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Risposta del Ministero alle voci sugli acquisti dall'estero

Il Ministero del Commercio ha fatto chiarezza sulle voci riguardanti una presunta modifica dei limiti di esenzione per i prodotti portati dai passeggeri dall'estero. Il Ministero ha dichiarato che non è stata apportata alcuna modifica recente alle disposizioni di esenzione in vigore dal 2009.

Risposta del Ministero alle voci sugli acquisti dall'estero

Nei giorni scorsi, il Ministero del Commercio ha risposto alle voci circolate nell'opinione pubblica secondo cui "sarebbero state introdotte nuove restrizioni sui prodotti portati dall'estero". Il Ministero ha annunciato che le disposizioni e i limiti di esenzione relativi ai beni portati dai passeggeri al seguito sono applicati nello stesso modo da molti anni e che non è stata effettuata alcuna regolamentazione recente.

"LE AFFERMAZIONI NON RISPECCHIANO LA REALTÀ"

Nella dichiarazione rilasciata dal Ministero, è stato affermato che alcuni organi di stampa e piattaforme di social media hanno diffuso post che non rispecchiano la realtà riguardo a presunte modifiche nelle pratiche di esenzione per i beni portati dai passeggeri.

Nella nota, è stato ricordato che le suddette esenzioni sono regolate dalla Decisione del Consiglio dei Ministri n. 2009/15481.

Il Ministero del Commercio ha comunicato che ogni passeggero può portare, per uso personale e in esenzione da imposte:

1 chilogrammo di tè,

1 chilogrammo di caffè solubile,

1 chilogrammo di caffè,

1 chilogrammo di cioccolato,

1 chilogrammo di prodotti alimentari a base di zucchero

può portare.

Inoltre, è stato specificato che i passeggeri possono utilizzare il loro diritto totale di 2 chilogrammi per cioccolato o prodotti alimentari a base di zucchero, se lo desiderano, per uno solo di questi prodotti.

È stato inoltre riferito che, ad eccezione dei passeggeri in transito, anche i beni non aventi carattere commerciale, portati per uso personale, familiare o come regalo, sono considerati nell'ambito dell'esenzione.

RICORDATI I LIMITI PER FRUTTA E VERDURA

Nella dichiarazione, sono stati nuovamente condivisi i limiti da applicare ai prodotti vegetali portati dai passeggeri per consumo personale nell'ambito dei beni da regalo.

Di conseguenza;

Fino a 3 chilogrammi per frutta e verdura fresca e secca,

Fino a 1 chilogrammo per altri prodotti vegetali

viene applicata l'esenzione.

È stato affermato che i prodotti vegetali che superano queste quantità vengono valutati come quantità e natura commerciale e trattati nel quadro delle disposizioni legislative pertinenti.

LIMITI DI 430 EURO E 1500 EURO

Nella dichiarazione del Ministero, è stato comunicato che i beni il cui valore totale reale non supera i 430 euro per ogni passeggero sono esenti da imposte. Per i passeggeri di età inferiore ai 15 anni, questo limite è fissato a 150 euro.

D'altra parte, è stato notato che per i beni che non superano il valore di 1500 euro e non hanno carattere commerciale, viene applicata un'imposta unica e fissa a seconda del paese di provenienza del bene.

In questo contesto;

30 percento per i beni provenienti direttamente dai paesi dell'Unione Europea,

60 percento per i beni provenienti da altri paesi,

È stato riferito che per i prodotti inclusi nell'elenco (IV) allegato alla Legge sulle Imposte Speciali sui Consumi, viene applicata un'imposta aggiuntiva del 20 percento oltre a queste aliquote.

"NESSUNA MODIFICA DAL 2009"

Il Ministero del Commercio, nella dichiarazione rilasciata per informare correttamente l'opinione pubblica, ha sottolineato che le disposizioni e i limiti di esenzione relativi ai beni portati dai passeggeri sono applicati nello stesso modo dal 2009.


Fonte della notizia: 12punto