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Decisione sul divieto di musica introdotto con la pandemia dopo 2 anni

Il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere l'esecuzione della circolare del Ministero dell'Interno che, nell'ambito delle misure anti-pandemia, estendeva il divieto di diffusione musicale fino all'una di notte. Secondo la sentenza, il ministero non ha l'autorità per stabilire la durata della diffusione musicale.

Decisione sul divieto di musica introdotto con la pandemia dopo 2 anni

La quarta sezione del Consiglio di Stato ha deciso di sospendere l'esecuzione della circolare del Ministero dell'Interno che, a causa della pandemia, estendeva il divieto di diffusione musicale fino all'una di notte.

Nelle motivazioni, è stato dichiarato che il Ministero dell'Interno non ha l'autorità per limitare la durata della diffusione musicale. Il ministero ha il diritto di ricorrere contro la decisione.

ERA INIZIATO CON LA PANDEMIA

Il Ministero dell'Interno aveva spiegato la questione affermando: "Le richieste di estensione dell'orario del divieto di diffusione musicale stabilito durante la pandemia, in relazione all'avvicinarsi della stagione estiva e alla conseguente mobilità turistica, sono state valutate congiuntamente dal nostro Ministero, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Ambiente, dell'Urbanistica e dei Cambiamenti Climatici e dal Ministero della Cultura e del Turismo, e l'orario di diffusione musicale è stato esteso fino all'una di notte". La circolare del Ministero dell'Interno datata 10 maggio 2022 era stata inviata alle prefetture.

La deputata del CHP per Istanbul, Gamze Akkuş İlgezdi, insieme a numerose altre persone, ha intentato una causa per l'annullamento e la sospensione dell'esecuzione della circolare relativa al "divieto di musica". İlgezdi ha annunciato di aver vinto la causa intentata per l'annullamento della circolare del Ministero dell'Interno sul divieto di musica.

"LA CIRCOLARE È ILLEGITTIMA SOTTO IL PROFILO DELLA COMPETENZA"

Nelle motivazioni della decisione di sospensione dell'esecuzione emessa dalla quarta sezione del Consiglio di Stato, che ha effettuato il primo esame relativo alla causa intentata da İlgezdi, è stato affermato che la circolare oggetto della causa, che stabiliva l'estensione dell'orario di diffusione musicale fino all'una di notte in tutto il Paese, è stata sospesa "in quanto illegittima sotto il profilo della competenza e poiché la sua applicazione potrebbe causare danni difficili o impossibili da riparare".

 

Nelle motivazioni è stato sottolineato che, nel diritto amministrativo, la competenza esprime il potere decisionale conferito all'amministrazione dalla Costituzione e dalle leggi, e che la competenza può essere esercitata solo dall'organo a cui è stata attribuita per legge.

 

È stato riferito che, sebbene i compiti e le competenze del ministero convenuto siano elencati nel decreto presidenziale, in tale sezione non è stata inclusa alcuna disposizione relativa alla "determinazione della durata della diffusione musicale a livello nazionale".

È stato precisato che il Regolamento sulla Valutazione e Gestione dell'Inquinamento Acustico Ambientale, citato come base dell'atto oggetto della causa e in vigore al momento dell'adozione dello stesso, "copre i principi e le procedure relativi ai rumori ambientali e alle vibrazioni ambientali a cui le persone sono esposte, comprese le aree densamente popolate, i parchi o le zone silenziose nelle aree residenziali, le zone silenziose in spazi aperti, nonché scuole, ospedali e altre aree sensibili al rumore".

 

Nelle motivazioni si legge: “È stato concluso che le disposizioni del suddetto regolamento saranno attuate dal Ministero dell'Ambiente, dell'Urbanistica e dei Cambiamenti Climatici, che l'autorità di stabilire limiti di area e di orario per le attività rientranti nel campo di applicazione del regolamento spetta ai Comitati Ambientali Locali Provinciali, che sono unità periferiche del suddetto ministero, e che pertanto l'amministrazione convenuta non ha il compito né l'autorità di limitare la durata della diffusione musicale a livello nazionale”.

 

IL MINISTERO DELL'INTERNO CONVENUTO HA IL DIRITTO DI RICORRERE

D'altra parte, è stato sottolineato che né la Legge sull'Ambiente n. 2872 né il Regolamento sulle Licenze di Apertura e Funzionamento delle Attività Commerciali contengono "alcuna disposizione relativa alla determinazione della durata della diffusione musicale a livello nazionale", come invece indicato nella circolare oggetto della causa.

 

Il Ministero dell'Interno convenuto ha il diritto di ricorrere contro la decisione. Il ricorso sarà esaminato dal Consiglio delle Controversie Amministrative del Consiglio di Stato.

 


Fonte della notizia: 12punto

Ministero dell'Interno