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Multa record dell'Autorità Garante della Concorrenza per 'Nesine.com'

Secondo quanto riportato sul sito web dell'Autorità Garante della Concorrenza (Rekabet Kurumu), si è conclusa l'indagine avviata in merito all'accusa secondo cui D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ avrebbe violato la Legge sulla Tutela della Concorrenza attraverso accordi contenenti clausole di esclusività.

Multa record dell'Autorità Garante della Concorrenza per 'Nesine.com'

Il Consiglio ha stabilito che D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ ha violato la Legge sulla Tutela della Concorrenza e ha pertanto deciso di infliggere all'impresa in questione una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 77 milioni 708 mila 195 lire turche.

D'altra parte, il Consiglio ha imposto a D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ anche alcuni obblighi. È stato deciso che, ad eccezione delle aree presenti sulle divise (come schiena, petto, pantaloncini, maniche, calzettoni), tutte le clausole che potrebbero portare direttamente o indirettamente a un'esclusività nei contratti di pubblicità, promozione e sponsorizzazione stipulati con i club sportivi e in vigore alla data di adozione della presente decisione del Consiglio, debbano essere rimosse e documentate all'Autorità entro 60 giorni dalla notifica della decisione motivata. 

È stato inoltre stabilito che, ad eccezione delle aree presenti sulle divise (come schiena, petto, pantaloncini, maniche, calzettoni), nei contratti da stipulare con i club sportivi per pubblicità, promozione e sponsorizzazione non debbano essere inserite clausole che portino a un'esclusività diretta o indiretta.

RITENUTO OPPORTUNO DOCUMENTARE ENTRO 60 GIORNI

È stato ritenuto opportuno che tutte le clausole contenute nei contratti già stipulati con le imprese per la pubblicità a bordo campo dei club sportivi, e in vigore alla data di adozione della presente decisione del Consiglio, che potrebbero portare direttamente o indirettamente a un'esclusività, debbano essere rimosse e documentate all'Autorità entro 60 giorni dalla notifica della decisione motivata. È stato deciso di non inserire clausole che portino a un'esclusività diretta o indiretta nei contratti da stipulare con le imprese per la pubblicità a bordo campo dei club sportivi.

È stato deciso all'unanimità di imporre l'obbligo di non inserire clausole che portino a un'esclusività diretta o indiretta nei contratti da stipulare con Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ per l'acquisto di pubblicità e servizi, con possibilità di ricorso presso i Tribunali Amministrativi di Ankara entro 60 giorni dalla notifica della decisione motivata.



Fonte della notizia: AA

Sanzione violazione tribunale Multa Contratto Sponsor Sport commercio