La decisione di 'violazione' della Corte Costituzionale non basta al tribunale: Can Atalay non è stato scarcerato
Il deputato di Hatay del Partito dei Lavoratori di Turchia (TİP), Can Atalay, non è stato rimesso in libertà dalla Corte d'Assise.
Continua la detenzione di Can Atalay, deputato di Hatay del Partito dei Lavoratori di Turchia (TİP), attualmente in carcere.
Si sono verificati momenti di tensione quando i deputati del TİP si sono recati nel corridoio per parlare con la cancelleria della 13ª Corte d'Assise; la deputata Sera Kadıgil ha invitato tutti gli avvocati a recarsi in tribunale per offrire il loro sostegno.
NESSUNA DECISIONE DI SCARCERAZIONE
La 13ª Corte d'Assise di Istanbul non ha emesso un ordine di scarcerazione nel caso di Can Atalay. Il tribunale ha inviato il fascicolo alla 3ª Sezione Penale della Corte di Cassazione.
La decisione del tribunale è la seguente:
“La decisione presa dalla Corte Costituzionale il 25/10/2023 in merito al ricorso individuale numero 2023/53898 presentato dal ricorrente Şerafettin Can Atalay il 20/07/2023, è stata inviata al nostro tribunale in allegato alla nota della Segreteria Generale della Corte Costituzionale datata 25/10/2023 e numero 2023/53898. Tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27/10/2023, numero 32352.
A seguito del ricorso in appello contro la condanna a 18 anni di reclusione inflitta al ricorrente ai sensi degli articoli 312 e 39 del Codice Penale turco con la sentenza del nostro tribunale del 25/04/2022, n. 2021/178 E. e 2022/178 K., il ricorso è stato respinto nel merito dalla 3ª Sezione Penale del Tribunale Regionale di Giustizia di Istanbul con sentenza del 28/12/2022, n. 2022/1270 E. e 2022/1463 K.
A seguito del ricorso in Cassazione contro tale decisione, il fascicolo è stato inviato alla 3ª Sezione Penale della Corte di Cassazione. Mentre il fascicolo era in fase di esame in Cassazione, il ricorrente è stato eletto deputato di Hatay nelle elezioni generali del 14 maggio 2023. Il ricorrente ha richiesto alla 3ª Sezione Penale della Corte di Cassazione la sospensione del procedimento e la scarcerazione ai sensi dell'articolo 83 della Costituzione, in virtù della sua elezione a deputato. Tale richiesta è stata respinta dalla Sezione con decisione del 13/7/2023, n. 2023/12611 E. e 2023/112 D. İş, riservandosi di esaminare il merito in seguito. L'opposizione presentata dal ricorrente contro tale decisione è stata definitivamente respinta dalla 4ª Sezione Penale della Corte di Cassazione il 17/7/2023. Il ricorrente ha presentato ricorso individuale alla Corte Costituzionale il 20/07/2023. Mentre tale ricorso individuale era in fase di esame, la 3ª Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna del ricorrente con sentenza del 28/09/2023, n. 2023/12611 E. e 2023/6359 K.
La Corte Costituzionale, nel ricorso n. 2023/53898 del 25/10/2023, ha deciso di inviare una copia della sentenza al nostro Tribunale affinché vengano espletate le procedure necessarie per porre fine alle violazioni dei diritti, ovvero l'avvio di un nuovo processo per il ricorrente, la sospensione dell'esecuzione della condanna, la sua scarcerazione dall'istituto penitenziario e l'emissione di un ordine di sospensione nel nuovo processo.
Ai sensi dell'articolo 50, commi primo e secondo, della Legge n. 6216 sull'Istituzione e le Procedure di Processo della Corte Costituzionale, datata 30/03/2011:
“(1) Al termine dell'esame di merito, viene deciso se il diritto del ricorrente sia stato violato o meno. In caso di decisione di violazione, viene stabilito ciò che deve essere fatto per eliminare la violazione e le sue conseguenze. Tuttavia, non può essere effettuato un controllo di opportunità e non può essere emessa una decisione che costituisca un atto o un'azione amministrativa.
(2) Se la violazione accertata deriva da una decisione giudiziaria, il fascicolo viene inviato al tribunale competente per un nuovo processo al fine di eliminare la violazione e le sue conseguenze. Nei casi in cui non vi sia un interesse legale a procedere con un nuovo processo, può essere disposto un risarcimento a favore del ricorrente o può essere indicata la via per intentare una causa presso i tribunali ordinari. Il tribunale incaricato del nuovo processo decide, se possibile, sulla base del fascicolo in modo da eliminare la violazione e le sue conseguenze come chiarito nella decisione di violazione della Corte Costituzionale.”
Considerate tali disposizioni, si comprende che la decisione di violazione oggetto del ricorso individuale emessa dalla Corte Costituzionale non riguarda la sentenza del nostro Tribunale, bensì la decisione di rigetto della richiesta di scarcerazione emessa dalla relativa Sezione Penale della Corte di Cassazione; che il ricorrente è stato eletto deputato mentre il fascicolo era davanti alla suddetta Sezione e che la violazione oggetto del ricorso individuale deriva dalla decisione di tale Sezione; inoltre, che dopo la presentazione del ricorso individuale, la Sezione Penale competente ha esaminato il fascicolo nel merito e ha emesso una sentenza; pertanto, data la nuova situazione giuridica venutasi a creare, è necessario che la 3ª Sezione Penale della Corte di Cassazione effettui una nuova valutazione, motivo per cui il fascicolo è stato inviato alla Procura della Repubblica.”
Fonte della notizia: 12punto
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