Sentenza esemplare della Corte di Cassazione: brutte notizie per il marito che impedisce alla moglie di vedere la propria famiglia
In una causa di divorzio avviata ad Ankara e giunta fino alla Corte di Cassazione, la 2ª Sezione Civile della Corte ha emesso una decisione importante riguardante i coniugi che creano problemi riguardo ai rapporti con le rispettive famiglie. La Corte ha stabilito che "limitare il diritto della moglie di incontrare la propria famiglia costituisce una violazione dei diritti della personalità della donna".
Secondo le informazioni ottenute dall'İçtihat Bülteni, nel fascicolo di divorzio discusso ad Ankara, in cui i coniugi richiedevano reciprocamente 100 mila lire turche a titolo di risarcimento per danni materiali e morali, il tribunale di primo grado ha stabilito che il marito era pienamente responsabile, mentre la moglie era esente da colpe. Le motivazioni includevano il fatto che il marito, fin dall'inizio del matrimonio, si era mostrato privo di affetto e interesse verso la moglie, non aveva provveduto ai bisogni della casa, aveva lasciato la coniuge senza denaro praticando violenza economica, l'aveva insultata e umiliata, le aveva impedito di mantenere rapporti personali con i propri genitori ed aveva evitato di trascorrere del tempo con lei. Il tribunale ha respinto la domanda riconvenzionale del marito, ha accolto la domanda principale della moglie e ha pronunciato il divorzio ai sensi del primo comma dell'articolo 166 del Codice Civile Turco n. 4721. È stato inoltre disposto un assegno di mantenimento provvisorio di 250 TL mensili a favore della donna, un assegno di mantenimento post-divorzio di 350 TL mensili per evitare lo stato di indigenza, nonché un risarcimento di 10 mila TL per danni materiali e 15 mila TL per danni morali, con l'aggiunta degli interessi legali a partire dalla data in cui la sentenza sarebbe divenuta definitiva.
Dopo il ricorso presentato dal legale del marito, il fascicolo è passato in appello e la sentenza è stata annullata. La corte d'appello ha deciso per il rigetto di entrambe le domande, respingendo nel merito tutte le richieste della donna e le restanti richieste del marito. Successivamente, il legale della parte attrice e convenuta in via riconvenzionale ha presentato ricorso per cassazione in merito alla domanda respinta della donna e agli accessori.
Dopo che la decisione è stata annullata dalla 2ª Sezione Civile della Corte di Cassazione, il fascicolo è stato rinviato al Tribunale Regionale di Giustizia.
Il Tribunale Regionale di Giustizia, conformandosi alla sentenza di annullamento, ha pronunciato il divorzio dei coniugi, stabilendo che la donna non aveva colpe e che, a seguito del divorzio, aveva perso almeno il sostegno materiale dell'altro coniuge. Il tribunale ha inoltre ribadito che "il fatto che il marito limiti il diritto della moglie di incontrare la propria famiglia" costituisce una violazione dei diritti della personalità della donna e, tenendo conto della situazione sociale ed economica delle parti, delle loro colpe e del principio di equità, ha disposto un risarcimento di 30 mila TL per danni materiali e 30 mila TL per danni morali a favore della donna.
Contro la suddetta decisione del Tribunale Regionale di Giustizia, il marito, in qualità di convenuto-ricorrente, ha presentato ricorso nei termini previsti.
"LE OBIEZIONI NON SONO STATE RITENUTE FONDATE"
La 2ª Sezione Civile della Corte di Cassazione, che ha riesaminato il fascicolo, ha stabilito al termine dell'esame che "non vi è alcuna inesattezza nell'applicazione delle norme giuridiche al caso concreto nella decisione del Tribunale Regionale di Giustizia oggetto di ricorso e nelle motivazioni della stessa, essendo stata la sentenza emessa in conformità con la decisione di annullamento; pertanto, le obiezioni del legale del marito, convenuto-ricorrente, al di fuori del paragrafo seguente, non sono state ritenute fondate.
Considerata la situazione economica e sociale accertata delle parti, il grado di colpa negli eventi che hanno portato al divorzio, il potere d'acquisto della moneta e l'entità degli interessi attuali e futuri violati, l'importo del risarcimento materiale e morale stabilito a favore della donna è eccessivo. Tenendo conto dei principi di equità regolati dall'articolo 4 della Legge n. 4721 e dagli articoli 50 e 51 della Legge n. 6098, e in conformità con il primo e il secondo comma dell'articolo 174 della Legge n. 4721, si sarebbe dovuto determinare un importo più adeguato per il risarcimento materiale e morale; pertanto, la decisione presa in forma scritta ha reso necessario l'annullamento. La Corte ha così confermato che limitare il diritto della moglie di incontrare la propria famiglia costituisce una violazione dei diritti della personalità della donna, ma, ritenendo eccessivo l'importo del risarcimento stabilito a carico del marito, ha rinviato nuovamente il fascicolo al Tribunale Regionale di Giustizia".
Fonte della notizia: İHA
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