Prima decisione per i sottotenenti: Respinta
È arrivato il primo esito nella battaglia legale dei sottotenenti espulsi dalle Forze Armate turche (TSK) con l'accusa di "indisciplina" per aver dichiarato "Siamo i soldati di Mustafa Kemal". Due sottotenenti avevano richiesto la sospensione cautelare del provvedimento.
È arrivato il primo esito nel ricorso presentato dai sottotenenti espulsi dalle Forze Armate turche (TSK) con l'accusa di "indisciplina" per aver incrociato le spade tra loro e aver dichiarato "Siamo i soldati di Mustafa Kemal" dopo la cerimonia di laurea del 30 agosto.
Lo stesso tribunale di Ankara ha deciso all'unanimità di respingere la richiesta dei due sottotenenti, motivando che "non sussistono danni di difficile o impossibile riparazione".
I sottotenenti Ebru Eroğlu, Talip İzzet Akarsu, Batuhan Gazi Kılıç, Serhat Gündar e Deniz Demirtaş avevano presentato ricorso a marzo e aprile per ottenere la sospensione cautelare del provvedimento di espulsione. Tuttavia, i tribunali, quasi come se avessero concordato, hanno deciso di esaminare le istanze solo dopo aver acquisito la difesa del Ministero della Difesa Nazionale (MSB). Nel frattempo, un tribunale aveva tentato di riunire i casi dei sottotenenti, ma il Tribunale Amministrativo Regionale di Ankara ha respinto tale richiesta all'unanimità.
UNA DECISIONE DI MEZZA PAGINA
A seguito di tali sviluppi, il 20° Tribunale Amministrativo di Ankara ha esaminato il ricorso di Serhat Gündar e Talip İzzet Akarsu il 27 maggio.
Nelle istanze presentate dall'avvocato di Gündar, Namık Öztürk, e dagli avvocati di Akarsu, Serdar Öztürk e İbrahim Yılmaz, è stato sostenuto che "i sottotenenti non hanno avuto alcun comportamento ostativo al servizio, che le azioni contestate non sono state provate, che l'indagine non è stata condotta in modo conforme alla procedura e che il diritto alla difesa è stato limitato", mentre il Ministero della Difesa ha sostenuto che l'espulsione fosse conforme alla legge.
Il tribunale ha emesso, separatamente e all'unanimità per entrambi i sottotenenti, la seguente decisione di mezza pagina:
"Il secondo comma dell'articolo 27 della Legge sulla Procedura di Giustizia Amministrativa stabilisce che i tribunali amministrativi possono decidere la sospensione dell'esecuzione, motivandola, qualora si verifichino congiuntamente le condizioni di un danno di difficile o impossibile riparazione in caso di attuazione dell'atto amministrativo e l'evidente illegittimità dell'atto stesso. Dall'esame del fascicolo, poiché si è compreso che nel caso di specie non si sono verificate le condizioni previste dalla suddetta disposizione di legge, la richiesta di sospensione dell'esecuzione viene respinta..."
Müyesser YILDIZ
3 giugno 2025
Fonte della notizia: Müyesser Yıldız
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