Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: sostegno tramite sovvenzioni e prestiti per la ricostruzione ai terremotati
Saranno concessi prestiti e sovvenzioni ai legittimi proprietari per la ricostruzione in loco degli edifici con danni medi o superiori nelle aree colpite dai terremoti del 6 febbraio con epicentro a Kahramanmaraş.
Secondo la decisione presa in conformità al sesto comma dell'articolo aggiuntivo 1 della Legge n. 7452, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e firmata dal Presidente dell'AKP e Capo dello Stato Recep Tayyip Erdoğan, relativa all'entrata in vigore dell'allegato decreto sulle procedure e i principi per la concessione di sovvenzioni e prestiti per la costruzione ai proprietari di terreni su cui verranno realizzate nuove strutture ai sensi dell'articolo aggiuntivo 1 della "Legge sull'accettazione del Decreto Presidenziale relativo all'insediamento e all'edificazione nell'ambito dello Stato di Emergenza n. 7452", sono stati stabiliti i criteri per l'erogazione di sovvenzioni in denaro o in natura e di prestiti per la ricostruzione in loco degli edifici classificati con danni medi o superiori, ai sensi della "Legge n. 7269 sugli aiuti da fornire a seguito di disastri che colpiscono la vita pubblica", nelle aree colpite dai terremoti del 6 febbraio.
In base alla decisione, le cui disposizioni saranno attuate dal Ministro dell'Ambiente, dell'Urbanizzazione e del Cambiamento Climatico, è stato stabilito che: non saranno concesse sovvenzioni e prestiti a coloro che beneficiano già di aiuti per prestiti e alloggi ai sensi della legge n. 7269; i proprietari potranno ricevere prestiti per un massimo di 3 unità indipendenti (un'abitazione e un locale commerciale); sarà possibile ricevere sia una sovvenzione che un prestito per la stessa unità; oltre alla sovvenzione per la costruzione, saranno erogati contributi anche per la supervisione dei lavori, le relazioni geologiche e/o la mappatura e attività simili; le sovvenzioni e i prestiti saranno concessi anche ai proprietari di edifici in costruzione classificati con danni medi o superiori; in caso di proprietà condivisa o congiunta dell'immobile danneggiato, la sovvenzione sarà concessa per una sola abitazione/locale commerciale e il prestito per un massimo di 3 unità indipendenti; i diritti di un defunto passeranno agli eredi e, in presenza di più eredi, questi saranno considerati un unico avente diritto; tutte le operazioni saranno condotte a nome dell'ultimo proprietario registrato al catasto; anche i terzi che hanno acquisito l'immobile danneggiato dopo il disastro tramite vendita o altro mezzo saranno considerati aventi diritto.
LE COSTRUZIONI NON CONFORMI ALLA NORMATIVA EDILIZIA SARANNO SOSPESE PER 30 GIORNI
Nella decisione si sottolinea che a coloro che non realizzano la costruzione in conformità con i piani, i progetti, le regole tecniche e artistiche e la normativa edilizia, verrà concesso un termine di 30 giorni per correggere i lavori, durante i quali le sovvenzioni e i prestiti saranno sospesi. È stato specificato che, qualora la costruzione non venisse regolarizzata entro il termine stabilito, i pagamenti saranno interrotti, gli importi delle sovvenzioni e dei prestiti già utilizzati saranno recuperati con gli interessi, insieme al valore attuale dei materiali da costruzione impiegati, e saranno avviate le procedure previste dalla normativa edilizia.
La decisione indica che, per la concessione del prestito, non si terrà conto del reddito o del punteggio di credito degli aventi diritto. Gli interessati a ricevere sovvenzioni o prestiti devono presentare domanda tramite e-Devlet o direttamente presso le Direzioni Provinciali dell'Ambiente, dell'Urbanizzazione e del Cambiamento Climatico, entro e non oltre 1 anno dalla data di ottenimento del permesso di costruire, allegando le informazioni e i documenti richiesti dal Ministero.
PRINCIPI PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI E SOVVENZIONI
È stato comunicato che con gli aventi diritto la cui domanda sarà approvata verrà firmato un contratto di prestito e un piano di pagamento. Il 10% del prestito sarà versato in anticipo, mentre il resto sarà erogato in 3 rate uguali dal Ministero, in base al livello di avanzamento dei lavori nel sistema di supervisione edilizia per gli edifici soggetti alla Legge n. 4708 sulla Supervisione Edilizia del 29 giugno 2001, o in base a ispezioni in loco effettuate dalle autorità competenti per gli altri edifici. Le rate saranno versate sul conto corrente aperto in banca dall'appaltatore scelto dagli aventi diritto. Le Direzioni Provinciali dell'Ambiente, dell'Urbanizzazione e del Cambiamento Climatico costituiranno un'ipoteca sull'immobile a favore del Tesoro, di primo grado e di prima priorità o di grado libero, per un importo pari al doppio del valore del prestito.
Secondo la decisione, che prevede che il rimborso dei prestiti sarà monitorato dal Ministero, saranno concessi prestiti senza interessi per un massimo di tre unità indipendenti, con una durata totale massima di 10 anni e 2 anni di preammortamento, per un importo di 750 mila lire per le abitazioni, 1 milione di lire per le abitazioni con stalla e 400 mila lire per i locali commerciali.
Fonte della notizia: AA
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