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Approvato in Parlamento il disegno di legge sull'aviazione civile

Il disegno di legge recante modifiche alla Legge sull'aviazione civile turca e ad alcune leggi e decreti legge è stato approvato dalla Grande Assemblea Nazionale Turca (TBMM) ed è diventato legge.

Approvato in Parlamento il disegno di legge sull'aviazione civile

Secondo gli articoli approvati, il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture potrà, ove necessario, stabilire tariffe minime e massime per i servizi forniti alle navi nei porti, nei moli e nelle strutture costiere, al fine limitato di sviluppare il trasporto marittimo e nelle acque interne e di garantire un ambiente di concorrenza libero, equo e sostenibile.

La tariffa per l'ormeggio sarà determinata dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, senza superare le 2 lire per tonnellata di stazza lorda della nave, tenendo conto di elementi quali il viaggio della nave, la durata della sosta in rada, il pagamento forfettario mensile o annuale, il motivo dell'ormeggio e il luogo di ancoraggio per un giorno di sosta.

I servizi di pilotaggio e rimorchio da fornire durante il transito attraverso gli stretti di Istanbul e dei Dardanelli saranno gestiti dalla Direzione Generale della Sicurezza Costiera, secondo le procedure e i principi stabiliti dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. In questo ambito, non sarà possibile autorizzare persone fisiche o giuridiche di diritto privato né esternalizzare tali servizi.

Le strutture portuali gestite da istituzioni ed enti pubblici, quelle privatizzate tramite il metodo di trasferimento/concessione dei diritti di gestione nell'ambito della Legge sulle pratiche di privatizzazione, e le strutture portuali gestite nell'ambito della Legge sulla realizzazione di alcuni investimenti e servizi secondo il modello Build-Operate-Transfer, potranno fornire servizi di pilotaggio e rimorchio esclusivamente per le proprie strutture, qualora previsto dai rispettivi contratti.

Sarà prelevata una quota, con aliquote variabili, dai ricavi lordi mensili ottenuti dalle persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi di pilotaggio e rimorchio, derivanti da tali attività e dai servizi correlati come l'ormeggio e lo spostamento.

La quota da versare da parte delle persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi di pilotaggio e rimorchio sarà depositata sui conti dell'unità contabile dell'azienda a capitale rotativo del Ministero entro e non oltre il 15 del mese successivo a quello in cui il servizio è stato prestato. Il 50% dell'importo versato sarà trasferito all'unità contabile centrale del Ministero entro il 5 del mese successivo, per essere registrato come entrata nel bilancio generale.

Gli importi calcolati e riscossi dai proprietari delle navi come contropartita delle emissioni di gas serra prodotte dalle navi commerciali che arrivano o partono dai porti per operazioni di carico o sbarco passeggeri, saranno registrati come entrate speciali nella tabella contrassegnata con la lettera "B" del bilancio generale. Gli importi da riscuotere saranno determinati sulla base delle emissioni di gas serra verificate e dell'attuale prezzo del carbonio del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione Europea; tale importo sarà pagato ogni anno entro la fine di settembre dell'anno successivo come importo totale dell'anno precedente.

Le condizioni che le navi mercantili devono possedere in conformità con il regolamento riguardante scafo, macchinari, caldaie, equipaggiamento generale, salvataggio, protezione antincendio ed estinzione incendi, equipaggiamento di navigazione e radio, nonché altri strumenti e accessori, in base ai lavori a cui sono assegnate e ai viaggi che effettueranno, e il controllo di tali aspetti, saranno determinati in base agli accordi internazionali per le navi soggette a tali trattati, e in base ai regolamenti emanati dall'amministrazione per le navi mercantili non comprese in tale ambito.

Secondo le disposizioni da aggiungere alla Legge forestale, sarà possibile concedere permessi, previo pagamento di una tassa di rimboschimento, per depositi temporanei necessari alle operazioni di carico e scarico e per le strutture complementari, a condizione che rimangano entro il limite stradale, nelle foreste statali situate all'interno dei confini delle municipalità metropolitane, lungo le autostrade soggette a controllo degli accessi.

GLI AGENTI DI SICUREZZA PRIVATA POTRANNO EFFETTUARE PERQUISIZIONI PERSONALI

Con la modifica prevista nelle disposizioni della Legge sull'aviazione civile turca riguardanti il Consiglio nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile e la sicurezza aerea, tutti i passeggeri, al fine limitato di non violare la sicurezza aerea, saranno controllati e perquisiti con dispositivi tecnici e, ove necessario, manualmente, insieme ai loro effetti personali durante il transito verso gli aeroporti e gli aeromobili.

Le misure di sicurezza aerea saranno attuate anche da agenti di sicurezza privata sotto la supervisione delle forze dell'ordine generali, al fine di garantire la sicurezza della vita e dei beni e di prevenire atti illegali contro aeromobili, strutture aeronautiche e persone.

Gli agenti di sicurezza privata, su ordine scritto dell'autorità amministrativa locale dell'aeroporto e sotto la supervisione delle forze dell'ordine generali, potranno controllare e perquisire le persone, i loro effetti personali, i bagagli, il carico e le merci all'ingresso delle strutture aeronautiche, utilizzando dispositivi tecnici e, ove necessario, manualmente.


Fonte della notizia: İHA

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