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Sentenza storica della Corte Costituzionale: le tasse non pagate dal club non potranno essere riscosse dall'atleta

La Corte Costituzionale ha annullato una normativa fiscale, oggetto di lunghe controversie tra club e atleti, dichiarandola incostituzionale.

Sentenza storica della Corte Costituzionale: le tasse non pagate dal club non potranno essere riscosse dall'atleta

La Corte Costituzionale (AYM) ha annullato la disposizione di legge che portava alla riscossione, a carico degli atleti, dell'imposta sul reddito che i club sportivi avevano trattenuto dalle retribuzioni degli sportivi ma non versato all'ufficio delle imposte. L'Alta Corte ha stabilito che tale situazione costituisce una "interferenza sproporzionata nel diritto di proprietà" degli atleti e impone un onere eccessivo alle persone.

La Corte Costituzionale ha annullato, dichiarandola incostituzionale, una norma fiscale estremamente critica che da tempo causava gravi privazioni di diritti e controversie legali tra club e atleti nello sport turco. La decisione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, è scaturita a seguito del ricorso presentato alla Corte Costituzionale dal 1° Tribunale Tributario di Antalya.

NON POTEVA ESSERE DETRATTO, CREAVA DISUGUAGLIANZA

Il caso oggetto del ricorso si basava su una regola contenuta nell'articolo 72 provvisorio della Legge sull'Imposta sul Reddito n. 193. Secondo questa regola, se un club sportivo effettuava una ritenuta fiscale sullo stipendio del proprio atleta ma non versava tale somma all'ufficio delle imposte, l'atleta non poteva detrarre tale ritenuta dal proprio debito fiscale al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi a fine anno.

Il 1° Tribunale Tributario di Antalya ha portato la questione all'attenzione della massima autorità giudiziaria, affermando che l'atleta subiva la sanzione a causa dell'errore e della negligenza del club e che questa situazione creava una grave disuguaglianza tra gli atleti che giocavano in club diversi.

LA MOTIVAZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE: "IL POTERE DI RISCUOTERE FORZATAMENTE LE TASSE SPETTA ALLO STATO"

Accogliendo il ricorso, la Corte Costituzionale ha tracciato un quadro giuridico estremamente chiaro a tutela degli atleti durante l'annullamento della norma. Nella motivazione dell'annullamento da parte dell'Alta Corte sono emerse le seguenti importanti osservazioni:

I club, in quanto "responsabili d'imposta", sono direttamente responsabili del pagamento delle tasse trattenute alla fonte sulle retribuzioni. Dal momento in cui viene effettuata la trattenuta, l'atleta non ha più alcun potere di disposizione o controllo su tale denaro.

Lo Stato dispone già di un solido meccanismo legale per le tasse che il club non versa. Ai sensi delle disposizioni della Legge n. 6183 sulla Procedura di Riscossione dei Crediti Pubblici, lo Stato ha l'autorità di riscuotere forzatamente questo debito fiscale dai club.

Richiedere nuovamente all'atleta, in quanto contribuente, un debito fiscale che è responsabilità del club e che lo Stato può riscuotere forzatamente dal club stesso, con la motivazione che non è stato possibile riscuoterlo, è contrario al principio di proporzionalità e impone un onere eccessivo alle persone.

Con questa sentenza storica, anche se i club non adempiono ai propri obblighi finanziari ed evadono o ritardano le tasse, il conto non potrà più essere presentato agli atleti. Gli sportivi non dovranno più subire la sanzione delle quote trattenute dai loro stipendi pagando le tasse una seconda volta.


Fonte della notizia: 12punto