La Legge sul Clima è sulla Gazzetta Ufficiale
La Legge sul Clima, approvata dall'Assemblea Generale della Grande Assemblea Nazionale Turca (TBMM), è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Con la legge, si mira a combattere il cambiamento climatico in linea con la visione di crescita verde e l'obiettivo di emissioni nette zero. La legge coprirà la riduzione delle emissioni di gas serra, fondamentale nella lotta al cambiamento climatico, le attività di adattamento al cambiamento climatico, nonché gli strumenti di pianificazione e attuazione, le entrate, le autorizzazioni, la supervisione e le procedure e i principi del quadro legale e istituzionale ad essi correlati. Nella lotta al cambiamento climatico, tenendo conto del principio delle responsabilità comuni ma differenziate e delle capacità relative della Turchia, saranno presi come base gli approcci di equità, giustizia climatica, precauzione, partecipazione, integrazione, sostenibilità, trasparenza, transizione giusta e progresso. Le istituzioni e gli enti pubblici, nonché le persone fisiche e giuridiche, saranno tenuti a rispettare e attuare entro i termini previsti le misure e le normative adottate nell'interesse pubblico in conformità con questa legge. I progressi relativi alla riduzione delle emissioni di gas serra e alle attività di adattamento al cambiamento climatico saranno monitorati su base annuale dalla Presidenza. Fatte salve le disposizioni della Legge sulla Protezione dei Dati Personali, la Presidenza sarà autorizzata a richiedere direttamente informazioni, documenti e dati ritenuti necessari per l'attuazione di questa legge a istituzioni ed enti pubblici, nonché a persone fisiche e giuridiche.
ATTIVITÀ DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA
Con la legge, le emissioni di gas serra saranno ridotte in linea con la dichiarazione di contributo nazionale, l'obiettivo di emissioni nette zero e le strategie e i piani d'azione pubblicati o aggiornati dalla Presidenza. Le istituzioni e gli enti pubblici competenti saranno tenuti ad adattare, preparare, attuare, monitorare e aggiornare i propri strumenti di pianificazione, inclusi gli obiettivi a medio e lungo termine, nel quadro delle attività di riduzione delle emissioni di gas serra. Le istituzioni e gli enti, in linea con l'obiettivo di emissioni nette zero e l'approccio dell'economia circolare, seguiranno l'adozione di misure di mitigazione da applicare nei settori inclusi nella dichiarazione di contributo nazionale, come l'efficienza energetica, idrica e delle materie prime, la prevenzione dell'inquinamento alla fonte, l'aumento dell'uso di energia rinnovabile, la riduzione dell'impronta di carbonio di prodotti, imprese, istituzioni ed enti, l'uso di combustibili e materie prime alternativi puliti o a basse emissioni di carbonio, la diffusione dell'elettrificazione, lo sviluppo e l'aumento dell'uso di tecnologie pulite, l'attuazione di queste misure tenendo conto dei requisiti di una transizione giusta, nonché la creazione, l'attuazione e il monitoraggio del sistema a zero rifiuti.
ATTIVITÀ DI ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO
In linea con la dichiarazione di contributo nazionale, l'obiettivo di emissioni nette zero e le strategie e i piani d'azione pubblicati o aggiornati dalla Presidenza, le istituzioni e gli enti competenti svolgeranno attività di adattamento volte a prevenire perdite e danni esistenti o potenziali legati al cambiamento climatico, a ridurre al minimo i rischi o a sfruttare le opportunità. In linea con le esigenze derivanti dall'attuazione delle politiche settoriali incluse nella dichiarazione di contributo nazionale e dal raggiungimento degli obiettivi, e tenendo conto dei principi di questo articolo, i compiti e le responsabilità esistenti delle istituzioni e degli enti competenti saranno riesaminati e, in questo contesto, previo parere del Ministero e delle istituzioni competenti, le istituzioni e gli enti pubblici competenti potranno adottare regolamenti nel quadro della dichiarazione di contributo nazionale e dell'obiettivo di emissioni nette zero. Le istituzioni e gli enti pubblici competenti saranno tenuti a preparare o far preparare strumenti di pianificazione e analisi di vulnerabilità e rischio relativi all'adattamento al cambiamento climatico su scala nazionale e locale, a considerare tali strumenti e analisi nelle attività di investimento e pianificazione e ad attuarli. Per garantire una gestione efficace delle risorse idriche contro gli effetti del cambiamento climatico, gli strumenti di pianificazione saranno preparati e attuati dalle istituzioni e dagli enti pubblici competenti. Al fine di ridurre le perdite e i danni causati dai disastri legati al cambiamento climatico, saranno sviluppati sistemi di valutazione del rischio, monitoraggio, informazione e allerta precoce basati sulla gestione integrata dei disastri.
SARÀ ISTITUITO IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI COORDINAMENTO PER IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Secondo la legge, le strategie e i piani d'azione per il cambiamento climatico saranno preparati, attuati, monitorati, valutati e, se necessario, aggiornati su scala nazionale o regionale periodicamente, sotto il coordinamento della Presidenza e con la collaborazione delle istituzioni e degli enti competenti, al fine di realizzare le attività di riduzione delle emissioni di gas serra e di adattamento al cambiamento climatico. Per determinare le aree di strategia, azione e attuazione in conformità con le condizioni della provincia e per garantirne l'attuazione, in ogni provincia sarà istituito un Consiglio Provinciale di Coordinamento per il Cambiamento Climatico, presieduto dal governatore e composto dai rappresentanti delle direzioni provinciali o regionali delle istituzioni e degli enti competenti, se presenti, e dai rappresentanti delle amministrazioni locali. La segreteria del Consiglio sarà gestita dall'organizzazione periferica del Ministero e le procedure e i principi di funzionamento del Consiglio saranno determinati dal Ministero. I piani d'azione locali per il cambiamento climatico saranno preparati o fatti preparare sotto il coordinamento del governatore, in modo da costituire un piano olistico per ogni provincia, tenendo conto dei requisiti di una transizione giusta per la riduzione delle emissioni di gas serra e l'adattamento al cambiamento climatico; nelle città metropolitane saranno preparati congiuntamente dalla municipalità metropolitana, nelle altre province dalla municipalità provinciale e dall'amministrazione provinciale speciale, con la partecipazione delle istituzioni e degli enti competenti, e saranno presentati al Consiglio Provinciale di Coordinamento per il Cambiamento Climatico per l'approvazione. Nei processi di preparazione o monitoraggio dei piani d'azione locali per il cambiamento climatico, le istituzioni e gli enti competenti condivideranno i documenti, le informazioni e i dati richiesti nel quadro delle disposizioni legislative pertinenti.
ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI SCAMBIO DELLE EMISSIONI
Con la legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, la Presidenza istituirà il Sistema di Scambio delle Emissioni (ETS), preparerà la pianificazione nazionale delle quote e procederà alla distribuzione delle quote. In questo contesto, potranno essere sviluppati anche meccanismi di flessibilità e meccanismi di stabilità del mercato. L'operatore di mercato gestirà il mercato ETS. Nell'ambito dell'ETS, le imprese che svolgono attività che causano emissioni dirette di gas serra, i cui principi sono determinati dal regolamento, saranno obbligate a ottenere un permesso per le emissioni di gas serra dalla Presidenza per poter svolgere tali attività. Nel quadro delle procedure e dei principi determinati dal regolamento, il permesso per le emissioni di gas serra potrà essere aggiornato o revocato dalla Presidenza a seguito di modifiche nella natura o nel funzionamento dell'impianto durante il periodo di validità del permesso, o di modifiche riguardanti le persone fisiche o giuridiche titolari del permesso. Le imprese incluse nell'ETS saranno obbligate a consegnare quote annuali corrispondenti al valore annuo verificato delle emissioni di gas serra. Nell'ambito dell'ETS, le quote gratuite potranno essere fornite in proporzione ai dati storici sulle emissioni o ai valori di riferimento. Le quote non potranno essere oggetto di contratti di garanzia. Le quote gratuite soggette all'obbligo di consegna non potranno essere pignorate finché non saranno trasferite dal conto nel sistema di registrazione delle transazioni in cui sono state inizialmente trasferite. Sarà obbligatorio registrare elettronicamente l'emissione delle quote e monitorare i diritti ad esse relativi sulla base dei titolari dei diritti. La cessazione delle attività degli impianti, la liquidazione dell'impresa o la decisione di concordato preventivo prima del termine per l'adempimento dell'obbligo di consegna non costituiranno un ostacolo all'adempimento dell'obbligo di consegna.
UTILIZZO DELLE ENTRATE
Le entrate ottenute nell'ambito dell'ottenimento del permesso per le emissioni di gas serra, i proventi della vendita di quote nel mercato primario nell'ambito dell'ETS, le entrate derivanti dalle operazioni del meccanismo di stabilità del mercato, il cinquanta percento delle entrate ottenute dall'operatore di mercato dal mercato ETS, i contributi ricevuti per i crediti di carbonio autorizzati nei mercati internazionali del carbonio e il cinquanta percento delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate nell'ambito di questa legge, da utilizzare per gli scopi determinati in questa legge, saranno registrati come entrate speciali nel prospetto contrassegnato del bilancio generale e saranno previsti come stanziamenti speciali nel bilancio della Presidenza e utilizzati dalla Presidenza. La Presidenza sarà autorizzata a istituire un'impresa a capitale rotativo. Il capitale di fondazione dell'impresa a capitale rotativo sarà di 10 milioni di lire turche. Il Presidente sarà autorizzato ad aumentare tale importo di capitale fino a 5 volte. Le aree di attività, i compiti, le entrate, le spese, il funzionamento, la supervisione e le procedure e i principi relativi all'attuazione dell'impresa a capitale rotativo saranno regolati da un regolamento emanato dalla Presidenza con il parere favorevole del Ministero del Tesoro e delle Finanze e della Presidenza della Strategia e del Bilancio. Le entrate previste in questo articolo non potranno essere utilizzate per scopi diversi dalla trasformazione verde e dalla lotta al cambiamento climatico. Un importo fino al dieci percento di queste entrate potrà essere utilizzato per le attività condotte nell'ambito delle pratiche di transizione giusta. In questo contesto, le risorse stanziate come stanziamento speciale nel bilancio della Presidenza potranno essere trasferite alle amministrazioni nell'ambito del bilancio generale come stanziamento speciale da utilizzare esclusivamente nelle pratiche di transizione giusta, e alle altre amministrazioni nell'ambito dell'amministrazione centrale nel quadro della loro legislazione pertinente.
DISPOSIZIONI PENALI
In violazione dei divieti o delle restrizioni relativi al monitoraggio delle emissioni di gas serra; a coloro che non presentano il rapporto verificato sulle emissioni di gas serra entro il termine previsto, sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 mila lire turche a 5 milioni di lire turche. In violazione delle procedure e dei principi, dei divieti o delle restrizioni determinati dalla legislazione relativa alle sostanze che riducono lo strato di ozono; a coloro che utilizzano, importano, commerciano e immettono sul mercato sostanze che riducono lo strato di ozono sarà inflitta una sanzione di 2 milioni 500 mila lire turche; alle persone fisiche e giuridiche che forniscono servizi di manutenzione, riparazione e assistenza per prodotti o apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono sarà inflitta una sanzione di 250 mila lire turche; a coloro che non rispettano le disposizioni sull'etichettatura dei prodotti o delle apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria di 120 mila lire turche. A coloro che utilizzano, commerciano e immettono sul mercato gas serra fluorurati sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria di 2 milioni 500 mila lire turche e non sarà rilasciato il Certificato di Controllo degli Idrofluorocarburi per un periodo da 3 a 6 mesi. A coloro che importano idrofluorocarburi senza quota o in quantità superiori alla quota sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria di 1 milione di lire turche e, nell'anno successivo, la quota sarà ridotta in proporzione alla quantità eccedente.
Fonte della notizia: İHA
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