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Aumentano le soglie e i limiti monetari negli appalti pubblici

Il Comunicato sugli Appalti Pubblici, preparato dall'Autorità per gli Appalti Pubblici, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Secondo il comunicato, le soglie e i limiti monetari specificati nella Legge sugli Appalti Pubblici sono stati aggiornati con un aumento pari al tasso di variazione annuo dell'Indice dei Prezzi alla Produzione Interna (Yİ-ÜFE) per il periodo di dicembre 2023 (44,22 percento), come annunciato dall'Istituto di Statistica turco.

Aumentano le soglie e i limiti monetari negli appalti pubblici

Le soglie e i limiti monetari stabiliti nella Legge sugli Appalti Pubblici sono stati aggiornati con un aumento del 44,22 percento, corrispondente al tasso di variazione annuo dell'Indice dei Prezzi alla Produzione Interna (Yİ-ÜFE). Questo aggiornamento è stato annunciato tramite il Comunicato sugli Appalti Pubblici, preparato dall'Autorità per gli Appalti Pubblici e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Di conseguenza, in base al comunicato che entrerà in vigore dal 1° febbraio 2024, le soglie e i limiti monetari indicati nella Legge sugli Appalti Pubblici sono stati aggiornati tenendo conto del tasso di variazione annuo dell'Indice dei Prezzi alla Produzione Interna (Yİ-ÜFE) relativo al periodo di dicembre 2023.

Il confronto tra le soglie e i limiti monetari aggiornati e quelli del periodo precedente è il seguente:

Soglie, limiti monetari e importi validi fino al 31 gennaio 2024 (TL)Soglie, limiti monetari e importi applicabili nel periodo 1° febbraio 2024-31 gennaio 2025 (TL)
SoglieSoglie
ARTICOLO 8
7.916.77611.417.574
13.194.66419.029.344
290.284.533418.648.353
Limiti monetari e importi
ARTICOLO 3 (g)
66.224.49895.508.971
ARTICOLO 13 (b)
863.7001.245.628
1.727.4892.491.384
14.396.54220.762.692
ARTICOLO 21 (f)
1.439.5432.076.108
ARTICOLO 22 (d)
431.810622.756
143.845207.453
ARTICOLO 53 (j)/1
2.879.2024.152.385
ARTICOLO 53 (j)/2
4.557.7976.573.254
27.32239.403
18.231.25526.293.115
54.67778.855
136.734.452197.198.426
82.018118.286
109.370157.733
ARTICOLO 62 (h)
1.597.9172.304.515

Fonte della notizia: AA

Gazzetta Ufficiale