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Pubblicate le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale sulla legge sulla censura: 'Porterà con sé il dibattito sulla verità'

Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale (AYM) sulla legge sulla censura. Il presidente della Corte, Zühtü Arslan, ha dichiarato: "Il più grande ostacolo al pensiero pluralista, fondamento di una società democratica, è l'approccio uniformante".

Pubblicate le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale sulla legge sulla censura: 'Porterà con sé il dibattito sulla verità'

La Corte Costituzionale (AYM) ha pubblicato la sentenza motivata riguardante la norma sulla "diffusione pubblica di informazioni fuorvianti (Art. 217/A del Codice Penale turco)", dopo aver discusso e respinto la richiesta di annullamento l'8 novembre.

Nella decisione, presa con 9 voti favorevoli e 6 contrari, Zühtü Arslan, Hasan Tahsin Gökcan, Engin Yıldırım, Emin Kuz, Yusuf Şevki Hakyemez e Kenan Yaşar hanno espresso un'opinione dissenziente. Esprimendo il loro voto contrario, hanno sostenuto che l'articolo aggiunto al Codice Penale, che prevede una pena detentiva da 1 a 3 anni per la disinformazione, avrebbe dovuto essere annullato.

La Corte Costituzionale ha condotto la valutazione nell'ambito della 'limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali (Articolo 13)' e della 'libertà di espressione e di diffusione del pensiero (Articolo 26)'.

Secondo quanto riportato da Bianet; la Corte non ha ritenuto necessario esaminare i punti sollevati dal CHP riguardanti 'le caratteristiche della repubblica (Articolo 2)', 'la libertà di pensiero e di opinione (Articolo 25)', 'la libertà di stampa (Articolo 28)' e 'i principi relativi ai reati e alle pene (Articolo 38)'.

"È STATO RISCONTRATO CHE È REGOLATO IN MODO CHIARO E NETTO"

Nella sentenza motivata, la Corte Costituzionale, sostenendo che la norma è conforme alla Costituzione, ha affermato: "È stato riscontrato che gli elementi materiali e morali del reato, la natura e l'entità della sanzione relativa al reato, nonché le circostanze aggravanti del reato, sono regolati nella norma in modo chiaro e netto, senza lasciare spazio ad alcuna esitazione, e sotto questo aspetto si è compreso che la norma soddisfa il requisito di legalità".

Successivamente, la Corte ha affrontato il dibattito sulla libertà di espressione, sostenendo che essa costituisce uno dei pilastri fondamentali di una società democratica, condizione essenziale per il progresso della società e lo sviluppo degli individui:

La società democratica si sviluppa con l'esistenza di pensieri liberi e originali. L'esistenza di pensieri liberi e originali è possibile solo garantendo un sano flusso di informazioni. Con l'effetto degli sviluppi tecnologici, la velocità di diffusione delle informazioni è aumentata notevolmente oggi. Sebbene questa situazione porti con sé molti elementi positivi, la sostituzione delle verità con informazioni contrarie alla realtà influisce negativamente sulla formazione di opinioni originali negli individui.

"A questo proposito, è chiaro che punire con una pena detentiva coloro che diffondono pubblicamente informazioni contrarie alla realtà riguardanti la sicurezza interna ed esterna del Paese, l'ordine pubblico e la salute generale, in modo idoneo a turbare la pace pubblica, al solo scopo di creare ansia, paura o panico tra il pubblico, contribuirà alla protezione della pace pubblica e, di conseguenza, alla prevenzione del turbamento dell'ordine pubblico. Pertanto, si è compreso che la norma ha uno scopo legittimo volto alla protezione e al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza."

Nella sua sentenza motivata, la Corte Costituzionale ha sostenuto che un'informazione contraria alla realtà può mettere in pericolo importanti interessi pubblici riguardanti la sicurezza interna ed esterna, l'ordine pubblico e la salute generale della Turchia.

Affermando che le informazioni contrarie alla realtà non forniscono alcun contributo ai dibattiti pubblici, la Corte Costituzionale ha valutato che la norma mira a soddisfare un bisogno sociale imperativo.

LA SPIEGAZIONE DI ARSLAN SULLA DURATA DELLA PENA

Il presidente della Corte Costituzionale, Zühtü Arslan, insieme ad altri cinque membri, ha espresso un'opinione dissenziente sulla decisione, redigendo un parere contrario di 18 articoli.

Arslan ha sostenuto che l'articolo impone una limitazione alla libertà di espressione protetta dall'Articolo 26 della Costituzione. Ha sottolineato le incertezze e le ambiguità presenti nella legge.

L'opinione dissenziente di Arslan è la seguente:

La libertà di espressione può essere limitata dalla legge per motivi quali la protezione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, come specificato nel secondo comma dell'Articolo 26. Tuttavia, questa limitazione non deve toccare l'essenza del diritto e deve essere conforme ai requisiti dell'ordine sociale democratico e al principio di proporzionalità.

Nella norma oggetto del ricorso, l'unico aspetto concreto, determinato e prevedibile è che la pena detentiva prevista va da uno a tre anni. Oltre a ciò, gli elementi del reato e il movente richiesto sono del tutto astratti, soggetti a interpretazione e a valutazioni soggettive.

Il primo di questi è l'espressione 'informazione contraria alla realtà'. L'incertezza qui è duplice. In primo luogo, l'espressione 'realtà' indica una situazione difficile da determinare per sua natura. In secondo luogo, l'ambito delle informazioni di cui si deve determinare se siano 'contrarie alla realtà' è regolato in modo molto ampio. Tutte le informazioni riguardanti la sicurezza interna ed esterna del Paese, l'ordine pubblico e la salute generale rientrano nell'ambito del reato. Considerando che questi concetti sono elastici e aperti all'interpretazione, si comprenderà che quasi ogni tipo di diffusione di informazioni è stata inclusa nell'ambito del reato.

Tutte queste incertezze nella norma oggetto del ricorso, che possono portare ad applicazioni arbitrarie e imprevedibili, significano che l'intervento sulla libertà di espressione non soddisfa il requisito di legalità.

L'ordine sociale democratico richiede che anche le parole sgradite, scioccanti o fastidiose per una parte della società siano protette nell'ambito della libertà di espressione. La norma oggetto del ricorso, invece, è una disposizione molto idonea a impedire la condivisione di informazioni sgradite e fastidiose con il pretesto che siano 'contrarie alla realtà' e a fungere da deterrente in questo senso.

La norma porterà inevitabilmente con sé un controllo sulla 'realtà' e, in questo contesto, un dibattito sul fatto se l'informazione oggetto del reato, diffusa pubblicamente, sia 'reale' o meno. Non bisogna dimenticare che, nel corso della storia, il più grande pretesto di coloro che hanno represso il pensiero è stata la pretesa di 'verità'. Coloro che pensano di possedere la sfera magica della 'verità' sono stati in grado di accusare chi non la pensa come loro di essere 'nemici della verità' o 'eretici'. In vari tempi e luoghi, in nome della 'verità', è stato possibile vietare la difesa di informazioni e opinioni 'errate' e 'fuorvianti', e coloro che le diffondevano sono stati puniti nel modo più severo.

Il concetto di 'ordine sociale democratico' incluso nell'Articolo 13 della Costituzione richiede un pluralismo sociale e politico che serva alla coesistenza di opinioni e pensieri diversi. La protezione di questo pluralismo dipende innanzitutto dall'assenza di un 'monopolio della realtà' sostenuto dal potere pubblico.

Va notato che il più grande ostacolo al pensiero pluralista, fondamento di una società democratica, è l'approccio uniformante. Wittgenstein, uno dei più grandi filosofi del secolo scorso, ha espresso molto bene l'inconveniente di questo approccio con le parole: 'La causa principale della malattia filosofica è l'alimentazione unilaterale, ovvero nutrire il proprio pensiero con un unico tipo di esempio'.

In conclusione, la norma oggetto del ricorso ha creato un reato di pericolo astratto che limita la libertà di espressione con concetti molto difficili da definire e applicare a casi concreti. È anche chiaro che la norma, che prevede una pena detentiva fino a tre anni, avrà un effetto deterrente su coloro che esercitano la libertà di espressione. In questo stato, non si può dire che la norma corrisponda a un bisogno sociale imperativo e che sia quindi necessaria nell'ordine sociale democratico.

Per le ragioni esposte, non condivido la decisione della maggioranza, poiché ritengo che la norma di cui si chiede l'annullamento sia contraria agli Articoli 13 e 26 della Costituzione.


Fonte della notizia: 12punto

Corte Costituzionale Legge sulla censura Presidente della Corte Costituzionale Zühtü Arslan