Dichiarazione del KVKK sulle chiamate effettuate dalle società di ricerca
L'Autorità per la protezione dei dati personali (KVKK) ha reso noto che, nelle interviste telefoniche condotte dalle società di ricerca tramite la composizione casuale di numeri, non si configura alcuna violazione dei dati personali qualora, dopo aver fornito l'informativa, gli interessati prestino il proprio consenso esplicito.
L'Autorità per la protezione dei dati personali (KVKK) ha rilasciato una dichiarazione in merito alle chiamate effettuate dalle società di ricerca tramite la composizione casuale di numeri.
Nella nota, in cui si specifica che sono stati esaminati i reclami pervenuti all'Autorità riguardo alle chiamate effettuate con questo metodo, viene riportato che, ai sensi della Legge sulla protezione dei dati personali n. 6698, "le disposizioni della legge non si applicano nel caso in cui i dati personali vengano trattati per scopi di ricerca, pianificazione e statistica, previa anonimizzazione tramite statistiche ufficiali".
Nella dichiarazione, sottolineando che dagli esami effettuati è emerso che i numeri di telefono non sono stati ottenuti da alcuna fonte e che il numero generato non è visibile al personale che conduce la conversazione, è stato registrato che l'attività di trattamento dei dati personali inizia con la chiamata dell'interessato.
CONDIZIONE DEL CONSENSO ESPLICITO
Nella dichiarazione sono state fornite le seguenti informazioni relative alle attività di trattamento dei dati personali, come la data e la durata della chiamata, il registro del traffico sotto forma di "numero chiamante e numero chiamato", l'inserimento dei numeri di telefono in una lista di esclusione in caso di richiesta di non essere più contattati e la registrazione audio della conversazione:
"È stato deciso che, ai fini del controllo di qualità della ricerca, dell'adempimento degli obblighi del ricercatore e della dimostrazione dell'adempimento di tali obblighi in caso di controversie legali, il trattamento può essere considerato lecito nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 5, secondo comma, lettera (f) della Legge, ovvero 'il trattamento è necessario per il legittimo interesse del titolare del trattamento, a condizione che non pregiudichi i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato'."
Nella dichiarazione, in cui si sottolinea che nel momento stesso in cui si entra in contatto con le persone è necessario fornire un'informativa minima su chi sta effettuando la chiamata, quali dati personali dell'interessato vengono trattati, il fatto che il numero di telefono sia stato generato tramite il metodo di composizione casuale e lo scopo del trattamento, è stata inclusa la seguente espressione: "È stato deciso di informare l'opinione pubblica che, a seguito della fornitura dell'informativa, qualora gli interessati prestino il proprio consenso esplicito, la conversazione telefonica può proseguire e i dati personali possono essere trattati."
Fonte della notizia: AA
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