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Modifiche alla tariffa dell'anticipo spese per il concordato nella Gazzetta Ufficiale

Il comunicato relativo alle modifiche della tariffa dell'anticipo spese per il concordato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Modifiche alla tariffa dell'anticipo spese per il concordato nella Gazzetta Ufficiale

Con un comunicato pubblicato dal Ministero della Giustizia nella Gazzetta Ufficiale, sono state apportate modifiche alla tariffa dell'anticipo spese per il concordato. Chi richiede il concordato sarà tenuto a versare l'anticipo spese presso la cassa del tribunale al momento della presentazione della richiesta. L'anticipo spese per il concordato coprirà costi quali ogni tipo di notifica e spese postali, onorari dei periti e del commissario giudiziale, costi di pubblicazione, spese fallimentari, nonché le spese di invio e ritorno del fascicolo presso la corte d'appello regionale e la Corte di Cassazione.

MODIFICHE AGLI IMPORTI DELL'ANTICIPO SPESE

Il richiedente il concordato dovrà versare come anticipo: l'importo delle spese di notifica pari a tre volte il numero dei creditori dichiarati al momento della richiesta; l'importo minimo di 2 mila lire turche per 7 pubblicazioni da effettuare sulla Gazzetta del Registro del Commercio della Turchia; l'importo minimo per 7 pubblicazioni da effettuare sul portale ufficiale degli annunci dell'Agenzia per la Stampa e la Pubblicità (Basın-İlan Kurumu), come stabilito nella Tariffa Prezzi degli Annunci Ufficiali; le spese per 50 raccomandate con ricevuta di ritorno per le notifiche agli enti e alle istituzioni competenti; un importo pari a tre volte la tariffa minima stabilita per i periti; un importo calcolato su una base minima di 2 mila 600 lire turche per la persona incaricata come commissario giudiziale, coprendo il periodo di sospensione temporanea, con l'onorario definitivo da determinare successivamente dal tribunale; 1.300 lire turche per altre attività e procedure; e un totale di 53 mila lire turche per le spese fallimentari per i soggetti soggetti a fallimento.

L'ANTICIPO SPESE NON UTILIZZATO SARÀ RESTITUITO

Per i debitori non soggetti a fallimento, il tribunale potrà decidere di applicare una riduzione sull'importo dell'anticipo spese sopra elencato. La parte dell'anticipo spese non utilizzata sarà restituita al richiedente dopo che la sentenza sarà passata in giudicato. Se il richiedente ha comunicato un numero di conto, il rimborso avverrà tramite bonifico elettronico. Se non è stato comunicato alcun numero di conto, l'importo sarà inviato tramite la società Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) con pagamento al domicilio, detraendo le spese dall'anticipo stesso. Qualora durante il procedimento si accerti che l'anticipo spese versato secondo la tariffa non sia sufficiente, la parte mancante dovrà essere integrata. L'anticipo spese previsto in questa tariffa si applicherà alle richieste di concordato presentate dopo il 15.03.2018.


Fonte della notizia: İHA

Fallimento sconto reso concordato preventivo Gazzetta Ufficiale