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Sentenza della Corte di Cassazione che riguarda 16 milioni di pensionati

L'Assemblea Generale Civile della Corte di Cassazione ha emesso una sentenza esemplare che riguarda i pensionati che si impegnano a rimborsare i prestiti tramite la propria pensione.

Sentenza della Corte di Cassazione che riguarda 16 milioni di pensionati

L'Assemblea Generale Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che 'il cliente che contesta la trattenuta sulla pensione dopo aver effettuato il pagamento del prestito per un certo periodo, non può richiedere la restituzione delle somme riscosse dalla banca prima dell'interruzione della trattenuta'.

Secondo le informazioni ottenute dall'Ictihat Bülteni (Bollettino della Giurisprudenza), il legale dei ricorrenti ha sostenuto che il cliente aveva contratto un prestito presso la banca convenuta dove riceveva la pensione, che la banca aveva bloccato il conto della pensione per riscuotere il denaro, che non gli aveva permesso di beneficiare di promozioni o diritti simili e che, a causa delle trattenute, non riusciva più a far fronte alle proprie spese; ha quindi richiesto la rimozione del blocco sul conto, l'interruzione delle trattenute e la restituzione delle somme prelevate dal conto fino alla data della causa. Il legale della banca convenuta ha chiesto il rigetto della domanda.

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO HA DECISO PER IL RIGETTO DELLA DOMANDA

Il Tribunale di Primo Grado ha deciso di respingere la domanda, motivando che il ricorrente aveva acconsentito alla trattenuta sulla pensione come garanzia per il prestito ottenuto e aveva fornito un ordine di bonifico in tal senso, che tale clausola contrattuale non costituiva una condizione iniqua e che accettare il pagamento delle rate dalla pensione senza riserve per poi richiederne la restituzione non era conforme al principio di buona fede. Il legale del ricorrente ha presentato appello contro la decisione del Tribunale di Primo Grado entro i termini previsti.

LA CORTE D'APPELLO REGIONALE HA ORDINATO LA RIMOZIONE DEL BLOCCO SULLA PENSIONE

La Corte d'Appello Regionale ha accolto il ricorso del legale del ricorrente, annullando la decisione del Tribunale di Primo Grado e, stabilendo una nuova sentenza nel merito, ha ordinato la rimozione del blocco sul conto della pensione. Il legale della banca convenuta ha presentato ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'Appello Regionale entro i termini previsti.

LA 3ª SEZIONE CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE HA ANNULLATO LA SENTENZA

La 3ª Sezione Civile della Corte di Cassazione, nella sua sentenza di annullamento, ha incluso le seguenti espressioni:

“La decisione del tribunale di primo grado di respingere la domanda è conforme alla procedura e alla legge, nonché alla consolidata prassi della nostra Sezione; non essendovi alcuna inesattezza, la decisione presa dalla corte d'appello regionale con una valutazione errata è contraria alla procedura e alla legge e richiede l'annullamento”

La Corte d'Appello Regionale ha emesso una sentenza di resistenza, ribadendo le motivazioni precedenti. Successivamente, il legale della banca convenuta ha presentato ricorso per cassazione contro la sentenza di resistenza entro i termini previsti. Di conseguenza, il fascicolo è stato portato all'attenzione dell'Assemblea Generale Civile della Corte di Cassazione.

"IL PENSIONATO CHE CONTESTA LA TRATTENUTA NON PUÒ RICHIEDERE LA RESTITUZIONE DELLE SOMME PRECEDENTEMENTE RISCOSSE DALLA BANCA"

L'Assemblea Generale Civile della Corte di Cassazione, a seguito dell'esame del ricorso, ha annullato la decisione della corte d'appello regionale. Nella sentenza di annullamento sono state incluse le seguenti espressioni:

“Considerando che il consumatore, protetto dall'intento di non rendere ancora più debole la parte debole a causa dell'accettazione generale che non ha altro reddito oltre alla pensione, sapeva di dover rimborsare con la stessa pensione la somma ottenuta nell'ambito del contratto di prestito firmato di propria volontà e spesa secondo le proprie esigenze socio-economiche; considerando che ha mostrato la pensione come parte del proprio patrimonio in modo da rafforzare agli occhi della banca la probabilità di rimborso del prestito; che la banca, agendo con questa convinzione, ha concesso al ricorrente più di un prestito; che il ricorrente non ha effettuato pagamenti delle rate in altro modo; che non ha contestato la riscossione regolare delle rate del prestito ogni mese tramite il metodo di bonifico scelto fin dall'inizio come metodo di pagamento e che la banca ha interrotto la riscossione effettuata con questo metodo dopo aver visto che la volontà del ricorrente in tal senso era venuta meno con l'apertura della causa; si conclude che richiedere l'annullamento delle suddette trattenute con l'accusa che siano contrarie alla legge e, in connessione con l'accoglimento di tale richiesta, la restituzione delle somme trattenute, costituisce un abuso del diritto e, ai sensi dell'articolo 2 del Codice Civile Turco n. 4721, non deve essere tutelato dall'ordinamento giuridico in quanto non conforme alla buona fede.”


Fonte della notizia: İHA

Pensionato pensione Corte di Cassazione