Approvato in Assemblea Generale della TBMM l'aumento delle pensioni e della tassa di uscita dal Paese: a Erdoğan è stato conferito il potere di triplicare la tassa
La proposta di legge recante modifiche alle leggi fiscali e ad alcune altre leggi, che prevede l'innalzamento della pensione minima a 12.500 lire, è stata approvata dall'Assemblea Generale della Grande Assemblea Nazionale Turca (TBMM).
Con la proposta di legge firmata dai deputati dell'AKP, gli importi dei guadagni mensili e annuali dei contribuenti saranno determinati calcolando la media dei guadagni giornalieri rilevati a seguito dei controlli effettuati presso i contribuenti stessi.
Gli importi dei guadagni così determinati saranno confrontati con gli importi dei ricavi dichiarati dai contribuenti per il periodo in cui hanno operato e, nel caso in cui la differenza risultante dal confronto sia superiore al 20 percento, i contribuenti saranno convocati per fornire spiegazioni nell'ambito dell'"istituto di invito alla spiegazione" previsto dalla Legge sulle Procedure Fiscali.
Questa disposizione sarà applicata anche ai contribuenti soggetti all'imposta sulle società. Il Ministero del Tesoro e delle Finanze sarà autorizzato a determinare le procedure e i principi relativi all'applicazione dell'articolo.
Verrà effettuata una ritenuta fiscale sui pagamenti effettuati a persone fisiche in relazione ad aree di beni e servizi, tenendo conto dei settori e delle attività determinati dal Presidente. In questo modo, sarà garantita la sicurezza fiscale e si ridurrà l'economia sommersa. Al Presidente sarà conferito il potere di determinare le aliquote, separatamente o congiuntamente, per i pagamenti soggetti a ritenuta fiscale, in base ai settori di attività, alle tipologie di pagamento, ai settori, ai gruppi professionali e alle tipologie di lavoro.
Tenendo conto delle motivazioni della sentenza di annullamento della Corte Costituzionale, la proposta ha apportato modifiche alla Legge sulle Procedure Fiscali. Di conseguenza, il limite massimo della garanzia richiesta ai contribuenti soggetti all'applicazione di garanzie è stato fissato al 10 percento dell'importo totale indicato nei documenti falsi emessi, a condizione che non superi i 10 milioni di lire.
Il termine per la presentazione della garanzia richiesta è stato esteso da 30 a 60 giorni. Sarà garantita la restituzione della garanzia ai contribuenti che adempiono ai propri obblighi secondo le modalità precedentemente concordate e si assicurerà che le persone designate non siano responsabili per tutti i debiti fiscali maturati alla data della richiesta di garanzia.
PENSIONE MINIMA A 12.500 LIRE
Con la nuova normativa, l'importo minimo mensile di pagamento previsto per coloro che percepiscono pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti, nonché per gli aventi diritto, salirà da 10.000 lire a 12.500 lire su base di pratica.
Terminerà l'applicazione relativa al pagamento da parte del Tesoro del premio di sostegno alla sicurezza sociale di 5 punti, fornito ai datori di lavoro nel caso in cui coloro che sono considerati assicurati prima dell'8 settembre 1999, e a cui è stata concessa per la prima volta la pensione di vecchiaia o di anzianità, continuino a lavorare nello stesso posto di lavoro soggetti al premio di sostegno alla sicurezza sociale.
AUMENTO DELLA TASSA DI USCITA DAL PAESE
Con il provvedimento, l'importo della tassa di uscita dal Paese previsto dalla legge sarà aumentato di 10 volte, passando da 50 lire a 500 lire. Con la modifica apportata alla Legge n. 5597 sulla Tassa di Uscita dal Paese, al Presidente sarà conferito il potere di aumentare tale importo fino a 3 volte. In questo modo, la tassa di uscita dal Paese potrà salire fino a 1.500 TL.
NON SARÀ POSSIBILE UTILIZZARE L'IBAN E IL POS DI ALTRI
Salvo i casi consentiti dalla Legge sulle Carte di Credito e di Debito, nel caso in cui gli incassi effettuati tramite carte di credito, carte di debito, carte prepagate, codici QR, portafogli elettronici e strumenti di pagamento simili vengano effettuati tramite sistemi di pagamento o dispositivi non registrati a nome del contribuente stesso, ai contribuenti che effettuano l'incasso e a coloro che mettono a disposizione tali sistemi o dispositivi registrati a proprio nome, verrà applicata una sanzione per irregolarità speciale pari a 3 volte quella determinata secondo questa disposizione per ogni singola operazione. In questo contesto, il totale delle sanzioni per irregolarità speciale da irrogare entro un anno solare non potrà superare i 20 milioni di lire.
MODIFICHE ALLA LEGGE SULL'IMPOSTA SULLE SOCIETÀ
Con la nuova normativa è stata introdotta l'applicazione dell'imposta minima sulle società a livello nazionale. L'imposta sulle società che i contribuenti dovranno pagare non sarà inferiore al 10 percento dell'utile societario prima della deduzione di sconti ed esenzioni. In questo contesto, le filiali, le partecipazioni e le sedi di lavoro di società multinazionali con ricavi consolidati annui superiori a 750 milioni, situate in paesi con tassazione ridotta, saranno soggette a un'imposta minima sulle società pari almeno al 15 percento.
Le spese relative ai guadagni esenti dall'imposta minima complementare sulle società locale e globale, o le perdite derivanti da attività esenti, non potranno essere oggetto di deduzione dai guadagni non esenti.
Viene sancito il calcolo delle imposte coperte rettificate prese in considerazione nella determinazione del carico fiscale. Nel calcolo del carico fiscale su base nazionale del gruppo di imprese multinazionali, saranno prese in considerazione le imposte coperte rettificate calcolate delle imprese collegate situate in quel paese.
SARÀ APPLICATA UN'IMPOSTA SULLE SOCIETÀ DEL 30 PERCENTO SUI GUADAGNI DEI PROGETTI DI COSTRUZIONE-GESTIONE-TRASFERIMENTO
Inoltre, viene istituito un meccanismo di sicurezza fiscale per l'imposta minima complementare sulle società locale e globale. In questo contesto, nelle operazioni di finanziamento tra imprese collegate all'interno dello stesso gruppo, qualora il carico fiscale nel paese in cui si trova l'impresa collegata mutuataria sia inferiore all'aliquota dell'imposta minima sulle società, e il carico fiscale nel paese in cui si trova l'impresa collegata mutuante sia superiore all'aliquota dell'imposta minima sulle società, o qualora il carico fiscale calcolato senza tener conto dei ricavi e degli oneri finanziari derivanti dal finanziamento infragruppo sia superiore all'aliquota dell'imposta minima sulle società, l'onere finanziario sostenuto dall'impresa collegata mutuataria, che sarà considerato come spesa nella determinazione del guadagno su base aziendale, sarà limitato all'importo che l'impresa collegata mutuante considera come ricavo.
Sarà calcolata un'imposta sulle società del 30 percento sui guadagni delle istituzioni che operano in progetti realizzati secondo la Legge sulla realizzazione di alcuni investimenti e servizi nel quadro del modello di costruzione-gestione-trasferimento, e in progetti condotti nel quadro del modello di partenariato pubblico-privato secondo le disposizioni della Legge sulla realizzazione, il rinnovo e l'acquisizione di servizi tramite il modello di partenariato pubblico-privato da parte del Ministero della Salute e sulle modifiche ad alcune leggi e decreti legge.
Fonte della notizia: 12punto
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