Approvata in Parlamento la decisione sul trasferimento dei diritti edificatori
La proposta di legge recante modifiche alla Legge sui villaggi e ad altre leggi è stata approvata dall'Assemblea Generale della Grande Assemblea Nazionale Turca (TBMM), diventando legge.
Con la proposta approvata dall'Assemblea Generale della TBMM, il termine concesso a coloro che, pur essendo residenti e iscritti all'anagrafe del villaggio e privi di una casa propria, hanno acquistato immobili ma non hanno costruito edifici per vari motivi, o ai titolari di diritti che non hanno pagato le rate, sarà prorogato fino al 31.12.2028.
Con la modifica apportata all'articolo 18 della Legge sulle baraccopoli (Gecekondu Kanunu), viene regolamentato quali autorità possano emettere l'ordinanza di demolizione, entro quali termini e con quali modalità questa debba essere notificata agli interessati, e quanto tempo dopo la notifica e in che modo debba essere eseguita la demolizione, garantendo così la possibilità di ricorrere in sede giudiziaria contro l'atto amministrativo.
Il trasferimento dei diritti edificatori è definito come "l'operazione di trasferimento, tramite decisione del piano regolatore, del diritto di costruzione non utilizzabile su un determinato lotto verso un altro lotto o altri lotti, nei casi in cui, in aree soggette a piano regolatore esecutivo in scala 1/1000 dove sia stata effettuata o non sia possibile effettuare la riorganizzazione fondiaria, l'intero lotto o una parte di esso ricada in aree destinate a servizi pubblici, impedendo così l'esercizio del diritto di edificazione di proprietà privata sul lotto stesso".
L'obiettivo del trasferimento dei diritti edificatori è quello di coprire a titolo gratuito le aree destinate a servizi pubblici senza gravare sulle finanze dello Stato, trasferendole alla proprietà pubblica, eliminare le restrizioni sulla proprietà dei cittadini e prevenire le cause legali per espropriazione di fatto.
Le quote di partecipazione alla riorganizzazione saranno costituite da aree destinate a strade, piazze, parchi, parcheggi, parchi giochi per bambini, aree verdi, luoghi di culto e stazioni di polizia, strutture educative dipendenti dal Ministero dell'Istruzione Nazionale, asili nido e centri diurni pubblici, mercati, aree sportive di quartiere, stazioni e fermate del trasporto pubblico, strutture sanitarie dipendenti dal Ministero della Salute, strade a controllo di accesso (escluse le autostrade), vie d'acqua, aree sportive a servizio dell'intera regione, aree per servizi comunali, aree per strutture sociali e culturali, infrastrutture tecniche e aree per cabine elettriche previste per il servizio pubblico, aree da rimboschire non soggette a costruzioni private, lotti destinati ad aree ricreative e aree di svago, aree per istituzioni ufficiali e altre aree destinate a servizi pubblici introdotte tramite decisioni del piano regolatore, nonché aree per autostazioni; tali spazi non potranno essere utilizzati per scopi diversi da quelli previsti per tali servizi.
SARÀ APPLICATO UNO SCONTO DEL 10%
Su richiesta di tutti i proprietari degli immobili, in seguito a una modifica funzionale su base di lotto o a una modifica del piano regolatore su base di isolato, il 90% della differenza di valore generata dall'aumento di valore del lotto o dei lotti, o la differenza di valore formatasi tra il piano regolatore annullato dai tribunali e il nuovo piano regolatore proposto, sarà prelevato come quota di incremento di valore. La quota di incremento di valore potrà essere pagata in un'unica soluzione o a rate. In caso di pagamento in un'unica soluzione, sarà applicato uno sconto del 10% e il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre un mese dalla data di accertamento.
LE CENTRALI EOLICHE E SOLARI ESCLUSE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE
Con la legge, verranno introdotte disposizioni relative alla stipula dei contratti di servizio di controllo tecnico delle costruzioni e alla nomina delle società di controllo. Le centrali solari ed eoliche saranno escluse dal campo di applicazione della legge. Inoltre, per le costruzioni con una superficie edificabile soggetta a contratto di controllo tecnico fino a 500 metri quadrati, il contratto potrà essere stipulato tra il proprietario dell'immobile e l'ente di controllo scelto dal proprietario stesso; per gli altri contratti di servizio, il contratto potrà essere stipulato tra il proprietario e uno dei due enti di controllo tecnico selezionati elettronicamente in contemporanea, in base alle procedure e ai principi pubblicati dal Ministero, tenendo conto del numero di enti di controllo tecnico attivi nella provincia per quella specifica costruzione.
Fonte della notizia: İHA
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