Dichiarazione della Corte Costituzionale su Can Atalay: ignorate le disposizioni della Costituzione
La Corte Costituzionale ha rilasciato una dichiarazione in merito alla mancata scarcerazione di Can Atalay nonostante la seconda sentenza. La Corte ha affermato: 'Il processo, formatosi con una decisione della Corte di Cassazione che ha ignorato le disposizioni della Costituzione, è chiaramente contrario alla lettera della Costituzione'.
La Corte Costituzionale (AYM) ha rilasciato un comunicato stampa in merito alla mancata scarcerazione del deputato del TİP per Hatay, Can Atalay.
Nella dichiarazione, la Corte Costituzionale ha affermato: "La 3ª Sezione Penale della Corte di Cassazione ha emesso una decisione, quella di 'non conformarsi alla sentenza della Corte Costituzionale', che non trova riscontro nel diritto turco". La Corte ha inoltre commentato: "In conclusione, il processo, iniziato con l'invio alla Corte di Cassazione di un fascicolo che rientrava nella competenza del tribunale di primo grado e formatosi con una decisione della Corte di Cassazione che ha ignorato le disposizioni della Costituzione, ha creato una chiara violazione della lettera della Costituzione e ha portato, in definitiva, alla violazione del diritto di ricorso individuale del ricorrente, del suo diritto di essere eletto e di svolgere attività politica, nonché del suo diritto alla libertà e alla sicurezza personale".
SENTENZA DI 'VIOLAZIONE'
Il testo integrale della dichiarazione, intitolata "Violazione del diritto di ricorso individuale a causa della mancata attuazione della sentenza di violazione della Corte Costituzionale", è il seguente:
"L'Assemblea Generale della Corte Costituzionale, in data 21/12/2023, nel ricorso di Şerafettin Can Atalay (3) (N. ricorso: 2023/99744), ha stabilito che sono stati violati il diritto di ricorso individuale garantito dall'articolo 148 della Costituzione, il diritto di essere eletto e di svolgere attività politica garantito dall'articolo 67 della Costituzione e il diritto alla libertà e alla sicurezza personale garantito dall'articolo 19 della Costituzione.
I FATTI
Il ricorrente, uno degli imputati nel processo noto all'opinione pubblica come il caso Gezi Park, aveva richiesto alla Corte di Cassazione la sospensione del processo e la scarcerazione, sostenendo di godere dell'immunità parlamentare in quanto eletto deputato. Tale richiesta è stata respinta in attesa dell'esame del merito. A seguito del ricorso individuale presentato dal ricorrente, la Corte Costituzionale ha stabilito che il diritto del ricorrente di essere eletto e di svolgere attività politica, nonché il suo diritto alla libertà e alla sicurezza personale, erano stati violati. Il 13º Tribunale Penale Pesante di Istanbul (tribunale di primo grado), a cui è stata inviata la sentenza di violazione, senza citare alcun mezzo di ricorso legale in merito alla decisione, ha inviato il fascicolo alla 3ª Sezione Penale della Corte di Cassazione, motivando la scelta con la conferma della sentenza di condanna del ricorrente da parte della Corte di Cassazione. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha presentato un parere alla 3ª Sezione Penale della Corte di Cassazione sostenendo che il ricorrente non potesse beneficiare dell'immunità parlamentare; tale parere non è stato notificato al ricorrente. La 3ª Sezione Penale della Corte di Cassazione ha emesso una decisione, quella di 'non conformarsi alla sentenza della Corte Costituzionale', che non trova riscontro nel diritto turco. La sezione competente, esaminando l'opposizione del ricorrente a tale decisione, ha stabilito che non vi era luogo a procedere.
LE ACCUSE
Il ricorrente ha sostenuto che, a causa della mancata esecuzione della sentenza di violazione della Corte Costituzionale, sono stati violati il suo diritto di ricorso individuale e il suo diritto di essere eletto e di svolgere attività politica; ha inoltre sostenuto che, a causa della prosecuzione dell'esecuzione della sentenza di condanna, è stato violato il suo diritto alla libertà e alla sicurezza personale.
VALUTAZIONE DELLA CORTE
Nel caso concreto, la sentenza di violazione della Corte Costituzionale non è stata attuata. La mancata esecuzione delle sentenze della Corte Costituzionale è una situazione in conflitto con la disposizione del sesto comma dell'articolo 153 della Costituzione, secondo cui le sentenze della Corte Costituzionale vincolano gli organi legislativi, esecutivi e giudiziari, le autorità amministrative, nonché le persone fisiche e giuridiche. Questa disposizione sulla vincolatività delle sentenze è una garanzia aggiuntiva che si applica anche ai diritti e alle libertà costituzionali per i quali la Corte Costituzionale ha deciso, nell'ambito del ricorso individuale, che vi è stata una violazione. D'altra parte, il fatto che il fascicolo di revisione del processo sia stato esaminato da un tribunale privo di competenza e autorità ha costituito una chiara violazione della disposizione imperativa dell'articolo 142 della Costituzione e del principio del giudice naturale sancito dall'articolo 37 della Costituzione.
L'articolo 148 della Costituzione conferisce a chiunque ne soddisfi i requisiti il diritto di presentare un ricorso individuale alla Corte Costituzionale. Senza dubbio, l'attuazione efficace delle sentenze della Corte Costituzionale è parte integrante del diritto di ricorso individuale. Il mancato adempimento delle sentenze emesse dalla Corte Costituzionale, così come accertato nella sentenza di violazione, equivale a una violazione chiara e grave del diritto di ricorso individuale, che è una forma specifica del diritto a un ricorso effettivo. La mancata attuazione delle decisioni sui ricorsi individuali renderebbe privo di significato il ricorso alla Corte Costituzionale. Proprio per questi motivi, l'ultimo comma dell'articolo 153 della Costituzione non conferisce alcun potere discrezionale agli organi legislativi, esecutivi e giudiziari, né alle autorità amministrative, in merito al rispetto delle sentenze della Corte Costituzionale e alla loro esecuzione senza modifiche, né prevede alcuna eccezione in merito.
D'altra parte, nel processo oggetto del ricorso concreto, poiché la Corte Costituzionale ha designato il tribunale di primo grado come tribunale competente, la Corte di Cassazione non ha l'autorità né il compito di revisione del processo ai sensi della Legge n. 6216. Il tribunale di primo grado, a cui è stata inviata la sentenza di violazione, non ha adempiuto al suo dovere relativo alla revisione del processo nel fascicolo che gli è stato sottoposto in conformità con la sentenza della Corte Costituzionale; non ha condotto un processo che tenesse conto dei diritti costituzionali del ricorrente.
Il potere di decidere in modo definitivo e vincolante sulla conformità alla Costituzione degli atti, delle azioni e delle omissioni del potere pubblico spetta esclusivamente alla Corte Costituzionale. In questo contesto, quando la Corte Costituzionale decide, tramite ricorso individuale, che un diritto fondamentale o una libertà è stato violato, nessuna autorità ha il potere di esaminare o controllare se tale decisione sia conforme alla Costituzione o alla legge.
"CHIARA CONTRARIETÀ ALLA LETTERA DELLA COSTITUZIONE..."
La Costituzione e le leggi non conferiscono alle autorità pubbliche, che hanno l'obbligo di attuare la sentenza della Corte Costituzionale, e nel caso concreto al tribunale di primo grado, il potere di inviare il fascicolo a un'autorità giudiziaria diversa, né autorizzano alcuna autorità giudiziaria a discutere la vincolatività delle sentenze della Corte Costituzionale. La vincolatività della sentenza della Corte Costituzionale comprende non solo ciò che deve essere fatto per eliminare la violazione e le sue conseguenze, ma anche la determinazione dell'autorità che deve eliminare la violazione e le sue conseguenze. Il rifiuto di attuare la sentenza della Corte Costituzionale e la mancata eliminazione della violazione e delle sue conseguenze seguendo i metodi prescritti dalla legge hanno rappresentato un'interpretazione e un'applicazione in chiaro contrasto con la lettera dell'articolo 153 della Costituzione e contrarie alla volontà del legislatore costituzionale.
In conclusione, il processo, iniziato con l'invio alla Corte di Cassazione di un fascicolo che rientrava nella competenza del tribunale di primo grado e formatosi con una decisione della Corte di Cassazione che ha ignorato le disposizioni della Costituzione, ha creato una chiara violazione della lettera della Costituzione e ha portato, in definitiva, alla violazione del diritto di ricorso individuale del ricorrente, del suo diritto di essere eletto e di svolgere attività politica, nonché del suo diritto alla libertà e alla sicurezza personale".
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— Corte Costituzionale (@AYMBASKANLIGI) 26 dicembre 2023
Fonte della notizia: 12punto
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