Definiti i principi e le regole da applicare al commercio al dettaglio
Il regolamento relativo ai principi e alle regole da applicare nel commercio al dettaglio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.
Nell'ambito dell'adeguamento alle modifiche apportate alla Legge n. 6585 sulla Regolamentazione del Commercio al Dettaglio, il nostro Ministero del Commercio ha preparato una bozza di modifica del regolamento sui principi e le regole da applicare nel commercio al dettaglio, sottoponendola al parere delle organizzazioni competenti e dell'opinione pubblica il 24 agosto 2023.
A seguito della valutazione dei pareri pervenuti al Ministero del Commercio, il regolamento, conforme alla Legge n. 6585 sulla Regolamentazione del Commercio al Dettaglio, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Sono state introdotte disposizioni riguardanti le relazioni commerciali tra produttori, fornitori e imprese di vendita al dettaglio.
Nelle relazioni commerciali tra produttori, fornitori e imprese di vendita al dettaglio, le attività che alterano significativamente le attività commerciali della controparte, riducono la capacità di prendere decisioni ragionevoli o inducono la controparte a partecipare a una relazione commerciale a cui non avrebbe aderito in condizioni normali, sono state definite come “pratiche commerciali sleali” e vietate.
In questo contesto, sono state vietate e soggette a sanzioni amministrative le seguenti pratiche: costringere la controparte ad acquistare beni o servizi da qualsiasi soggetto; riflettere i costi delle campagne promozionali sulla parte che non desidera effettuare vendite promozionali; non determinare le condizioni della relazione commerciale nella fornitura di prodotti agricoli e alimentari tramite un contratto scritto o elettronico; includere nel contratto clausole che conferiscono il potere di apportare modifiche unilaterali o che non sono chiare e comprensibili; richiedere premi o pagamenti alla controparte senza fornire alcun servizio che influenzi direttamente la domanda del prodotto; annullare gli ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili entro 30 giorni dalla data di produzione nei 30 giorni precedenti la data di consegna del prodotto; riflettere sulla controparte i costi come il deterioramento dopo la consegna dei prodotti e restituirli con la motivazione che non sono stati venduti; riflettere sul produttore o sul fornitore i costi relativi a sanzioni amministrative e penali o ai reclami dei clienti; attuare ritorsioni commerciali contro la controparte per aver presentato ricorso a istituzioni pubbliche o autorità giudiziarie; causare danni alla controparte rilasciando dichiarazioni o notifiche false o fuorvianti su questioni essenziali relative alle dimensioni dell'impresa, ai prodotti e alle attività.
Ridotti i termini di pagamento per la fornitura di prodotti agricoli e alimentari tra produttori, fornitori e imprese di vendita al dettaglio
Con il regolamento, il termine di pagamento per la fornitura di prodotti agricoli e alimentari deperibili entro 30 giorni dalla data di produzione è stato fissato a “45 giorni”, indipendentemente dalle dimensioni delle parti. Nel caso in cui, nella fornitura dei prodotti, il creditore sia di piccole dimensioni e il debitore di medie o grandi dimensioni, o il creditore sia di medie dimensioni e il debitore di grandi dimensioni, tale termine è stato fissato a “30 giorni” per proteggere l'impresa di piccole dimensioni qualora il creditore sia più piccolo del debitore.
Inoltre, con la disposizione, per la fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili entro 30 giorni dalla data di produzione, il termine è stato fissato a 60 giorni nei casi in cui il creditore sia di piccole dimensioni e il debitore di medie o grandi dimensioni, o il creditore sia di medie dimensioni e il debitore di grandi dimensioni.
Con questa regolamentazione, si mira a ridurre le controversie tra le parti in merito ai pagamenti e, attraverso la riduzione delle scadenze, a diminuire i costi di finanziamento e i prezzi finali per il produttore o il fornitore.
L'obiettivo è facilitare l'accesso dei cittadini a prodotti senza glutine, senza lattosio e simili
Si mira a sostenere l'aumento dell'offerta e il soddisfacimento della domanda di prodotti alimentari con caratteristiche quali senza glutine, senza lattosio, a basso contenuto proteico e simili. In questo contesto, è stata conferita al Ministero del Commercio l'autorità di imporre l'obbligo di vendita di prodotti alimentari destinati a malattie che richiedono una terapia nutrizionale medica alle catene di negozi che operano nel settore della vendita di beni di largo consumo e che hanno più di 200 filiali, da applicare nelle filiali con una superficie di vendita superiore a 250 metri quadrati.
In conformità con tutte queste disposizioni che entreranno in vigore il 1° gennaio 2024, mentre si regolano le attività commerciali tra produttori, fornitori e imprese di vendita al dettaglio, si mira anche a facilitare l'accesso dei nostri cittadini che necessitano di terapia nutrizionale medica a prodotti con caratteristiche quali senza glutine, senza lattosio e simili.
Fonte della notizia: 12punto
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