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Restrizioni sui 'social media' per gli avvocati da parte del TBB

Il Regolamento sulle modifiche al Regolamento sul divieto di pubblicità dell'Unione degli Ordini degli Avvocati della Turchia (TBB) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Di conseguenza, l'ordine degli avvocati avvierà d'ufficio procedimenti disciplinari contro coloro che non rispettano il divieto di pubblicità.

Restrizioni sui 'social media' per gli avvocati da parte del TBB

Le modifiche apportate al Regolamento sul divieto di pubblicità dell'Unione degli Ordini degli Avvocati della Turchia (TBB), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2024, hanno aggiornato le norme relative al divieto di pubblicità per le attività professionali degli avvocati.

Secondo la modifica apportata al regolamento, gli avvocati non potranno effettuare pubblicazioni, né condividere contenuti scritti o visivi, "al fine di ottenere incarichi, condividendo informazioni di carattere generale e astratto accessibili a chiunque".

Ecco gli articoli modificati:

ARTICOLO 6- L'articolo 7 del medesimo Regolamento è stato modificato insieme al suo titolo come segue.

"Uso di strumenti di comunicazione scritti, uditivi, visivi e online

Articolo 7- Coloro che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento;

a) Possono annunciare una sola volta, tramite strumenti di comunicazione scritti, uditivi, visivi e canali online, i cambi di indirizzo, le aperture di uffici e il rientro alla professione dopo un'interruzione non superiore a sei mesi, nonché l'ingresso e l'uscita da una società tra avvocati, in modo tale da non costituire pubblicità. La registrazione o la cessazione di una società tra avvocati o l'uscita di uno dei soci può essere annunciata tramite avviso pubblico.

b) Non possono effettuare condivisioni a scopo pubblicitario riguardanti la propria vita, i propri guadagni o le proprie attività professionali in modo da essere associati alla propria identità professionale. Negli strumenti di comunicazione scritti, uditivi, visivi e online, nei casi in cui venga utilizzato il titolo di avvocato, sono tenuti ad astenersi da comportamenti che possano danneggiare la reputazione della professione forense nelle condivisioni relative alla loro vita privata.

c) Negli strumenti di comunicazione scritti, uditivi, visivi e online, non possono mettere in risalto cause passate o presenti o questioni legali su cui stanno lavorando in modo tale da costituire pubblicità. Non possono rilasciare dichiarazioni o effettuare condivisioni agendo come portavoce delle parti. In casi necessari, possono fornire informazioni e rilasciare dichiarazioni, a condizione che rimangano entro i limiti degli aspetti legali dei fascicoli processuali passati o presenti. Tuttavia, non possono effettuare pubblicazioni, né condivisioni scritte o visive, al fine di ottenere incarichi, condividendo informazioni di carattere generale e astratto accessibili a chiunque.

ç) Negli strumenti di comunicazione scritti, uditivi, visivi e nei canali online, sono tenuti ad astenersi da qualsiasi comportamento che possa essere considerato pubblicità, nonché da qualsiasi dichiarazione o condivisione che possa danneggiare la reputazione della professione forense, in qualsiasi pubblicazione a cui partecipino o di cui facciano parte, indipendentemente dal titolo.

d) Non possono utilizzare nomi di dominio volti esclusivamente a ottenere fama, a porsi davanti ai colleghi o a ottenere incarichi tramite pubblicità. Il nome di dominio non può essere contrario alla dignità della professione forense. Possono aprire un sito web limitandosi alle seguenti informazioni: nome e cognome del proprietario o dei proprietari del sito, titolo accademico in ambito giuridico se presente, fotografia, nome e cognome degli altri avvocati che lavorano nello studio, titolo accademico in ambito giuridico se presente, denominazione registrata se si tratta di una società tra avvocati, denominazione dello studio se si tratta di uno studio legale, numeri di iscrizione all'Unione degli Ordini degli Avvocati della Turchia e all'ordine di appartenenza, date di inizio della professione, università di provenienza, lingue straniere conosciute, indirizzo dell'ufficio in cui si svolge l'attività professionale, numeri di telefono e fax, indirizzo e-mail e indirizzo e-mail registrato. Nel sito web non possono condividere informazioni relative ai propri clienti o alle persone e istituzioni a cui forniscono consulenza sotto la voce "referenze" o qualsiasi altro nome. Nei loro siti web, possono fornire informazioni sulle aree di attività dello studio, senza che ciò implichi una specializzazione.

e) Non possono utilizzare codici di reindirizzamento, parole chiave, sottodomini, indirizzi di pagina o applicare metodi simili volti a mettere in risalto le proprie attività professionali e a posizionarsi ai primi posti nei motori di ricerca, in modo da ottenere incarichi e creare concorrenza con i colleghi, all'interno dei canali online e nella progettazione dei siti web o nei codici rilevabili dai motori di ricerca. Non possono intraprendere azioni o operazioni per mettere in risalto contenuti preparati personalmente, fatti preparare o preparati riguardo a loro stessi, a pagamento o gratuitamente, sui canali online. Non possono utilizzare collegamenti ipertestuali che reindirizzino gli utenti di Internet al proprio sito o dal proprio sito a un altro sito, né consentirne l'uso; non possono inserire o ricevere pubblicità sui canali online.

f) A condizione che non sia finalizzato a ottenere incarichi e non causi concorrenza con i colleghi, possono annunciare le proprie candidature alle elezioni degli organi e della presidenza dell'ordine o dell'Unione degli Ordini degli Avvocati della Turchia, nonché alle elezioni generali o locali, tramite strumenti di comunicazione scritti, uditivi, visivi e canali online, a condizione che l'annuncio inizi al massimo 2 mesi prima della data delle elezioni e termini entro 10 giorni dalle stesse. Tali annunci devono essere idonei allo scopo e consoni alla dignità della professione."


Fonte della notizia: 12punto

TBB Divieto di pubblicità per gli avvocati