Cosa sta succedendo alla Corte Costituzionale? Dopo il blocco di Instagram, hanno pubblicato e poi rimosso una vecchia sentenza
L'Autorità per le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (BTK) ha imposto un blocco all'accesso a Instagram. La Corte Costituzionale, dal canto suo, ha pubblicato sul proprio sito web e sui social media una sentenza emessa in passato riguardante la Direzione delle Comunicazioni, per poi rimuoverla circa un'ora dopo.
L'Autorità per le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (BTK) ha imposto un blocco all'accesso a Instagram.
In seguito alla decisione della BTK di bloccare l'accesso a Instagram, è giunta una nota significativa dalla Corte Costituzionale.
La Corte Costituzionale ha pubblicato sul proprio sito web e sui profili social una sentenza emessa in passato riguardante la Direzione delle Comunicazioni. La decisione pubblicata è stata rimossa sia dal sito che dagli account social dopo alcune ore.
Inoltre, anche il sito web della Corte Costituzionale risulta attualmente inaccessibile.
CONTRARIO ALLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E DIFFUSIONE DEL PENSIERO
La Corte Costituzionale ha annunciato di aver stabilito che le misure adottate dalla Direzione delle Comunicazioni in merito alla lotta contro la disinformazione costituiscono un'interferenza con la libertà di espressione e diffusione del pensiero, sancita dall'articolo 26 della Costituzione, e con la libertà di stampa, prevista dall'articolo 28.
Il comunicato stampa della Corte Costituzionale è il seguente:
“La Corte Costituzionale, in data 27/12/2023, nel fascicolo n. E.2020/88, ha deciso che i commi (c) e (ç) dell'articolo 6/A, aggiunti all'articolo 5 del Decreto Presidenziale n. (66) al Decreto Presidenziale n. (14) sull'Organizzazione della Direzione delle Comunicazioni, sono contrari alla Costituzione e ne ha disposto l'annullamento.”
NORME OGGETTO DEL RICORSO
Nelle norme oggetto del ricorso era stabilito che tra i compiti del Dipartimento per la Comunicazione Strategica e la Gestione delle Crisi, istituito all'interno della Direzione delle Comunicazioni (Presidenza), rientravano l'analisi degli elementi di minaccia interna ed esterna contro la Repubblica di Turchia, l'attuazione delle misure necessarie in termini di comunicazione strategica e gestione delle crisi, nonché l'identificazione e il contrasto a ogni tipo di manipolazione e disinformazione, incluse le attività di guerra psicologica, propaganda e operazioni di percezione condotte contro la Repubblica di Turchia.
MOTIVAZIONE DEL RICORSO
Nel ricorso si sostiene, in sintesi, che i compiti assegnati alla Presidenza in materia di comunicazione strategica e gestione delle crisi, riguardando la libertà di comunicazione e di stampa, dovrebbero essere regolati per legge; che i diritti e le libertà fondamentali non possono essere disciplinati tramite decreto presidenziale (CBK); e che le norme sono contrarie alla Costituzione poiché non definiscono il quadro generale, i principi e i criteri delle misure da adottare nell'ambito dei compiti previsti.
VALUTAZIONE DELLA CORTE
L'articolo 104 della Costituzione stabilisce che i diritti fondamentali, i diritti e i doveri individuali contenuti nella prima e seconda sezione della seconda parte della Costituzione, nonché i diritti e i doveri politici contenuti nella quarta sezione, non possono essere regolati tramite decreti presidenziali.
Con le norme oggetto del ricorso, si mira ad adottare misure per la gestione tramite comunicazione strategica delle crisi derivanti da operazioni di percezione condotte contro la Repubblica di Turchia e a svolgere attività contro ogni tipo di manipolazione e disinformazione. È evidente che le misure da adottare e le attività da svolgere in conformità con tali norme costituiscono un'interferenza con la libertà di espressione e diffusione del pensiero, sancita dall'articolo 26 della Costituzione, e con la libertà di stampa, prevista dall'articolo 28. In questo contesto, si è osservato che le norme, per il loro ambito di applicazione, contengono disposizioni relative ai diritti e ai doveri individuali inclusi nella seconda sezione della seconda parte della Costituzione. Di conseguenza, è emerso che le norme contengono disposizioni relative a un'area riservata alla legge che non può essere disciplinata tramite decreto presidenziale.
Per le ragioni esposte, la Corte Costituzionale ha deciso che le norme sono contrarie alla Costituzione per quanto riguarda la competenza in materia e ne ha disposto l'annullamento.”
PUBBLICAZIONE RIMOSSA
La sentenza della Corte Costituzionale riguardante la Direzione delle Comunicazioni è stata rimossa dai profili social e dal sito web dopo alcune ore. Ha destato attenzione il fatto che la Corte Costituzionale abbia pubblicato e poi cancellato una vecchia sentenza proprio nel giorno in cui è stato imposto il blocco all'accesso a Instagram.


Fonte della notizia: 12punto
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