La Corte Costituzionale respinge il ricorso del CHP
La Corte Costituzionale ha respinto la richiesta di annullamento delle disposizioni che regolano l'istituzione, i membri, i compiti, i poteri e il funzionamento del Comitato per la stabilità dei prezzi, introdotto con una modifica alla Legge di procedura fiscale. È stato dichiarato che il compito assegnato al Comitato di contribuire alla creazione e al mantenimento permanente della stabilità dei prezzi rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore.
Il Partito Repubblicano del Popolo (CHP) ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale chiedendo l'annullamento di alcune disposizioni della Legge n. 7421 sulla modifica della Legge di procedura fiscale e di alcune altre leggi.
Nel ricorso si sosteneva che la norma contestata rendesse privi di significato il potere e il dovere della Banca Centrale di garantire la stabilità dei prezzi e la sua autorità nel determinare gli strumenti di politica monetaria da applicare in tale ambito; pertanto, si affermava che la norma fosse incostituzionale, in quanto eliminerebbe l'indipendenza della Banca Centrale, causando incertezza e confusione nelle competenze.
La Corte Costituzionale ha respinto la richiesta di annullamento della normativa.
Nella motivazione della decisione della Corte Costituzionale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, si legge che la norma in questione disciplina l'istituzione, i membri, i compiti, i poteri e il funzionamento del Comitato per la stabilità dei prezzi, stabilendo che il comitato è stato creato per contribuire alla creazione e al mantenimento permanente della stabilità dei prezzi.
Nella motivazione è stato osservato quanto segue:
"Considerando che le questioni menzionate dalle norme sono regolate in modo chiaro e preciso, senza lasciare spazio ad alcun dubbio, non si può affermare che le norme siano ambigue. Si comprende che le norme mirano a istituire un'unità amministrativa, a determinarne la struttura, i compiti e i poteri, e a regolare il funzionamento della sua segreteria, al fine di sviluppare varie proposte per garantire la stabilità dei prezzi e di adottare e attuare misure contro gli elementi che minacciano tale stabilità. A questo proposito, non si può dire che le norme perseguano uno scopo diverso dall'interesse pubblico."
Nella motivazione è stato inoltre indicato che, dato che non esiste una disposizione costituzionale che imponga obblighi specifici riguardo agli strumenti e ai metodi da applicare per garantire la stabilità dei prezzi, il compito assegnato al comitato di contribuire alla creazione e al mantenimento permanente della stabilità dei prezzi rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, nel quadro degli obblighi previsti dall'articolo 167 della Costituzione.
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