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Primo passo verso la regolamentazione del lavoro part-time nel settore pubblico! Fino a 6 mesi...

In arrivo un'importante regolamentazione per i dipendenti pubblici. Sarà concesso il diritto al lavoro part-time fino a 6 mesi dopo il parto. Mentre si prepara la bozza del regolamento, i burocrati si sono riuniti presso la Presidenza per definire la normativa. Il provvedimento consentirà ai dipendenti di organizzare i propri orari di lavoro in modo flessibile dopo la nascita di un figlio.

Primo passo verso la regolamentazione del lavoro part-time nel settore pubblico! Fino a 6 mesi...

È stato dato il via libera al lavoro flessibile e part-time nel settore pubblico. I burocrati si sono riuniti presso la Presidenza per discutere la regolamentazione del lavoro flessibile.

All'incontro hanno partecipato i rappresentanti della Direzione Generale dei Servizi Legali del Ministero della Famiglia e dei Servizi Sociali e della Direzione Generale del Lavoro del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Durante la riunione sono state discusse le alternative relative ai modelli di lavoro flessibile nel settore pubblico. È stato esaminato l'esame di esempi e pratiche internazionali, lo sviluppo di un modello specifico per la Turchia e la fattibilità del lavoro flessibile nel settore pubblico.

LAVORO PART-TIME DOPO IL PARTO

Nell'articolo aggiuntivo 43 della Legge sui Funzionari Pubblici n. 657; "I dipendenti che hanno partorito possono richiedere, al termine del congedo di maternità post-parto o del congedo utilizzato ai sensi del comma (F) dell'articolo 104, e i dipendenti il cui coniuge ha partorito possono richiedere, al termine del congedo di paternità, fino all'inizio del mese successivo alla data in cui il bambino raggiunge l'età dell'obbligo scolastico secondo la legislazione vigente, che l'orario di lavoro settimanale sia organizzato come metà dell'orario di lavoro normale, senza che venga concesso il permesso per l'allattamento" era stato sancito per legge.

REGOLAMENTO IN FASE DI PREPARAZIONE

Poiché il regolamento non è ancora stato emanato, i dipendenti pubblici non possono usufruire del diritto al lavoro part-time dopo il parto. È in fase di preparazione un regolamento per definire le procedure e i principi relativi all'esercizio di tale diritto, nonché per stabilire, congiuntamente o separatamente, quali dipendenti non potranno beneficiarne in base alla classe di servizio, al titolo professionale, all'istituzione o all'organizzazione di appartenenza.

Ecco il regolamento relativo all'esercizio del diritto al lavoro part-time dopo il parto:

CAPO PRIMO

Scopo, Ambito di applicazione, Base giuridica e Definizioni

Scopo

ARTICOLO 1- (1) Lo scopo del presente Regolamento è definire le procedure e i principi relativi all'esercizio del diritto al lavoro part-time dopo il parto, nonché determinare i dipendenti che non potranno usufruire di tale diritto in base alla classe di servizio, al titolo professionale, all'istituzione o all'organizzazione di appartenenza.

Ambito di applicazione

ARTICOLO 2- (1) Il presente Regolamento si applica ai dipendenti pubblici di cui alla lettera (A) dell'articolo 4 della Legge sui Dipendenti Pubblici n. 657 del 14/7/1965.

Base giuridica

ARTICOLO 3- (1) Il presente Regolamento è stato redatto sulla base dell'articolo aggiuntivo 43 della Legge n. 657.

Definizioni

ARTICOLO 4- (1) Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento;

a) Legge: la Legge sui dipendenti statali n. 657 del 14/7/1965,

b) Ente: l'istituzione o l'ente pubblico presso cui il dipendente presta servizio,

c) Età dell'obbligo scolastico: la data di inizio della scuola primaria determinata in conformità con la Legge sull'istruzione primaria n. 222 del 5/1/1961 e il Regolamento sulle istituzioni di istruzione prescolare e primaria del Ministero dell'Istruzione Nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29072 del 26/7/2014,

c) Orario di lavoro settimanale normale: l'orario di lavoro settimanale stabilito per i dipendenti in conformità con l'articolo 99 della Legge n. 657 o la relativa legislazione,

d) Lavoro part-time: il lavoro a tempo parziale dopo il parto,

e) Superiore autorizzato: il dirigente apicale indicato nella Legge sulla gestione e il controllo della finanza pubblica n. 5018 del 10/12/2003, responsabile e autorizzato all'applicazione del presente Regolamento, o il superiore delegato dal dirigente apicale per le unità di servizio,

indica.

SECONDA PARTE

Lavoro part-time in caso di parto

Periodo di lavoro part-time

ARTICOLO 5- (1) Il periodo di lavoro part-time per il dipendente che ha partorito decorre dalla fine del congedo di maternità post-parto o del congedo usufruito ai sensi del comma (F) dell'articolo 104 della Legge, fino all'inizio del mese successivo al raggiungimento dell'età dell'obbligo scolastico da parte del bambino.

(2) Il periodo di lavoro part-time per il dipendente la cui coniuge ha partorito decorre dalla fine del congedo di paternità fino all'inizio del mese successivo al raggiungimento dell'età dell'obbligo scolastico da parte del bambino.

 

Condizioni di fruizione

ARTICOLO 6- (1) Per poter beneficiare del diritto al lavoro part-time in caso di parto, il dipendente deve:

a) Che il dipendente o il coniuge abbia partorito,

b) Che il figlio sia in vita,

c) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17 del presente Regolamento, che non si sia già usufruito di tale diritto per lo stesso figlio,

ç) Che il titolo della posizione non sia incluso nelle tabelle allegate al presente Regolamento,

sono condizioni necessarie.

Domanda

ARTICOLO 7- (1) Il dipendente può richiedere il lavoro part-time in qualsiasi periodo del ciclo lavorativo. Tale richiesta deve essere comunicata all'ente di appartenenza tramite istanza scritta un mese prima dell'inizio del lavoro part-time. Nella domanda devono essere specificati anche la modalità di lavoro e la preferenza per l'orario di inizio e fine della giornata lavorativa.

Valutazione

ARTICOLO 8- (1) Le domande vengono valutate e finalizzate in base alla conformità con i requisiti di fruizione. A seguito della valutazione, le modalità di lavoro del dipendente e l'orario di inizio e fine della giornata lavorativa sono determinati dal superiore competente.

Principi del lavoro part-time

ARTICOLO 9- (1) Il dipendente che beneficia del diritto al lavoro part-time viene impiegato secondo una delle modalità di lavoro specificate nel terzo o quarto comma del presente articolo.

(2) L'orario di lavoro settimanale del dipendente che beneficia del diritto al lavoro part-time è fissato nella metà del normale orario di lavoro settimanale.

(3) L'orario di lavoro settimanale del dipendente può essere suddiviso in giorni, a condizione che non superi i tre giorni a settimana e le otto ore al giorno. L'orario di lavoro giornaliero del dipendente che lavora in questo modo può essere uguale o determinato in modo differente.

(4) L'orario di lavoro settimanale del dipendente può essere suddiviso in giorni, a condizione che non sia inferiore a tre ore al giorno. L'orario di lavoro giornaliero del dipendente che lavora in questo modo può essere uguale o determinato in modo diverso.

(5) Il dipendente non può lavorare al di fuori degli orari di inizio e fine della giornata lavorativa stabiliti in conformità con la legislazione pertinente, né durante la pausa pranzo.

(6) L'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero possono essere determinati in modo diverso a seconda dei giorni.

(7) Il superiore autorizzato può apportare modifiche all'orario di inizio e fine della giornata lavorativa del dipendente e alle modalità di lavoro, su richiesta del dipendente o in base alle esigenze di servizio, due volte l'anno, nei mesi di gennaio e luglio.

(8) Non viene fatta alcuna distinzione tra dipendenti uomini o donne nell'esercizio del diritto al lavoro part-time. Se entrambi i coniugi sono dipendenti pubblici, entrambi possono beneficiare del diritto al lavoro part-time su loro richiesta. I coniugi possono usufruire di questo diritto nello stesso periodo o in periodi consecutivi.

(9) Il dipendente è considerato come lavoratore part-time durante i periodi di ferie annuali, malattia, permessi giustificati e altri permessi che rientrano nell'orario di lavoro, esclusi i congedi non retribuiti, nonché durante le festività nazionali e i giorni festivi generali.

(10) Alla dipendente pubblica che lavora part-time non viene concesso un ulteriore permesso per allattamento.

 

Caso di trasferimento o riassegnazione

ARTICOLO 10- (1) Nel caso in cui il dipendente che beneficia del diritto al lavoro part-time venga trasferito all'interno dell'istituzione in un ruolo uguale o diverso, o venga trasferito presso un'altra istituzione in un ruolo uguale o diverso, e il ruolo assegnato non sia incluso nelle tabelle allegate al presente Regolamento, il dipendente continua a esercitare il diritto al lavoro part-time. Tuttavia, la modalità di lavoro tra quelle previste dai commi terzo o quarto dell'articolo 9 del presente Regolamento, nonché l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero, possono essere rideterminati entro un mese dal superiore gerarchico competente, in base alla richiesta del dipendente o alle esigenze di servizio.

Nomina ad interim o assegnazione di incarico

ARTICOLO 11- (1) Qualora il dipendente che beneficia del diritto al lavoro part-time venga nominato ad interim o assegnato a ruoli inclusi nelle tabelle allegate al presente Regolamento, il dipendente continua a beneficiare del diritto al lavoro part-time durante tale periodo.

Servizi che richiedono continuità sulle ventiquattro ore

ARTICOLO 12- (1) Per i dipendenti che prestano servizio in attività che richiedono continuità sulle ventiquattro ore, i principi del lavoro part-time sono stabiliti dall'istituzione tenendo conto della metà del normale orario di lavoro settimanale.

TERZA SEZIONE

Lavoro part-time in caso di adozione

Periodo di lavoro part-time

ARTICOLO 13- (1) In caso di adozione, il periodo di lavoro part-time per il dipendente decorre dalla data di consegna effettiva del bambino adottato o dal termine del congedo di otto settimane concesso ai sensi del comma (A) dell'articolo 104 della Legge, oppure dal termine del congedo utilizzato ai sensi del comma (F) dello stesso articolo,

fino all'inizio del mese successivo al raggiungimento dell'età dell'obbligo di istruzione primaria da parte del bambino.

Condizioni di fruizione

ARTICOLO 14- (1) In caso di adozione, a condizione che il bambino sia in vita, per poter beneficiare del diritto al lavoro part-time, è necessario che il dipendente:

a) Adotti un bambino insieme al proprio coniuge, oppure che il dipendente, celibe o coniugato, adotti un bambino individualmente, o che il coniuge non dipendente pubblico adotti un bambino individualmente,

b) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17 del presente Regolamento, non abbia già usufruito di tale diritto per lo stesso bambino,

c) Che il titolo del proprio ruolo non sia incluso nelle tabelle allegate al presente Regolamento,

soddisfi tali requisiti.

Principi del lavoro part-time

ARTICOLO 15- (1) In caso di adozione, il dipendente beneficia del diritto al lavoro part-time nel quadro delle procedure e dei principi specificati nel presente Regolamento.

QUARTA SEZIONE

Disposizioni varie, transitorie e finali

Casi di cessazione del diritto al lavoro part-time

ARTICOLO 16- (1) Il diritto al lavoro part-time del dipendente cessa nei seguenti casi:

a) Trasferimento o assegnazione tramite mobilità verso titoli di ruolo inclusi nelle tabelle allegate al presente Regolamento,

b) Inclusione del titolo di ruolo tra quelli elencati nelle tabelle allegate al presente Regolamento,

c) Decesso del figlio,

ç) Revoca del rapporto di adozione,

d) Richiesta di ritorno al lavoro a tempo pieno,

e) Inizio della scuola primaria da parte del figlio,

f) In caso di mancato inizio della scuola primaria da parte del figlio, la conclusione del periodo in cui, secondo la normativa vigente, avrebbe dovuto iniziare la scuola primaria,

termina al verificarsi di tali condizioni.

(2) Il dipendente torna al lavoro a tempo pieno a partire dall'inizio del mese successivo alla data di notifica della nomina in caso di cessazione del diritto al lavoro part-time ai sensi della lettera (a) del primo comma; alla data di entrata in vigore della modifica normativa ai sensi della lettera (b); alla data del decesso del figlio ai sensi della lettera (c); alla data di revoca del rapporto di adozione ai sensi della lettera (ç); alla data della richiesta ai sensi della lettera (d); alla data di inizio della scuola primaria da parte del figlio ai sensi della lettera (e) e alla data di conclusione del periodo in cui il figlio avrebbe dovuto iniziare la scuola primaria ai sensi della lettera (f).

Situazioni che non interrompono l'esercizio del diritto al lavoro part-time

ARTICOLO 17- (1) Il dipendente che si trova in congedo non retribuito mentre usufruisce del diritto al lavoro part-time continua a esercitare tale diritto al termine del congedo non retribuito.

(2) Qualora, dopo la cessazione del diritto al lavoro part-time ai sensi delle lettere (a) e (b) del primo comma dell'articolo 16, il titolo della posizione del dipendente venga rimosso dalle tabelle allegate al presente Regolamento o il dipendente venga assegnato a un titolo di posizione non incluso nelle tabelle allegate al presente Regolamento, egli potrà beneficiare nuovamente di tale diritto per lo stesso figlio, su sua richiesta.

Dipendenti che non potranno beneficiare del diritto al lavoro part-time

ARTICOLO 18- (1) I dipendenti inclusi nella Tabella (I) allegata al presente Regolamento non possono beneficiare del diritto al lavoro part-time.

Nascita o adozione avvenute prima dell'assunzione nel pubblico impiego

ARTICOLO 19- (1) Nel caso in cui la nascita o l'adozione avvengano prima della nomina a dipendente statale, il dipendente, a condizione di aver preso servizio, può beneficiare di tale diritto su richiesta durante il periodo di lavoro part-time.

Diritti finanziari e sociali

ARTICOLO 20- (1) Al dipendente che lavora a tempo parziale viene corrisposto un pagamento basato sulla metà di ciascun elemento di retribuzione relativo ai diritti finanziari e alle prestazioni sociali, a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di inizio del lavoro part-time. Le disposizioni della legislazione pertinente continuano ad applicarsi ai pagamenti legati al lavoro effettivo.

 

Altro personale

ARTICOLO 21- (1) Il personale docente soggetto alla Legge sul Personale dell'Istruzione Superiore n. 2914 dell'11/10/1983, il personale a contratto incluso nella Tabella (II) allegata al Decreto Legge n. 399 del 22/1/1990

e il personale che presta servizio presso istituzioni ed enti pubblici, per il quale la legislazione pertinente fa riferimento alla Legge in merito alle disposizioni applicabili, usufruisce del diritto al lavoro part-time per nascita o adozione, secondo le procedure e i principi specificati nel presente Regolamento.

(2) Tra il personale indicato nel primo comma, coloro che sono inclusi nella Tabella (II) allegata al presente Regolamento non possono usufruire del diritto al lavoro part-time.

Notifica

ARTICOLO 22- (1) Le istituzioni comunicano alla Presidenza della Presidenza della Repubblica, Direzione per la Strategia e il Bilancio, tramite e-Uygulama, entro e non oltre trenta giorni, i dipendenti che lavorano part-time e quelli che ritornano al lavoro a tempo pieno, sulla base della classe di servizio, del titolo di inquadramento e dell'organizzazione.

Risoluzione dei dubbi

ARTICOLO 23 La Presidenza è autorizzata a risolvere eventuali dubbi che potrebbero sorgere nell'applicazione del presente Regolamento.

Nascita o adozione avvenuta prima della data di entrata in vigore

ARTICOLO TRANSITORIO 1- (1) Nel caso in cui la nascita o l'adozione siano avvenute prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento, il dipendente, su richiesta, potrà beneficiare di questo diritto entro il periodo di lavoro part-time a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Entrata in vigore

ARTICOLO 24- (1) Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

Esecuzione

ARTICOLO 25- (1) Le disposizioni del presente Regolamento sono eseguite dal Presidente della Repubblica.

 


Fonte della notizia: 12punto

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