Introdotto l'obbligo del numero di lotto sulle etichette alimentari
Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ha imposto agli operatori del settore alimentare l'obbligo di tenere un registro del numero o del segno di lotto utilizzato sui propri prodotti e di presentarlo al Ministero su richiesta. Con la nuova bozza di comunicato, sarà obbligatorio che sulle etichette siano presenti segni che consentano l'identificazione del lotto di appartenenza dell'alimento. A partire dal 31 dicembre 2026, sarà vietata la commercializzazione di prodotti alimentari non conformi a tale normativa.
Il Ministero, agendo per garantire la sicurezza alimentare e proteggere la salute e gli interessi dei consumatori, ha preparato e sottoposto a consultazione la "Bozza di Comunicato del Codice Alimentare Turco sui Segni o Numeri che Identificano il Lotto di Appartenenza degli Alimenti".
Mentre venivano stabilite le procedure e i principi relativi alla marcatura che consente l'identificazione del lotto di appartenenza dell'alimento (un insieme di unità di vendita di un alimento prodotto, fabbricato o confezionato in condizioni identiche), sono state dettagliate le definizioni di lotto e di numero/segno di lotto/partita.
Nell'ambito della normativa, non potranno essere immessi sul mercato alimenti privi di un segno, lettera, simbolo o numero che consenta l'identificazione del lotto di appartenenza.

PRODOTTI ESCLUSI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE
Questa disposizione non si applicherà ai prodotti agricoli venduti o inviati a depositi temporanei, impianti di preparazione o confezionamento, spediti alle associazioni di produttori e raccolti per essere utilizzati immediatamente negli impianti di preparazione o trasformazione, né agli alimenti non preimballati al punto vendita per il consumatore finale, confezionati su richiesta dell'acquirente o resi pronti per la vendita diretta.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione anche gli imballaggi con una superficie massima inferiore a 10 centimetri quadrati, nonché i gelati e i ghiacci commestibili serviti al consumatore, a condizione che il segno o il numero che identifica il lotto sia presente sull'imballaggio combinato.
SARÀ PRESENTATO AL MINISTERO SU RICHIESTA
Il numero o il segno di lotto sarà determinato di volta in volta dai produttori alimentari. Il segno o il numero di lotto sarà determinato e apposto sotto la responsabilità di uno o dell'altro operatore.
Salvo nei casi in cui sia chiaramente distinguibile dalle altre marcature sull'etichetta, il segno o il numero di lotto sarà preceduto dalla lettera "P" o "L".
Negli alimenti preimballati, il segno o il numero di lotto e, se necessario, la lettera "P" o "L", saranno riportati direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta applicata ad esso.
Negli alimenti non preimballati, il segno o il numero di lotto e, se necessario, la lettera "P" o "L", saranno presenti sull'imballaggio o sul contenitore, oppure, in mancanza di questi, sui relativi documenti commerciali.
Se la data di consumo raccomandata o la data di scadenza sull'etichetta è indicata codificata almeno per giorno e mese in questo ordine, tale data potrà essere utilizzata come numero di lotto. In questi casi, sull'etichetta o sull'imballaggio dovrà essere riportata la dicitura: "Il numero di lotto/partita corrisponde alla data di scadenza/data di consumo raccomandata."

Gli operatori del settore alimentare terranno un registro della conformità del numero o del segno di lotto utilizzato sull'etichetta o sull'imballaggio alla definizione di lotto prevista dalla normativa e lo presenteranno al Ministero su richiesta.
La bozza di comunicato è stata preparata in conformità con la "Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare", mentre nei confronti di chi agisce in violazione del comunicato saranno applicate sanzioni amministrative secondo gli articoli pertinenti della "Legge sui Servizi Veterinari, la Salute delle Piante, gli Alimenti e i Mangimi".
Con l'entrata in vigore della bozza di comunicato, il "Comunicato del Codice Alimentare Turco sulla Determinazione dei Segni o Simboli Relativi ai Numeri di Lotto delle Derrate Alimentari" del 4 gennaio 2012 sarà abrogato.
Gli operatori del settore alimentare saranno obbligati a rispettare le disposizioni di questo comunicato entro il 31 dicembre 2026. Dopo tale data, gli alimenti non conformi al comunicato non potranno essere tenuti sul mercato. La stessa disposizione si applicherà anche alle etichette degli alimenti importati.
Fonte della notizia: 12punto
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