiore all'aliquota dell'imposta minima sulle società del 15%, gli importi calcolati secondo gli Standard di contabilità finanziaria accettabili e presi nei conti delle attività fiscali differite saranno ricalcolati applicando l'aliquota dell'imposta minima sulle società.

Alle imprese nei paesi in cui non si applica l'imposta sulle società, verrà data la possibilità di prendere in considerazione gli importi determinati moltiplicando le perdite per l'aliquota dell'imposta minima sulle società nelle imposte coperte nei periodi contabili successivi.

ALTRE DISPOSIZIONI

Con la legge, verranno stabilite anche le disposizioni relative ai gruppi di imprese per i quali il carico fiscale sarà calcolato separatamente, alle situazioni in cui verrà calcolata l'imposta minima integrativa aggiuntiva per il periodo corrente e all'allocazione delle imposte coperte tra le imprese collegate.

Il profitto o la perdita su base aziendale sarà determinato applicando le rettifiche specificate al profitto o alla perdita netta di contabilità finanziaria delle imprese.

Viene istituito un istituto di sicurezza fiscale per l'imposta minima integrativa locale e globale sulle società. In questo contesto, nelle operazioni di fornitura di finanziamenti tra imprese collegate all'interno dello stesso gruppo, nel caso in cui il carico fiscale nel paese in cui si trova l'impresa collegata mutuataria sia inferiore all'aliquota dell'imposta minima sulle società, e il carico fiscale nel paese in cui si trova l'impresa collegata mutuante sia superiore all'aliquota dell'imposta minima sulle società, o nel caso in cui il carico fiscale calcolato senza considerare i ricavi e le spese per interessi derivanti dal finanziamento infragruppo sia superiore all'aliquota dell'imposta minima sulle società, la spesa per interessi sostenuta presso l'impresa collegata mutuataria e considerata come spesa nella determinazione del profitto su base aziendale sarà limitata all'importo che l'impresa collegata mutuante considera come reddito.

Verrà determinato in quali situazioni gli importi considerati come reddito nei registri delle imprese collegate a causa della rinuncia al credito non saranno presi in considerazione nella determinazione del profitto o della perdita su base aziendale; come i crediti d'imposta qualificati e non qualificati saranno presi in considerazione nella proporzione da effettuare nella determinazione del carico fiscale.

Con la legge, verranno stabilite le disposizioni su come verranno corrette le operazioni non conformi al principio di libera concorrenza tra imprese collegate, e sull'allocazione del profitto o della perdita tra la sede centrale e la sede di lavoro ad essa collegata o del profitto o della perdita dell'impresa a trasparenza fiscale.

Verranno regolate le disposizioni per il calcolo del carico fiscale, che è importante nella determinazione dell'aliquota dell'imposta minima integrativa locale e globale sulle società. Ai contribuenti che applicano queste disposizioni verrà data la possibilità di determinare l'aliquota dell'imposta minima integrativa locale e globale sulle società.

LA TASSA DI USCITA DAL PAESE È STATA AUMENTATA A 500 TL

Con la legge contenente disposizioni relative al settore fiscale e della previdenza sociale, l'importo della tassa da riscuotere per ogni uscita dai cittadini che escono dal Paese sarà aumentato a 500 lire.

Secondo la Legge recante modifiche alle leggi fiscali e ad altre leggi approvata dall'Assemblea Generale della TBMM, verranno apportate modifiche alla Legge sull'imposta sulle società.

L'aliquota dell'imposta minima integrativa globale sulle società sarà del 15%.

La differenza tra l'aliquota dell'imposta minima sulle società e l'aliquota determinata secondo questa legge sarà l'aliquota dell'imposta minima integrativa globale sulle società. Nel caso in cui il carico fiscale su base nazionale superi l'aliquota dell'imposta minima sulle società, non verrà calcolata l'imposta minima integrativa globale sulle società.

Verranno determinate le questioni relative alla determinazione delle società minime integrative globali che saranno contribuenti, al periodo di tassazione, alla dichiarazione, all'accertamento, al pagamento e al calcolo della base imponibile.

Verranno inoltre regolate le disposizioni relative alla "imposta minima integrativa locale sulle società", che definisce le imprese collegate e le partnership commerciali dipendenti da gruppi di imprese multinazionali e residenti in Turchia, al periodo di tassazione, alla dichiarazione, all'accertamento e al pagamento.

Con l'applicazione della ristrutturazione delle imprese, verrà applicato l'istituto del differimento fiscale nei trasferimenti effettuati. In questo contesto, i profitti o le perdite derivanti dal trasferimento di attività e passività non saranno presi in considerazione nella determinazione del profitto o della perdita su base aziendale dell'impresa collegata trasferente.

La legge include le procedure da applicare nelle fusioni, scissioni e trasferimenti di azioni.

CASI DI TASSAZIONE SPECIALE

Con la legge, vengono stabilite anche disposizioni sui casi di tassazione speciale nella Legge sugli appalti pubblici. Di conseguenza, il profitto su base aziendale dell'impresa a trasparenza fiscale, che è l'impresa madre finale del gruppo di imprese multinazionali, sarà ridotto dell'importo corrispondente alla quota di proprietà di tale impresa nei casi determinati.

Vengono determinati l'applicazione dei dividendi deducibili nella tassazione e le condizioni relative al profitto su base aziendale nei casi in cui viene applicato questo sistema.

Viene apportata una regolamentazione sul metodo di calcolo nei casi in cui viene applicato il sistema di tassazione basato sulla distribuzione dei profitti. Vengono identificate le regole che le imprese collegate che utilizzano questo metodo devono seguire. Viene apportata una regolamentazione sul metodo di calcolo per le imprese di investimento.

Il Ministero del Tesoro e delle Finanze sarà autorizzato a stabilire le procedure e i principi relativi a tali regolamentazioni.

Le disposizioni della normativa relative all'imposta minima integrativa locale e globale sulle società si applicheranno ai profitti ottenuti nel 2024 e nei periodi di tassazione successivi, e per le istituzioni soggette a un periodo contabile speciale, ai profitti ottenuti nel periodo contabile speciale che inizia nell'anno solare 2024 e nei periodi di tassazione successivi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Con la modifica da apportare alla Legge sull'imposta sulle società, vengono regolate le disposizioni transitorie relative alle regole di tassazione per l'applicazione dell'imposta minima integrativa locale e globale sulle società. Di conseguenza, i rapporti tra i valori contabili netti delle attività materiali che saranno oggetto di deduzione nella base imponibile dell'imposta minima integrativa locale e globale sulle società e gli stipendi lordi dei dipendenti delle imprese collegate vengono rideterminati annualmente fino al periodo contabile 2032.

La dichiarazione dell'imposta minima integrativa globale sulle società per il periodo contabile 2024 sarà presentata entro la sera dell'ultimo giorno del 18° mese successivo al mese in cui si è chiuso il periodo contabile, e l'imposta sarà pagata entro tale data; queste disposizioni si applicheranno anche per la dichiarazione e il pagamento per coloro che rientrano nell'ambito di questa imposta per la prima volta nei periodi successivi.

Gli importi registrati come attività o passività fiscali differite nei bilanci a causa di operazioni precedenti il 1° gennaio 2024 saranno presi in considerazione nell'applicazione di questa normativa. Gli importi derivanti da operazioni considerate come attività fiscali differite dopo il 30 novembre 2021 e non incluse nel calcolo del profitto e della perdita su base nazionale non saranno presi in considerazione nella determinazione del carico fiscale. Nell'ambito del principio dei pagamenti tassati in modo insufficiente, le disposizioni pertinenti si applicheranno ai profitti ottenuti a partire dal 1° gennaio 2025.

L'imposta calcolata nell'ambito del principio dei pagamenti tassati in modo insufficiente nei paesi in cui l'aliquota dell'imposta sulle società è applicata almeno al 20% sarà considerata pari a zero tra i periodi contabili iniziati prima del 31 dicembre 2025 (inclusa tale data) e terminati al 31 dicembre 2026. I gruppi di imprese multinazionali che soddisfano congiuntamente le condizioni specificate potranno scegliere una qualsiasi delle applicazioni incluse nelle disposizioni menzionate per il paese pertinente.

Con la modifica apportata alla Legge sulla tassa di uscita dal Paese e alla Legge recante modifiche a varie leggi, l'importo della tassa da riscuotere per ogni uscita dai cittadini che escono dal Paese sarà aumentato a 500 lire.

Di conseguenza, la tassa sarà applicata aumentando ogni anno il tasso di rivalutazione determinato secondo le disposizioni pertinenti della Legge sulla procedura fiscale per l'anno precedente. Le frazioni fino a 10 lire dell'importo della tassa calcolato in questo modo non saranno prese in considerazione. Per le uscite dal Paese effettuate fino alla fine del 10° giorno di gennaio dell'anno in cui viene applicata la tassa calcolata in questo contesto, non verrà richiesta alcuna differenza per i pagamenti della tassa effettuati sull'importo valido alla fine dell'anno precedente. Questa disposizione entrerà in vigore il 10° giorno successivo alla pubblicazione della normativa.

INTRODOTTI 8 NUOVI ARTICOLI

Con la proposta dell'AKP approvata dall'Assemblea Generale, sono stati introdotti 8 nuovi articoli nella legge, inclusi alcuni articoli del 9° Pacchetto Giudiziario e della proposta di legge per la protezione dei consumatori. È stata invece apportata una modifica a un articolo della legge.

Tenendo conto delle motivazioni della decisione di annullamento della Corte Costituzionale, verrà corrisposta un'indennità mensile aggiuntiva, risultante dalla moltiplicazione del coefficiente di 40.000 per il coefficiente applicato agli stipendi dei dipendenti pubblici, al Presidente della Corte di Cassazione, al Presidente del Consiglio di Stato, al Procuratore Generale della Corte di Cassazione, al Procuratore Generale del Consiglio di Stato, ai vicepresidenti della Corte di Cassazione, ai vicepresidenti del Consiglio di Stato, al viceprocuratore generale della Corte di Cassazione, ai presidenti di sezione della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, ai membri della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato e al Sottosegretario del Ministero della Giustizia; di 35.000 per i giudici e i pubblici ministeri di prima classe con un tasso di pagamento mensile dell'86% e per gli ispettori che prestano servizio effettivo presso il Consiglio di ispezione del Ministero della Giustizia e il Consiglio di ispezione del Consiglio dei giudici e dei pubblici ministeri; di 30.000 per gli altri giudici e pubblici ministeri di prima classe; di 26.000 per i giudici e i pubblici ministeri separati in prima classe; e di 22.500 per gli altri giudici e pubblici ministeri. Questa normativa si applicherà a partire dal 15 agosto.

Tra i giudici e i pubblici ministeri soggetti a questa Legge, a coloro che prestano servizio presso la Corte Costituzionale verrà corrisposta solo una delle indennità mensili aggiuntive, quella più alta, tra l'indennità aggiuntiva pagata a chi presta servizio presso la Corte Costituzionale, l'indennità pagata a chi presta servizio presso la Corte dei conflitti e l'indennità aggiuntiva determinata in questa normativa.

Tenendo conto delle motivazioni della decisione di annullamento della Corte Costituzionale, verrà apportata una modifica alla Legge sulla procedura di giustizia amministrativa. Di conseguenza, le decisioni prese dai tribunali amministrativi e fiscali in merito alle controversie fiscali, alle controversie di pieno giudizio e alle azioni di annullamento intentate contro atti amministrativi il cui oggetto non supera le 31.000 lire turche saranno definitive e non sarà possibile ricorrere in appello contro di esse.

Con la modifica alla stessa legge, le controversie fiscali, le controversie di pieno giudizio e le cause intentate contro atti amministrativi il cui oggetto supera le 920.000 lire turche potranno essere oggetto di ricorso in cassazione. Questa normativa si applicherà anche alle decisioni prese dai tribunali amministrativi regionali dal 13 luglio fino alla data di entrata in vigore di questo articolo. Il termine per il ricorso in cassazione contro queste decisioni sarà di 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'articolo per coloro a cui sono state notificate prima della data di entrata in vigore dell'articolo, e dalla data di notifica per coloro a cui sono state notificate dopo la data di entrata in vigore dell'articolo.

Le controversie fiscali, le controversie di pieno giudizio e le cause intentate contro atti amministrativi il cui oggetto supera le 270.000 lire turche ma non supera le 920.000 lire turche, e le cause in cui è stata presa una nuova decisione a seguito di una decisione di annullamento nell'esame del ricorso in appello, potranno essere oggetto di ricorso in cassazione. Questa normativa si applicherà alle decisioni prese dopo la data di entrata in vigore dell'articolo.

I limiti monetari previsti nella Legge sulla procedura di giustizia amministrativa saranno applicati aumentando ogni anno il tasso di rivalutazione determinato e annunciato secondo le disposizioni dell'articolo 298 bis della Legge sulla procedura fiscale relativo all'anno precedente, a partire dall'inizio dell'anno solare. Le parti dei limiti determinati in questo modo che non superano le 1.000 lire turche non saranno prese in considerazione.

Nella determinazione delle cause in cui l'udienza è obbligatoria, si prenderà come base il limite monetario alla data in cui la causa è stata intentata; nella determinazione delle decisioni contro le quali è possibile ricorrere in appello o in cassazione, si prenderà come base il limite monetario alla data in cui è stata presa la decisione definitiva dal tribunale di primo grado o dal tribunale amministrativo regionale. Tuttavia, l'aumento dei limiti monetari verificatosi dopo la data della decisione definitiva non si applicherà alle cause riesaminate a seguito di una decisione di annullamento del tribunale amministrativo regionale o di una decisione di cassazione del Consiglio di Stato. Questa normativa si applicherà anche alle decisioni prese dai tribunali amministrativi regionali dal 13 luglio fino alla data di entrata in vigore di questo articolo. Il termine per il ricorso in cassazione contro queste decisioni sarà di 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'articolo per coloro a cui sono state notificate prima della data di entrata in vigore dell'articolo, e dalla data di notifica per coloro a cui sono state notificate dopo la data di entrata in vigore dell'articolo.

Tenendo conto della decisione di annullamento della Corte Costituzionale dell'articolo intitolato "Entrate dell'istituzione" del Decreto Presidenziale relativo all'istituzione dell'Istituto turco per l'energia, il nucleare e le miniere (TENMAK), è stata apportata una regolamentazione relativa alle entrate dell'istituzione.

Le entrate del TENMAK saranno costituite da aiuti del Tesoro dal bilancio generale, entrate ottenute dalle attività dell'istituzione, entrate da pubblicazioni, entrate da beni mobili o immobili appartenenti all'istituzione, entrate trasferite da imprese, società e altre unità, commissioni pagate all'istituzione per la gestione dei rifiuti radioattivi, entrate ottenute da diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni tipo di aiuto, donazione e testamento fatto all'istituzione.

L'istituzione potrà fornire premi e borse di studio secondo il regolamento emanato dall'istituzione, senza essere soggetta alle limitazioni contenute in altre normative, entro i limiti massimi stabiliti dal Presidente al fine di garantire la formazione e lo sviluppo delle risorse umane nelle materie relative al suo campo di attività.

Vengono aggiunte nuove aree giuridiche tra quelle in cui verranno poste domande nell'esame per l'assistenza ai giudici e ai pubblici ministeri. Il numero di candidati da chiamare al colloquio viene ridotto da due volte a una volta il numero di posti indicati nel bando di concorso.

D'altra parte, apportando una modifica a un articolo della legge in discussione, ai dipendenti pubblici che sono membri dei sindacati dei dipendenti pubblici ai sensi delle disposizioni della Legge sui sindacati dei dipendenti pubblici e sui contratti collettivi, e a cui viene trattenuta la quota associativa dallo stipendio o dal salario, verrà corrisposto ogni mese, insieme allo stipendio o al salario, un premio di contratto collettivo nell'importo determinato dal contratto collettivo.


Fonte della notizia: 12punto

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