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Nuova regolamentazione sul divieto di pubblicità per gli avvocati: introdotto il divieto per internet e social media

È stata introdotta una modifica al regolamento sul divieto di pubblicità per gli avvocati. Gli avvocati non potranno pubblicare o ricevere pubblicità sui canali online e non potranno intraprendere azioni o attività volte a mettere in risalto contenuti che li riguardano. La decisione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Nuova regolamentazione sul divieto di pubblicità per gli avvocati: introdotto il divieto per internet e social media

Il Regolamento recante modifiche al Regolamento sul divieto di pubblicità dell'Unione degli Ordini degli Avvocati della Turchia, che disciplina le procedure e i principi relativi al divieto di pubblicità nella professione forense, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore.

Secondo quanto stabilito, con la modifica del regolamento è stata eliminata la procedura di invio di una lettera di avvertimento in caso di violazione del divieto di pubblicità. In caso di violazione, verrà avviata d'ufficio un'indagine contro gli avvocati e verrà notificata all'interessato una comunicazione contenente la richiesta di difesa.

Gli avvocati non potranno intraprendere azioni o attività volte a mettere in risalto contenuti preparati personalmente, fatti preparare o preparati riguardo alla loro persona, a titolo oneroso o gratuito, sui canali online.

GLI AVVOCATI NON POTRANNO PUBBLICARE O RICEVERE PUBBLICITÀ

Agli avvocati è vietato l'uso di collegamenti che reindirizzino gli utenti di internet al proprio sito o da un altro sito al proprio; inoltre, non potranno pubblicare o ricevere pubblicità sui canali online.

Gli avvocati non potranno effettuare post che abbiano natura pubblicitaria riguardo alla loro vita, ai loro guadagni o alle loro attività professionali in modo tale da essere associati alla loro identità professionale.

Nei casi in cui venga utilizzato il titolo di avvocato nei mezzi di comunicazione scritti, audio, visivi e online, e nei post relativi alla loro vita privata, gli avvocati dovranno evitare comportamenti che possano danneggiare la reputazione della professione.

NON SARANNO CONSENTITI NEMMENO POST SCRITTI E VISIVI

Gli avvocati dovranno evitare qualsiasi comportamento che possa essere considerato pubblicità, nonché qualsiasi dichiarazione o post che possa danneggiare la reputazione della professione, durante le trasmissioni a cui partecipano sui social media e in ambienti internet. Non potranno effettuare trasmissioni, né pubblicare contenuti scritti o visivi, condividendo informazioni di carattere generale e astratto accessibili a chiunque al fine di acquisire incarichi.

Anche negli incontri con clienti o potenziali clienti, il luogo, l'ambiente e il contenuto dovranno essere consoni allo scopo dell'incontro, degni della reputazione della professione forense e tali da non violare il divieto di pubblicità.

In tali incontri dovrà essere rispettata la regola della riservatezza.



Fonte della notizia: 12punto