Sentenza della Corte di Cassazione sul divorzio: non frequentare i parenti del coniuge è considerato una colpa
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di una sentenza di tribunale che ha ritenuto colpevole, nell'ambito di una causa di divorzio, una donna che non voleva frequentare i parenti del marito e che, quando li incontrava, si comportava in modo sgarbato nei loro confronti.
La 2ª Sezione Civile della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di un tribunale che ha ritenuto colpevole, in una causa di divorzio, una persona che non voleva frequentare i parenti del coniuge e che si comportava in modo sgarbato nei loro confronti.
Secondo la sentenza della Sezione, una donna residente ad Ankara aveva presentato istanza di divorzio e richiesto un risarcimento, sostenendo che il marito le usasse violenza, che fosse rimasto inerte di fronte alle interferenze della sua famiglia nel loro matrimonio e che avesse sviluppato l'abitudine al gioco d'azzardo, causando così il crollo delle basi dell'unione matrimoniale.
Il marito, presentando una controquerela, ha sostenuto che le accuse della moglie fossero infondate. L'uomo ha affermato che la moglie non gli mostrava affetto e rispetto, non adempiva ai doveri imposti dall'unione matrimoniale, non frequentava i suoi parenti, lo umiliava e lo paragonava ad altri, chiedendo pertanto che venisse pronunciato il divorzio e che venisse disposto un risarcimento a suo favore.
Il 7° Tribunale della Famiglia di Ankara, che ha condotto il processo, sulla base delle prove raccolte e delle testimonianze, ha ritenuto la donna parzialmente colpevole per non voler frequentare il fratello e i parenti del marito, per il comportamento sgarbato tenuto in loro presenza, per non occuparsi delle faccende domestiche e per non preparare la colazione ai figli. Il tribunale ha invece ritenuto il marito gravemente colpevole per aver sviluppato l'abitudine al gioco d'azzardo e per aver messo in difficoltà economica il matrimonio, decidendo per il divorzio delle parti e condannando il marito a pagare alla donna, ritenuta meno colpevole, un risarcimento complessivo di 60 mila lire turche per danni materiali e morali.
L'APPELLO HA RITENUTO LE COLPE EQUIVALENTI
A seguito dell'impugnazione della sentenza del tribunale di primo grado, il fascicolo è passato alla corte d'appello.
La 1ª Sezione Civile del Tribunale Regionale di Giustizia di Ankara, esaminato il fascicolo, ha stabilito che le percentuali di colpa dei coniugi fossero equivalenti, confermando la decisione di divorzio ma annullando la sentenza di risarcimento materiale e morale a favore della donna.
La donna, in qualità di ricorrente, ha presentato ricorso in Cassazione contro la decisione d'appello in merito alla determinazione delle colpe tra le parti.
LA CASSAZIONE HA CONFERMATO ALL'UNANIMITÀ
La 2ª Sezione Civile della Corte di Cassazione, che ha esaminato il ricorso, ha stabilito che non vi erano violazioni di legge nella decisione d'appello e ha confermato la sentenza all'unanimità.
Nella decisione della Corte di Cassazione, in cui si afferma che la sentenza è conforme alla procedura e alla legge in base alle condizioni del caso, alle norme di giudizio e di prova e alle motivazioni indicate, è stato comunicato che la richiesta di ricorso è stata respinta ai sensi dell'articolo 370 del Codice di Procedura Civile n. 6100.
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