L'Autorità garante della concorrenza sanziona due aziende
L'Autorità garante della concorrenza (Rekabet Kurumu) ha inflitto sanzioni per un totale di 42,7 milioni di lire turche a Mapei e Chryso-Kat nell'ambito di un'indagine sul settore dei prodotti chimici per l'edilizia.
L'Autorità garante della concorrenza (Rekabet Kurumu) ha concluso l'indagine condotta su alcune aziende e associazioni operanti nel mercato turco dei prodotti chimici per l'edilizia. A seguito dell'inchiesta, volta a verificare l'eventuale violazione dell'articolo 4 della Legge sulla tutela della concorrenza n. 4054, sono state comminate sanzioni amministrative pecuniarie per un totale di 42,7 milioni di lire turche a due società.
MAXI SANZIONE PER DUE AZIENDE
Secondo la decisione presa durante la riunione del Consiglio della concorrenza del 22 maggio 2025:
Mapei Yapı Kimyasalları İnşaat San. ve Tic. AŞ è stata sanzionata per 31.332.351,95 TL con l'accusa di aver determinato i prezzi di vendita dei rivenditori e di aver applicato restrizioni territoriali e di clientela,
Chryso-Kat Katkı Malzemeleri San. ve Tic. AŞ ha ricevuto una sanzione di 11.418.569,29 TL per pratiche analoghe, tra cui la determinazione dei prezzi di vendita, restrizioni territoriali e di clientela, e l'imposizione di obblighi di non concorrenza agli acquirenti.
DECISIONI RIGUARDO ALLE ALTRE AZIENDE COINVOLTE NELL'INDAGINE
Per quanto riguarda le altre aziende esaminate nell'ambito dell'indagine, non sono state riscontrate prove di violazione della concorrenza. Le aziende indagate per le quali non è stata rilevata alcuna violazione sono:
Akkim Kimya
BASF Türk
Egecrete
Ekan Kimya
Fosroc
İksa Beton
Kalekim Lyksor
Kordsa Teknik Tekstil
Polisan Yapıkim
Polipropilen Elyaf
Yapıchem
È stato deciso che non vi è motivo di imporre sanzioni amministrative pecuniarie a queste società.
Inoltre, non sono state riscontrate violazioni nemmeno per l'Associazione dei produttori di additivi chimici per calcestruzzo e malta (KÜB) e per la Federazione dei produttori di prodotti per l'edilizia (YÜF).
CONCESSA L'ESENZIONE INDIVIDUALE PER LA CONDIVISIONE DEI DATI
Nell'ambito dell'indagine, è stata presa una decisione significativa riguardo alla pratica di condivisione dei dati gestita dalla KÜB. In merito alla condivisione dei dati statistici raccolti con i membri della KÜB, la YÜF e le federazioni europee competenti, è stato deciso:
di non rilasciare un certificato di accertamento negativo ai sensi dell'articolo 8 della Legge n. 4054,
tuttavia, di concedere un'esenzione individuale ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 4054 per la pratica di condivisione dei dati, a condizione che avvenga in ambiente digitale tramite un'impresa indipendente e con la partecipazione di almeno cinque membri.
Fonte della notizia: 12punto
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